Cannabis a scopo terapeutico: c’è il decreto sulla Gazzetta Ufficiale

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Il Ministero della salute, Direzione generale dei  dispositivi medici e del servizio farmaceutico – Ufficio  centrale  stupefacenti, nel rispetto delle attribuzioni ad esso  conferite  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  di  approvazione del Testo  Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e   sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e  successive modificazioni, svolge, anche in qualità di organismo statale per  la cannabis ai sensi degli articoli 23  e  28  della  convenzione  unica sugli stupefacenti adottata  a  New  York  il  30  marzo  1961,  come emendata dal Protocollo di Ginevra del 25 marzo  1972,  ratificata  e resa esecutiva in Italia in base alla legge 5 giugno 1974, n. 412, le seguenti funzioni:

  1. a) autorizza la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali;
  2. b) individua le aree da destinare alla coltivazione di piante di cannabis per la produzione delle relative sostanze e preparazioni di origine vegetale e la superficie dei terreni su cui la coltivazione è consentita;
  3. c) importa, esporta e distribuisce sul territorio nazionale, ovvero autorizza l’importazione, l’esportazione, la distribuzione all’ingrosso e il mantenimento di scorte delle piante e materiale vegetale a base di cannabis, ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di medicinali autorizzati;
  4. d) provvede alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di  cannabis  sulla  base delle richieste delle Regioni e delle Province autonome e ne  informa l’International Narcotics Control Boards  (INCB)  presso  le  Nazioni Unite.
  5. I coltivatori autorizzati ai sensi del comma 1, lettera a), consegnano il materiale vegetale a base di cannabis, nei tempi e modi definiti nel provvedimento di autorizzazione alla coltivazione, al Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico  –  Ufficio  centrale  stupefacenti,  che provvede  alla  destinazione  del  materiale  stesso  alle   officine farmaceutiche autorizzate  per  la  successiva   trasformazione in sostanza attiva o preparazione vegetale, entro  quattro mesi dalla raccolta.

GU Serie Generale n.279 del 30-11-2015

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