Il Tar del Molise boccia le richieste di Menarini e co.

0
382

martelletto tar cataniaRicorso respinto. Questo il risultato del tentativo fatto da alcune aziende del gruppo Menarini contro la presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Molise per l’annullamento del decreto emanato dal Commissario della Sanità che prevedeva misure per la riduzione della spesa farmaceutica, tra cui una quota fissa di compartecipazione della spesa convenzionata di due Euro di quota fissa per i farmaci coperti da brevetto fino ad un massimo di 6 Euro a ricetta. Le società coinvolte si sono sentite bistrattate da tale provvedimento e si sono rivolte dunque al Tar, ma la risposta è stata negativa. Menarini, Lusofarmaco, Laboratori Guidotti e Malesci ed altre, si sono sentite dire che il loro ricorso è inammissibile poiché il commissario gode di piena autonomia in materia ed è l’unico soggetto da ritenersi legittimato. Una dura sconfitta, per le case farmaceutiche coinvolte e le ultime parole della sentenza, che spiegano perfettamente le ragioni di tale decisione, ancora rimbombano nelle orecchie dei ricorrenti: “Nel caso di specie opera la rilevata ragione di inammissibilità in quanto la struttura commissariale è, da un lato, autonoma rispetto alla Regione Molise, trattandosi di organo statale, ma al contempo è struttura autonoma anche rispetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sia dal punto vista organizzativo che decisionale essendo il Consiglio dei ministri responsabile del solo procedimento di nomina del commissario ad acta cui è rimessa, in via esclusiva, l’adozione dei provvedimenti e la promozione degli interventi necessari alla attuazione del piano di rientro. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per la omessa evocazione in giudizio dell’unico organo legittimato passivo rispetto all’impugnazione del decreto commissariale n. 87 del 27 ottobre 2011  mentre la peculiarità del profilo di inammissibilità induce a ritenere equa la  compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di giudizio tra le parti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here