Cannabinoidi sintetici: sentenza Ue li esclude dalla classificazione medicinale

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l43-farmaci-cannabinoidi-120423200819_mediumGiunge dalla Corte di Giustizia Ue un’importante novità relativa ad alcune classi di medicinali composte e realizzate a partire da miscele di piante aromatiche contenenti cannabinoidi sintetici, una soluzione spesso adottata in sostituzione della più classica marijuana sulla quale è da tempo scoppiata il dibattito per l’eventuale classificazione nell’elenco dei medicinali, oppure no, con conseguenti dubbi sulle pene nell’ambito della vendita e distribuzione emersi in occasione di una doppia sentenza della Corte federale tedesca per due procedimenti.

In particolare, come visionato dalla Bundesgerichtshof relativamente alla condanna di due venditori che avevano distribuito le miscele di cannabinoidi sintetici, con pene detentive e sanzioni pecuniarie associate, il problema sarebbe sorto relativamente al metro di giudizio d’adottare per la classificazione delle sostanze, indicandoli come medicinali dubbi, un problema di forma che ha ovviamente inciso, e non poco, sulle modalità di pena da poter comminare in sede di processo. Sulla vicenda, per evitare eventuali precedenti, tentando di fare un punto sulla vicenda, è intervenuta la Corte di giustizia Ue che ha chiarito il concetto di medicinale, illustrando come esso debba portare a vantaggi sulla salute, qualcosa che non rientra nelle proprietà dei cannabinoidi sintetici al punto da escluderli da tale classificazione.

La nozione di medicinale in diritto dell’Unione non include le sostanze che, come le miscele di piante aromatiche che contengono cannabinoidi sintetici, hanno come effetto una mera modifica delle funzioni fisiologiche, senza essere idonee a provocare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute umana e che sono consumate unicamente per provocare uno stato di ebbrezza e sono in ciò nocive alla salute umana”. La scelta di chiarire il termine, andando così a definire la normativa relativamente a tali sostanze, punta alla promozione della salute effettuando una netta distinzione tra sostanze benefiche ed altre invece lesive per l’organismo da non confondere in alcun modo con la cannabis ad uso terapeutico.

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