Con il decreto legge n. 83/15 appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale è cambiata la disciplina del concordato preventivo, per molti versi in senso migliorativo. Tra l’altro, è stata implementata a tal punto da rendere più facile ai grandi creditori di poter conseguire “giudizialmente” le aziende debitrici.
Con gli articoli 2, 3 e 4 si è offerto al creditore (per esempio grossista di farmaci) di proporsi come acquirente elaborando, in una già intrapresa procedura di concordato preventivo, una proposta concorrente alternativa a quella presentata dal debitore medesimo (per esempio una farmacia) ovvero da un promissario acquirente. Ciò a condizione che non sia stato offerto ai creditori chirografari un pagamento almeno pari al 40% delle loro pretese.
Al riguardo, sono state concesse delle facilitazioni procedurali, utili a favorire il maggiore soddisfacimento del certo creditore in chirografo. Tra queste, la possibilità di omettere la presentazione, in una all’offerta, dell’onerosa relazione di un professionista, funzionale ad attestare la fattibilità del percorso risanatore, sempreché non vi siano neo aspetti da sottoporre al giudizio del commissario giudiziale.
Una tale novità rivoluzionerà di certo il mercato delle farmacie (ma anche dei soggetti accreditati operanti nel Servizio sanitario nazionale), specie se messo in relazione con la possibilità concessa alle società di capitali, nel “DDL Concorrenza”, all’esame del Parlamento, di rendersi titolari di quante farmacie vogliano.
Un modo, questo, per dare una mano alle multinazionali che interagiscono nel farmaco, di trasformare quella grande entità di crediti inesigibili cristallizzati nei loro bilanci in partecipazioni societarie attive nell’esercizio diretto dell’azienda-farmacia in senso lato, da condurre all’insegna della serialità e dell’imprenditoria a sistema.
Di qui a poco, quindi, se ne vedranno delle belle (o delle brutte, a seconda del punto di osservazione) in un sistema delle farmacie destinato a cambiare metodo erogativo, valori dell’avviamento commerciale e capacità gestoria.
Avv. Federico Jorio Ph.D.
“Studio associato Jorio”