Ricetta elettronica: nuove norme per le esenzioni economiche del ticket

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farmaci-obbligo-ricettaL’introduzione della ricetta elettronica, contestualmente alle novità in ambito di dematerializzazione,  ha permesso non solo di poter ottimizzare la raccolta d’informazioni sul paziente ma anche di sviluppare un ponte per miglioramenti in ambito correlati come le modalità di accertamento e verifica delle esenzioni economiche del ticket. Nonostante la notizia sia ancora poco diffusa e nota, dallo scorso 1 Ottobre sono state rinnovate introducendo nuovi obblighi e metodiche di controllo per ambiti sia pubblici che privati.

In particolare, con validità estesa sino allo scorso 30 Novembre 2014, la precedente modalità prevedeva in caso di ricetta la possibilità di sfruttare il sistema autocertificativo pur se presenti incongruenze o errate corrige eseguendola sia in autonomia sia al momento della presentazione presso farmacie o ambulatori, aspetto che non ha mai del tutto garantito l’equità d’obbligo contributivo in base alle risorse e sul quale la ricetta elettronica sta contribuendo a fare chiarezza migliorando lo screening finanziario. Ad oggi infatti, con un meccanismo che si sta diffondendo progressivamente, il sistema nell’ambito pubblico prevederà la possibilità di eseguire controlli crociati sullo status economico del paziente grazie all’accesso alle banche dati, ciò permette agli operatori di poter attuare diverse scelte dinanzi la ricetta come la correzione dell’agevolazione in caso di non corrispondenza sia per errore che per errata corrige il tutto verificando gli attestati di autocertificazione e le informazioni fornite che in caso di palesi incongruenze potranno abilitare alla segnalazione dell’utente per le dovute verifiche.

Un meccanismo, quello introdotto ed associato alla ricetta elettronica, positivo nell’equa distribuzione delle risorse visto il peso che le esenzioni economiche del ticket stanno rappresentando sul bilancio del Fondo Sanitario. Il sistema è attualmente in fase di verifica e test presso gli enti pubblici, escludendo almeno per il momento privati e farmacie in caso di consegna di ricette non dematerializzate oppure tali ma con promemoria cartaceo, lasciando intatto il precedente sistema di verifica tramite autocerficazione presentata al momento della richiesta.

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