Farmacia e grossista: due attività che, anche se svolte dalla stessa persona devono essere separate tra loro. Fa chiarezza una nota del Ministero della Salute inviata alla Regione Lombardia, alla direzione generale salute regionale, al Governo dei dati delle strategie e del sistema sanitario, alla Farmaceutica, proteica e dispositivi medici regionali in seguito alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Direzione generale salute del Pirellone.
Il ministero che fa capo a Beatrice Lorenzin sgombera il campo da eventuali equivoci citando tutte le norme di legge che regolamentano le due professioni e asserendo: «Le norme che disciplinano l’esercizio di farmacia sono diverse da quelle che disciplinano la distribuzione all’ingrosso dei medicinali. Proprio poiché sottoposte a condizioni, limiti e requisiti differenti, oltre che a provvedimenti autorizzativi diversi, le due attività anche se svolte dalla medesima persona devono essere separate tra loro».
Nello specifico: «Per distribuzione all’ingrosso si intende qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura dei medicinali al pubblico. I grossisti non possono vendere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all’esercizio nonché a persone, società, enti che possiedono l’autorizzazione alla distribuzione, ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi dei medicinali. Le farmacie pubbliche e private vendono farmaci al pubblico ed erogano l’assistenza farmaceutica».
Puntualizza altresì: «I medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco della farmacia debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultano dall’autorizzazione all’esercizio di farmacia, e non possono che essere venduti al pubblico, in quanto destinati all’esercizio di farmacia. La farmacia in quanto tale, è deputata all’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali anche se il suo titolare possiede l’autorizzazione all’esercizio di detta attività».
In conclusione: «Alla luce di quanto sopra, il passaggio dei medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un’unica persona, deve risultare formalmente attraverso l’uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso; detti medicinali, inoltre, anche fisicamente devono confluire nel magazzino della farmacia e non possono, una volta avvenuto il passaggio dal distributore al farmacista, rimanere nei magazzini del distributore, ma devono essere conservati nel magazzino annesso alla farmacia acquirente, che deve venderli solo ed esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore e/o farmacia; pertanto in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali della farmacia e l’unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente.