Requisito di idonietà in materia di trasferimento di farmacie: il Milleproroghe applica la sospensione fino alla fine del 2016 anche ai farmacisti soci di società di gestione.
La precisazione giunge dopo che Federfarma aveva sollevato un quesito direttamente al ministero della salute. Secondo la sigla sindacale, infatti, la sospensione dell’idoneità sarebbe dovuta essere applicata a tutte le ipotesi di trasferimento della farmacia.
Puntuale la risposta del dicastero di Beatrice Lorenzin che ne conferma la chiave di lettura in una nota resa pubblica qualche giorno fa: «La norma dettata dalla legge di conversione del non può che trovare applicazione anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie; ciò anche in ragione dello stesso richiamo all’articolo 7, comma 2, della legge 362/1991, che per le predette fattispecie fa riferimento al possesso, per i soci farmacisti, dell’iscrizione all’albo e del requisito dell’idoneità». Una diversa interpretazione, conclude il ministero, «rischierebbe di pregiudicare i soggetti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie, che in caso di acquisto della titolarità verrebbero discriminati senza alcun motivo».