Il TAR Puglia, con sentenza n. 1547/2013, si è pronunciato in merito all’individuazione di nuove sedi farmaceutiche in applicazione dell’articolo 11 del Decreto Legge n. 1 del 2012.
Il Giudice Amministrativo ha approfondito le modalità di individuazione delle nuove zone farmaceutiche dichiarando che esse si fondano su un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare le ragioni di opportunità, per cui il sindacato del giudice può rilevare solamente la manifesta illogicità e irragionevolezza.
Partendo dall’analisi della norma, il TAR rileva che non vi sono criteri tassativi, ma mere indicazioni e che la garanzia dell’accessibilità a cittadini residenti in aree scarsamente abitate si deve coniugare con la necessità che alle nuove sedi si permetta una dignitosa sopravvivenza in termini economici, evitando, quindi, una disparità di trattamento delle nuove sedi rispetto agli esercizi già esistenti.
“Si osserva”, scrive infatti il TAR, “che l’art. 11 del d.l. n. 1/2012, più che individuare dei criteri tassativi di localizzazione, fornisce piuttosto delle indicazioni che l’Amministrazione deve tenere in considerazione nell’identificazione delle zone in cui allocare le nuove farmacie; è ovvio, tuttavia, che l’esigenza di realizzare un’equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico, anche garantendo l’accessibilità allo stesso ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, va necessariamente coniugata con quella di assicurare a ciascun esercizio farmaceutico dimensioni adeguate e proporzionate al servizio da erogare, in modo che esso possa essere ottimale, oltre che sul piano quantitativo, anche e soprattutto sul piano qualitativo. In altri termini, se la finalità perseguita dal legislatore è il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica favorendo l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, è evidente che i nuovi esercizi debbano essere messi nelle condizioni, al pari di quelli esistenti, di poter contare su un bacino di utenza che ne consenta una dignitosa sopravvivenza in termini economici, perché ciò si riflette inevitabilmente sulla qualità del servizio erogato. Conseguentemente, la zona in cui consentire la localizzazione non può e non deve essere eccessivamente limitata o circoscritta alle zone periferiche – o almeno questo non può rappresentare il prevalente criterio di riferimento – poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto agli esercizi già esistenti. (…) Peraltro, avuto riguardo all’attuale collocazione degli esercizi farmaceutici esistenti e alla loro distribuzione sul territorio comunale, la scelta localizzativa regionale si pone nell’ottica di completare e potenziare l’erogazione del servizio anche in zone della città che allo stato risultano non del tutto coperte (senza considerare, sul versante dell’interesse privato, che la parziale sovrapposizione delle zone di pertinenza degli esercizi già esistenti con quelle assegnate ai nuovi esercizi rappresenta la conseguenza naturale ed inevitabile dell’abbassamento del parametro demografico per calcolare il rapporto ottimale tra farmacie e popolazione residente).”.