Legge di stabilità, reso inammissibile l’emendamento relativo al futuro delle parafarmacie.
Ne abbiamo discusso con il dottor Marcello Taurino, farmacista titolare di parafarmacia (con una lunga esperienza politica e di rappresentanza in vari enti) a Lecce.
«Questo governo padre padrone e fondatore delle parafarmacie ci ha levato non solo la professione ma soprattutto la dignità. Ha detto no alla fascia C, ha detto no alla Farmacia non Convenzionata e dopo la bocciatura del emendamento che vi allego, ha confermato un bel SI alla precarietà, ha detto SI solo alla titolarità delle farmacie al non laureato, ha detto SI al capitale, alle multinazionali e a tutti quelli che hanno voglia di comprare una farmacia, pur non essendo laureati, per riciclare denaro sporco. Matteo Renzi ci spieghi com’è possibile che in una legge di stabilità possa essere dichiarato inammissibile “per estraneità della materia” un emendamento che darebbe un grosso introito alle casse dello stato e contemporaneamente risolverebbe la grande piaga sindacale di circa mille FAMIGLIE, circa mille farmacisti titolari di parafarmacia. Contemporaneamente, guarda caso, passa al primo setaccio quello sulla deregulation.
Federfarma coop e boots siete già pronti per la compra vendita delle farmacie, ammetto avete vinto è vero. I perdenti siamo noi e migliaia titolari di farmacia.
Presidente della FOFI, senatore della Repubblica Andrea Mandelli e vice presidente della Fofi, senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, urge un intervento. Non si possono buttare a mare tante famiglie tanti farmacisti, tanti iscritti».
Emendamento reso inammissibile:
“Emendamento Inammissibile per estraneità di materia Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti: 332-bis. Dal 1o gennaio 2016, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell’anzianità dell’apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell’eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell’importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all’Asl territoriale. 332-ter. Con Decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 332-bis. 32-quater. 20. Ricciatti, Paglia, Nicchi, Marcon, Gregori, Fassina”