Droghe vegetali e prescrizioni mediche: le indicazioni della Società Italiana Farmacisti Preparatori

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droghe-vegetali«Nella prescrizione di droghe vegetali il medico può indicare la pianta essiccata tal quale o un derivato; se quest’ultimo non fosse disponibile, il farmacista può procedere all’allestimento solo quando il medico abbia esplicitato chiaramente il metodo di estrazione, a meno che non sia riconducibile ad un metodo ufficiale, che nel nostro paese, è esclusivamente rappresentato dalle monografie della FU».
Queste le indicazioni della Società Italiana Farmacisti preparatori che continua: «La FU XII edizione riporta la monografia di estratti liquidi, molli, secchi e di tinture; in tutti questi casi i solventi scelti sono alcool etilico, acqua o idonea soluzione idroalcolica. In caso di estrazioni con altri metodi e/o solventi, non citati nella Farmacopea, il medico dovrà dettagliare il metodo di estrazione desiderato, indicando tipo di solvente, tempo di macerazione, temperatura massima di riscaldamento quando prevista, metodo di filtrazione e recupero del filtrato e ogni altra indicazione utile al fine di avere una procedura standard riproducibile da ogni farmacista».
E ancora: «Ovviamente qualora fossero disponibili droghe vegetali titolate in principi attivi diversi o con percentuali (anche in forma di range) diverse dello stesso attivo il medico dovrà necessariamente indicare con chiarezza quello desiderato.
Vi invitiamo pertanto a valutare attentamene tali prescrizioni e a confrontarvi con il medico nel caso di richieste non riconducibili ad una metodica ufficiale».
Lo stesso Codice Deontologico prevede all’art. 7 che “il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza”, inoltre ribadisce all’art. 13 che “il rapporto con le altre professioni sanitarie si deve ispirare ai principi del rigore scientifico”.
Ricordiamo infine che il farmacista deontologicamente è tenuto a segnalare eventuali prescrizioni dubbie all’Ordine di appartenenza o al Servizio di Farmacovigilanza della propria ASL.

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