Concorso straordinario in Abruzzo. Iter impantanato da tre contratti non prorogati – IL CASO

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Concorso straordinario in Abruzzo, la Regione finisce sulla graticola. E a mettercela ci ha pensato il presidente della Commissione di vigilanza Mauro Febbo. Non ha alcun problema a fare i nomi e i cognomi di chi, secondo lui, bloccano l’iter del concorso per l’assegnazione di 85 farmacie.

«La Regione di D’Alfonso ha movimenti pachidermici. E sulla questione del concorso per le farmacie il problema è che un dirigente non concede la proroga di tre contratti a tempo determinato in scadenza. Insomma assurdo».

E ancora: «Il direttore Muraglia e ildDirigente del Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale Melena, scrivono a direttore e dirigente delle Risorse umane per chiedere la proroga dei contratti sulla base di quanto disposto dall’art. 2 della Legge regionale del 26 giugno 2015. L’articolo stabilisce che i contratti a tempo determinato dei dipendenti assegnati al Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio assistenza farmaceutica e trasfusionale, per le strette necessità connesse al completamento del concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Nulla di più chiaro insomma, l’iter dovrebbe procedere agevolmente ma è a questo punto che tutto si blocca definitivamente perché il dirigente del servizio risorse umane della Regione, Eliana Marcantonio, comunica che il Servizio non procederà ad attore nessun atto di proroga. Le motivazioni richiamate riguardano una serie di criticità rispetto alla proroga tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs 165/2001. E qui nasce la situazione paradossale che evidenzia come Di Marcantonio abbia commesso un errore grave e clamoroso. Muraglia e Melena infatti rispondono alla nota del Dirigente delle Risorse Umane evidenziando che il richiamato art. 5, c. 4-bis del D.lgs. n. 368/2001 è stato abrogato con il D.lgs. n. 81/2015, l’art. 19 del quale sancisce come “un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio».

 

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