Farmaci di fascia C – Pronunciamento Corte di giustizia Ue, Gullotta (Fnpi): «Federfarma travisa la realtà»

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Sono «irricevibili» le questioni poste dal Tar Sicilia nella domanda di pronuncia pregiudiziale sulla compatibilità dei Trattati europei con le norme nazionali che vietano la vendita dei farmaci con ricetta al di fuori della farmacia. E’ quanto recita la sentenza emanata ieri dalla Corte di giustizia Ue sull’ultima delle cause aperte quattro anni fa dai titolari di parafarmacia per avere la fascia C.

Il procedimento è quello aperto nel 2011 a Catania da Davide Gullotta, oggi presidente della Fnpi (Federazione nazionale parafarmacie italiane) e proprietario di diverse parafarmacie. I giudici del Tar – davanti ai quali il farmacista aveva presentato ricorso contro Asl e ministero della Salute – si erano rivolti ai colleghi europei perché valutassero se le norme italiane che vietano la vendita dei famaci di fascia C in esercizi diversi dalla farmacia non violassero le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.

Nel dicembre 2013 la Corte di giustizia si era già espressa sulla questione in seguito a una doppia domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dal Tar Lombardia. Dopo quell’intervento, i giudici europei chiesero al Tribunale amministrativo catanese se le indicazioni fornite nell’occasione bastassero a dare risposta anche ai loro quesiti (con un velato invito a rispondere affermativamente), ma il Tar siciliano preferì riconfermare due delle tre questioni poste originariamente.

L’esito è che nella sentenza di ieri la Corte Ue “bacchetta” più volte il Tar di Catania. I suoi quesiti, dicono i magistrati europei confermando le conclusioni espresse a marzo dall’avvocatura generale, sono irricevibili perché nel suo rinvio il giudice nazionale non ha fornito alcuna spiegazione «circa i motivi per i quali ritiene che le norme legislative in discussione non siano compatibili» con il diritto dell’Unione. Ma la Corte Ue si permette anche qualche valutazione di merito: «secondo una giurisprudenza costante» si legge infatti nella sentenza, leggi nazionali che «concedono alle farmacie diritti speciali o esclusivi» non sono per questo solo fatto incompatibili con il Tfue. Lo diventano soltanto quando si determina un «abuso di posizione dominante», evenienza però alla quale il Tar siciliano non fa alcun riferimento.
«Con questa sentenza» commenta Massimo Luciani, docente di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma e consulente legale di Federfarma «la Corte di giustizia conferma la piena armonia con il diritto Ue del regime di riserva italiano. La riserva, in particolare, è coerente con il principio della programmazione, in base al quale le farmacie devono essere ripartite in modo equilibrato per colmare eventuali lacune nell’accesso alle prestazioni sanitarie».

Non solo: «Consentire la dispensazione dei farmaci di fascia C fuori dalle farmacie, dice la Corte, consentirebbe “una concentrazione di parafarmacie nelle località considerate più redditizie, e quindi più attraenti, con il rischio per le farmacie di vedere diminuire la propria clientela e, di conseguenza, essere private di una parte significativa dei loro introiti, tanto più che le farmacie sono soggette ad una serie di obblighi specifici riguardo alle modalità di gestione della loro attività commerciale».

Questo, invece, il parere di Davide Gullotta: «Siamo alle solite. Con una completa travisazione della realtà. Federfarma ci ha abituati a deviarla la realtà».

Dopo le bordate, argomenta: «La corte costituzionale non parla assolutamente di veto. Non si è pronunciata né contro né a favore. Insomma ha semplicemente detto: non ci sono principi di incostituzionalità rispetto alla questione ed è il legislatore che deve farsi di carico, responsabilmente, di rispondere in merito».

E ancora: «Quindi la corte non si è pronunciata, ha semplicemente detto: non è competenza nostra. Per noi non è ancora una vittoria, ma di sicuro un punto di partenza importante».

 

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