Parole di Guerra – Dell’accordo nazionale triennale “Convenzione Farmaceutica”

0
592

guerra wantedCon il Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 8 luglio 1998, pubblicato sulla GU del 27-10-98
“Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, (ai sensi dell’art.8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/92 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 517/93 siglato l’8 agosto 1996, modificato ed integrato il 3 aprile 1997)” il giorno 11 novembre 1998 è entrata in vigore l’ultima Convenzione Nazionale tra Regione Veneto: Braghetto, Regione Emilia-Romagna: Bissoni, Regione Friuli-Venezia Giulia: Degano, Regione Lazio: Cosentino, Regione Lombardia: Borsani, Regione Marche: Mascioni, Regione Sicilia: Pagano, Regione Toscana: Martini, Regione Umbria: Di Bartolo, da una parte in rappresentanza delle regioni, e da FEDERFARMA: Siri (per le farmacie private), FIAMCLAF: Gizzi e PUBBLIFARM: Schito (per le farmacie pubbliche), dall’altra parte, in rappresentanza delle farmacia private e pubbliche.

Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCALFARO,
Presidente del Consiglio  Romano PRODI,
Ministro della Sanità Rosi BINDI
Guardasigilli Giovanni Maria FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 14

BREVE RIASSUNTO
Dichiarazione Preliminare
…4. La presente convenzione vuole costituire un momento significativo per l’attuazione delle soluzioni ottimali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche anche in riferimento al Piano sanitario nazionale 94-96 che include l’assistenza farmaceutica tra i livelli uniformi di assistenza da garantire omogeneamente sul territorio nazionale comprese le prestazioni di assistenza integrativa…
Premessa
…B) realizzazione di soluzioni integrate per la dispensazione in via esclusiva dei farmaci e in via prioritaria per le prestazioni di assistenza integrativa nel rispetto dell’art. 3, secondo comma, punti A) e C) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché a livello regionale per le prestazioni di assistenza aggiuntiva e l’attuazione di servizi concordati…
…D) istituzione di un sistema di controlli globali e specifici sulla gestione dei contenuti convenzionali nonché di verifica sulla conformità a legge dei comportamenti locali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche, atti ad assicurare efficienza, qualità, continuità dei servizi e degli obiettivi di piano anche mediante regolamentazione della eventuale e motivata sospensione dell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta;
E) istituzione di un sistema di composizione dei contrasti che possono insorgere per la interpretazione ed applicazione dei contenuti convenzionali…
Art.2
…2. La dispensazione dei medicinali agli assistiti è riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti statutari, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza…
…Art.4
1. Per i medicinali l’ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge…
…Art.13
1. Con decreto del Ministro della sanità è istituito nell’ambito del servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale, un osservatorio consultivo permanente che ha sede presso il Ministero della sanità. Servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N. che ha il compito:
– rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall’applicazione dell’accordo nazionale;
– analizzare il rapporto di conformità degli accordi regionali con quello nazionale…
…Art. 18
1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31.12.1997.
Norme Finali
…2. Al fine di evitare soluzioni di continuità della disciplina del presente Accordo regolante il servizio farmaceutico convenzionato, i relativi effetti si intendono, comunque, prorogati oltre la data di scadenza fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo.
Dichiarazione a verbale N. 8
1. Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla opportunità che attraverso un provvedimento legislativo venga disciplinato il Servizio di Guardia Farmaceutica sul territorio nazionale con particolare riferimento alle farmacie rurali.

Ho voluto riportare intenzionalmente alcuni punti, secondo me salienti, dell’ultima Convenzione perché fosse a tutti abbastanza chiaro su che cosa abbiamo diritto di chiedere: spiegazioni, correzioni e anche variazioni legislative.

Iniziamo dal fatto che tale Accordo Nazionale, che dovrebbe avere una durata di norma triennale (secondo l’Art.18 del testo), al punto 2 delle Norme Finali, di fatto, sia stato reso prorogabile ad aeternum “…prorogata oltre la data di scadenza fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo”.

Anche perché, stranamente, questa stessa Convenzione ha insito nel testo una durata fino al 31 dicembre 1997 (sempre nell’Art.18) pur essendo entrata in vigore l’8 luglio 1998. Follia delle parti firmatarie e degli organi di Governo? No, normale prassi quando si è in ritardo rispetto alla scadenza naturale.

Alla Premessa punto B) … dispensazione in via esclusiva dei farmaci e in via prioritaria per le prestazioni di assistenza integrativa … era giustamente prevista l’esclusiva per la dispensazione dei farmaci in regime di SSN territoriale alle farmacie private e pubbliche aperte al pubblico.

Come mai allora nel 2001 esce la legge 405 che sancisce ufficialmente la distribuzione dei farmaci a livello territoriale anche da parte di enti pubblici quali AULSS e Ospedali? Il Sindacato, primo firmatario della Convenzione non era stato informato dagli organi ministeriali? E’ stata approvata la legge di nascosto?

Nessun referente in Parlamento ha informato per tempo il Sindacato? Non avevamo referenti in parlamento e nemmeno al Ministero? Ma, soprattutto, dopo uscita la legge per quale motivo non è stata impugnata al TAR Lazio oppure alla Cassazione o alla Consulta ? O per quale motivo non è stata sollevata l’incompatibilità con una Convenzione in essere, firmata dalle Regioni e promulgata dal Presidente delle Repubblica Scalfaro, con l’approvazione del Presidente del Consiglio Prodi e del Ministro della Salute Bindi?

C’erano gli estremi del danno alle farmacie sia economico, sia di ruolo professionale e quindi si poteva ricorrere come previsto nell’Art.13, comma 1. “…all’osservatorio consultivo permanente … presso il Ministero della sanità…che ha il compito di: – rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall’applicazione dell’accordo”;

ed al punto D) della Premessa “… controlli globali e specifici sulla gestione dei contenuti convenzionali…” e punto E) “… sistema di composizione dei contrasti che possono insorgere per la interpretazione ed applicazione dei contenuti convenzionali”… e infine sospendere la dispensazione diretta in attesa di un chiarimento e conseguente accordo come al punto D) della premessa “… anche mediante regolamentazione della eventuale e motivata sospensione dell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta”.

Invece nulla, silenziosa accettazione della più grande fregatura dal 1968 in poi !

Inoltre, è stata disattesa completamente la Convenzione per quanto riguarda l’uniformità prevista nella Dichiarazione Preliminare al punto 4. … l’assistenza farmaceutica tra i livelli uniformi di assistenza da garantire omogeneamente sul territorio nazionale comprese le prestazioni di assistenza integrativa… infatti, le singole Regioni hanno imposto metodiche differenti per la dispensazione (DPC, Distribuzione diretta ai dimessi e a domicilio; ticket diversi ai pazienti da regione e regione); e anche remunerazioni differenti alle farmacie da regione a regione (DPC, Integrativa , ecc).

Anche in questo caso il Sindacato non è intervenuto, anzi, spesso hanno creato danno su danno le molte unioni regionali e addirittura varie associazioni provinciali, formulando e firmando accordi singolarmente.

Infine, ultima ma non minore di valore, la Dichiarazione a Verbale N.8 al punto 1. “Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla opportunità che attraverso un provvedimento legislativo venga disciplinato il Servizio di Guardia Farmaceutica sul territorio nazionale con particolare riferimento alle farmacie rurali.”

Ma, quando mai e dove e come, e con quale emolumento? Forse una o due Regioni hanno autonomamente provveduto al riconoscimento di una indennità integrativa alle farmacie rurali che svolgono il servizio di turno notturno!

A questo punto credo sia a tutti molto chiaro che si è lasciato disattendere la Convenzione unilateralmente alla parte pubblica senza nemmeno protestare o, meglio, sospendere la Convenzione stessa per disattesa, mancato adempimento e stravolgimento da parte dello Stato, delle Regioni e delle Aulss all’Accordo Nazionale.

Quale Sindacato accetterebbe che la parte datoriale disattenda il Contratto Nazionale di Lavoro ? E per noi l’Accordo Nazionale Triennale con il SSN è il nostro contratto di lavoro, anche se non formalmente identico.

La Ministra Bindi (quella più bella che intelligente) aveva già annunciato, al momento della firma della Convenzione sopra ricordata, che sarebbe stata l’ultimo Accordo Nazionale poiché, in seguito, la materia sarebbe stata regolamentata solamente con accordi regionali. E noi abbiamo ignorato, sottovalutato, accettato questa velata minaccia che poi si è verificata concreta e puntuale.

Adesso qualcuno parla di nuova Convenzione. Forse la Ministra attuale ha la forza e la capacità di trattarla e firmarla ma, sicuramente, in senso peggiorativo per noi in quanto lo Stato ha intenzione di tagliare di un terzo la spesa sanitaria globale che incide per il 70% in media sulle spese regionali.

Anche noi saremo toccati sicuramente, è sempre accaduto. Comunque sia, non sarebbe il caso di muoversi con una proposta ben studiata e già pronta di un nuovo Accordo convenzionale, dopo ben 16 anni di “prorogatio”?

Un Accordo che preveda tutto quanto la Farmacia italiana è in grado di svolgere e di realizzare grazie alle capacità dei farmacisti e alla disponibilità delle strutture. Tutti parlano di nuovi servizi della farmacia, dal Sindacato agli Ordini, dalla Ministra ai politici e agli amministratori regionali, ma nessuno dice chi paga cosa, quali risorse finanziarie verranno messe in campo a fronte di ulteriori impegni convenzionali.

Noi sappiamo bene di essere in grado di far partire da subito la Ricetta dematerializzata (già iniziata in alcune regioni), il Fascicolo Elettronico Sanitario, la Farmacovigilanza, così come le Prenotazioni specialistiche, il ritiro dei Referti e volendo anche il pagamento dei relativi Ticket, e anche gli Screening epidemiologici di massa stabiliti dalle Regioni, potremmo anche fare molto di più come le Analisi del sangue e delle Urine, il rilevamento della Pressione arteriosa, il noleggio degli Holter pressori, perfino le vaccinazioni e le iniezioni per chi non ha altro modo, ed infine la consegna domiciliare dei farmaci urgenti o cronici.

Ma, chi pagherebbe tutti questi servizi ? Pensano davvero che, con quel poco che ci resta dalla dispensazione del farmaco possiamo investire gratuitamente per questi ulteriori impegni ? Oppure credono che li paghi il cittadino che ormai non ha nemmeno più i soldi per pagarsi il ticket (da varie parti si segnala ormai la rinuncia a curarsi o il ritiro di una parte dei farmaci prescritti dal medico per risparmiare sui ticket) ? O tutti questi servizi sono riservati solamente ai cittadini abbienti, a quel 5 % di ricchi che possiedono il 50% del patrimonio italiano? O forse si vuole favorire una élite di poche farmacie “ricche” con vasto bacino di utenza che potrebbero assorbire i relativi costi e fornire gratuitamente ai cittadini attività tanto costose? Mentre essi sarebbero molto più utili ai cittadini e al SSN proprio nelle piccole farmacie rurali sparse nei territori più disagiati e sforniti spesso di altri punti sanitari.

Concludendo, i Sindacati devono chiedere immediatamente un nuovo Accordo Nazionale Convenzionale e, se hanno veramente il coraggio, ponendo un limite temporale oltre il quale tutte le farmacie italiane private e pubbliche sospendono la dispensazione diretta passando alla indiretta su tutto il territorio nazionale fino a firma della nuova Convenzione.

Nella Convenzione devono essere previste adeguate remunerazioni per ogni singolo servizio a carico del SSN, identiche su tutto il territorio nazionale, e non più regionale, in ottemperanza alla necessità dello Stato di avere costi per livelli uniformi di assistenza, e differenziate solamente tra farmacie urbane-rurali e rurali sovvenzionate:

  • dispensazione dei farmaci;
  • distribuzioni delle integrative;
  • utilizzo della ricetta de materializzata;
  • utilizzo del fascicolo elettronico sanitario;
  • raccolta ed invio dei dati delle ricette al SAR o SAN (ricetta elettronica)
  • farmacovigilanza;
  • turni notturni e diurni;
  • consegna domiciliare;
  • prenotazioni specialistiche;
  • ritiro referti;
  • screening locali;
  • analisi sangue e urine;
  • test diagnostici diversi;
  • vaccinazioni e iniezioni infermieristiche;
  • altre eventuali.

Attendere ancora, significa portare allo stremo almeno 6.000 farmacie che vivono quasi esclusivamente di farmaci concedibili. Ma anche non chiedere e concordare remunerazioni per tutti i servizi che la farmacia svolge e svolgerà in seguito vuol dire non aver compreso e non saper comunicare che qualsiasi attività economica deve reggersi autonomamente grazie alla remunerazione del lavoro svolto.

Anche la farmacia che, se nel passato in modo ingenuo, ha accettato di sobbarcarsi i costi di informatizzazione (pagati ai medici), di alcuni servizi che già svolgono gratuitamente, ora non è più in grado d svolgerli senza ritorno economico e non potrà nemmeno svolgere i futuri servizi onerosi in termini di investimenti e di tempo.

La proposta di una nuova Convenzione dovrà per forza di cose essere globale ed omnicomprensiva in quanto le remunerazione sulla dispensazione dei farmaci (che pure va rivalutata e non penalizzata come vorrebbero i dirigenti regionali) non è più in grado di compensare il lavoro del titolare e dei suoi collaboratori né di sostenere i costi della struttura e delle attrezzature.

Se la paura domina i Sindacati, che siano gli stessi farmacisti a imporsi, sia i Titolari, sia i Collaboratori poiché entrambi hanno di che perdere e, probabilmente, più di tutti proprio i non titolari che, se le farmacie sono a rischio di fallimento o chiusura, essi sono ormai ad altissimo rischio di disoccupazione.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here