Area sanitaria – Scuole di specializzazione, nel decreto della P.I. la classe farmaceutica

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Scuole di specializzazione dell’area sanitaria: pubblicato il decreto del ministero della pubblica istruzione nel supplemento ordinario 25 alla Gazzetta ufficiale del 3 giugno 2015.

Le aree sono tre: area medica, area chirurgica e area dei servizi clinici. In questa ultima area rientra la classe della farmaceutica che comprende la sola specializzazione in farmacia ospedaliera.

L’accesso, secondo quanto disposto dal decreto, è previsto per i laureati magistrali in Farmacia e Farmacia industriale (classe LM13), per i laureati specialisti in Farmacia e Farmacia industriale (classe 14/S), e per i laureati vecchio ordinamento in Farmacia e Chimica e Tecnologia farmaceutica.

Lo specializzando deve acquisire – si legge nel decreto – una soddisfacente conoscenza teorica e competenza professionale nell’ambito delle discipline che contribuiscono alla definizione della classe di Area Farmaceutica con particolare riguardo a quelle ricomprese in Chimica farmaceutica, Farmaceutico tecnologico applicato, Faramacologia, Chimica degli alimenti, Biochimica, Patologia clinica e Microbiologia e Microbiologia clinica.

Deve conoscere gli aspetti di responsabilità professionale – sempre nel decreto – legati al ruolo di farmacista, principi ispiratori della legislazione farmaceutica e i doveri professionali ad essa connessi.

Infine per gli studenti dei corsi di specializzazione della classe di Farmaceutica, tipologia, Farmacia Ospedaliera, dovranno acquisire 240 Cfu complessivi.

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