Tra i punti di dubbia interpretazione contenuti nella Legge di Stabilità, almeno da parte delle varie parti coinvolte, un capitolo particolare è rappresentato dalla normativa dello split payment che definisce le modalità di versamento dell’IVA sui fatturati delle farmacie da parte delle Asl nei confronti dell’Erario. Dopo i casi anche complessi di controversie maturate nell’episodio chiave dell’Asl di Imola, a tentare di porre chiarezza nell’attesa dell’intervento diretto del Ministero è stata Federfarma con una dettagliata circolare interna.
Stando a quanto riportato, frutto dell’analisi minuziosa delle norme vigenti e dei provvedimenti in essere, lo split payment è applicabile esclusivamente su dpc, integrativa, Cup ed altri servizi per i quali, rifacendosi all’attuale normative fiscale, è richiesta l’emissione di fattura dalla quale è possibile effettuare a priori il calcolo delle spettanze conducendo la distinzione tra ciò che spetta alle farmacie e ciò che invece andrà versato all’Erario. Proprio su tale dettaglio la stessa Federfarma sottolinea però l’importanza di segnalare in modo dettagliato ed adeguato i corrispettivi all’interno della distinta, con una separazione netta tra imponibile ed imposta legata a quest ultimo per evitare problematiche con le stesse Asl, con le quali viene suggerito sempre il confronto diretto attraverso la distinta riepilogativa in modalità e forma concordata per evitare problemi di lettura.
Da tali dettagli, in senso opposto, lo split payment risulta non applicabile invece alle cessioni di medicinali in regime convenzionato, a causa dell’assenza di uno scontrino fiscale o fattura sul quale viene generalmente applicato l’importo corrispettivo dell’IVA non deducibile a priori. Proprio questi ultimi erano finiti al centro del caso sopracitato con l’Asl di Imola, recentemente tornata sui propri passi con una rettifica di conferma del 12 Gennaio a conferma delle nuove indicazioni di Federfarma. Rispetto, infine, i calcoli complessivi l’associazione titolari ricorda come le eventuali eccedenze maturate dalle farmacie possono esser recuperate sia in modo diretto, attraverso richiesta di rimborso presetnata all’Erario che assicura priorità di pagamento come indicato nel Dpr 633/1972, che in modo indiretto, richiedendo la compensazione delle cifre spettanti in debiti previdenziali e tributari.