Con una sentenza depositata il 4 marzo 2013 il Tar Catania annulla parzialmente il bando del concorso straordinario della Sicilia nella parte in cui é stata prevista una farmacia nel Comune di Messina. La sentenza chiarisce nel modo seguente il modo corretto di applicare l’art. 11 del D.L. 1/2012, che così recita:
<<1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilià’ al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate>>.
“Appare evidente che con la detta disposizione si sia inteso razionalizzare la rete distributiva del farmaco e che la stessa stabilisca, quale finalità primaria, la realizzazione di una equa distribuzione nel territorio delle farmacie, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
Ritiene il Collegio che il raccordo tra le dette finalità debba necessariamente risultare da una ponderata istruttoria e da una correlata adeguata motivazione con la quale il Comune rappresenti il percorso valutativo che ha determinato la scelta operata.
In tal senso, in disparte i principi generali trasfusi nella legge sul procedimento, come premesso, depone la rappresentata necessità prevista dalla norma di assicurare un’equa distribuzione nel territorio (che implica l’onere di manifestare come si sia arrivati ad un risultato “perequato”) coordinata con l’obiettivo “secondario” della garanzia dell’accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in zone scarsamente abitate.
E’ da ritenere che quest’ultimo, proprio perché volto alla finalità di garanzia dell’accessibilità al servizio distributivo, non possa significare che occorra tout court procedere all’allocazione delle farmacie in zone abitate da pochi cittadini, ma che a costoro debba essere assicurata una pronta possibilità di raggiungere la sede farmaceutica, attuabile anche mediante una ponderata localizzazione della stessa.
Ora, a prescindere dal concreto connotato che l’istruttoria deve assumere, è da dire che, nel caso di specie, la rappresentazione dell’iter istruttorio non è stata adeguatamente esternata nel provvedimento impugnato neanche mediante il rinvio ai pareri acquisiti dell’ASP e dell’Ordine dei Farmacisti (per altro, espressamente previsti dalla norma in esame), altrettanto privi della indicazione delle ragioni determinanti la scelta operata.
In altri termini, in disparte l’assenza di ogni ragionevole motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, non è possibile trarre la stessa neanche, come consentito, per relationem.
L’adeguata istruttoria e, soprattutto, una idonea motivazione appaiono ancor più necessarie ove si osservi che la precedente zonizzazione, identica a quella per cui è ricorso, era stata oggetto di ripensamento in autotutela da parte del Comune resistente proprio a causa di un ritenuto deficit istruttorio, non emendato, però, come chiarito, con la procedura all’esame del Collegio.
Conclusivamente, il ricorso si appalesa fondato e conseguentemente, vanno annullati gli atti impugnati, ivi compreso quello regionale nella parte di interesse, facendo obbligo alle Amministrazioni di rideterminarsi in coerenza con le finalità espresse dall’art. 1 del d.l. 1/2012 sopra richiamato e mediante una adeguata istruttoria accompagnata da una esaustiva motivazione con la quale rappresentare chiaramente, anche mediante lo studio del territorio e della sua urbanizzazione, la necessità o meno di istituzione delle farmacie nelle zone prescelte.”
L’effetto della sentenza é di annullare la messa a disposizione nel bando della sede farmaceutica identificata al n. 73 del Comune di Messina nel Villaggio di Faro Superiore-C.da Casalotto.E ciò al fine di costringere il Comune a ripensare la questione e decidere se sussistano o meno ragioni valide per istituire tale sede farmaceutica.
Il testo completo della pronuncia é consultabile al seguente link
Visto che secondo molti le decisioni dei Tar fanno giurisprudenza mi aspetto molte altre decisioni simili ora…