Il problema della carenza di medicinali sul territorio inizia a diventare sempre più problematico e finalmente arrivano anche i primi casi di mobilitazione da parte delle associazioni interessate, stavolta il caso è stato quello di Aifa e Federfarma che hanno collaborato nei confronti di Ferring Farmaceutici a seguito della mancata pronta reperibilità di uno specifico farmaco volutamente non distribuito nonostante diverse lamentele.
La questione è sorta circa 3 settimane fa, sollevata da un titolare del Sud Italia, specificamente in Sicilia, il quale, a seguito delle mancata reperibilità di un farmaco nella filiera regionale, ha contatto direttamente l’azienda produttrice, ovvero la Ferring Farmaceutici inviando un’ordine diretto al quale la medesima si sarebbe opposta avvalorando normative interne che prevedevano il servizio di pronta reperibilità solo per aziende dislocate in alcune precise aree geografiche, in particolare Nord e Centro Italia.
Tali atti hanno configurato la violazione dell’articolo 5, comma 4 del d.lgs 219/2006, che obbliga il fornitore a rendere subito disponibile e reperibile il farmaco in caso di carenza, per i quali le attuali normative prevedono nel mancato obbligo tutta una serie di sanzioni, economiche e penali, come specificato dall’Aifa in una lettera inviata all’azienda farmaceutica dopo aver ricevuto, dimostrando capacità di coordinamento, la lettera di reclamo da Federfarma, a sua volta allertata dal titolare: “Le modalità di approvvigionamento diretto sono previste dalla vigente normativa e impongono ai titolari di Aic la consegna tassativa entro le 48 ore in caso di irreperibilità del prodotto nella normale rete distributiva regionale». E nel fissare tali obblighi la 219/2006 commina anche le relative sanzioni: da 3mila a 18mila euro senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili”