Non cambiano i vincoli di spesa per il personale delle farmacie in economia gestite dai comuni.
La disciplina di finanza pubblica dettata dall’articolo 18, comma 2-bis del Dl 112/08, convertito in legge 133/08, relativa alla gestione del servizio farmaceutico mediante aziende speciali e istituzioni, non si applica alla gestione in economia delle farmacie comunali.
E’ stata la Corte dei Conti a deciderne il principio con la deliberazione n. 18/2015 della sezione Autonomie, interpellata dalla sezione di controllo della Lombardia, per fare chiarezza in ordine al regime normativo da applicarsi alla gestione di forma diretta delle farmacie comunali, dando per cento l’ambito soggettivo del regime derogatorio di cui all’articolo 18 comma 2-bis del Dl 112/08 riguardi soltanto le aziende speciali e le istituzioni.
Queste le applicazioni, secondo un recente articolo apparso sul sito web de Il Sole 24Ore.
«La questione non è di poco conto, visto che in luogo dell’assoggettamento al rigoroso sistema di vincoli di spesa e di assunzioni per il personale in vigore per gli enti locali, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona e le farmacie sono solamente tenute a rispettare l’obbligo di mantenere un livello di costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. A supporto della posizione sopra esposta, il collegio oltre a evocare il tenore letterale del disposto in parola, richiama la recente giurisprudenza della medesima sezione che ha affermato la necessità di interpretare letteralmente le deroghe introdotte dal Legislatore con riguardo alle disposizioni relative alle assunzioni a tempo determinato e, più in generale, ai limiti di spesa del personale. Argomentando in questo modo la sezione autonomie prende le distanze dalla tesi meno intransigente assunta dalla magistratura contabile in sede di controllo e, segnatamente, dalla Sezione Lazio, con delibera n. 226/2014/PAR, propensa piuttosto a riferire l’eccezione ai limiti di spesa per le farmacie in quanto tali, a prescindere dal modello prescelto per la loro gestione, anche alla luce degli incontrovertibili interessi all’assistenza e alla tutela della salute connessi al servizio farmaceutico».