DDL Concorrenza, sugli emendamenti FNPI – «Quale futuro per le parafarmacie?» – A cura del dottor Marino Mascheroni

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Ho letto con interesse la lista degli emendamenti presentati dalla FNPI al testo del “DDL Concorrenza” che ancora naviga in alto mare e in acque agitate prima di giungere- si spera con maggiore sollecitudine – alla votazione al Senato- per poi ritornare all’altra ala del Parlamento.

Ovviamente trattasi di emendamenti e come tali vanno commentati ma la disarticolazione e la disarmonia con la normativa sulle farmacie che si invoca nel testo medesimo è preoccupante.

La prima osservazione che rimane soffusa nel testo proposto è spontanea: la fine che faranno le oltre 5000 parafarmacie (non so se il numero sia corretto) già esistenti sul territorio? e meglio mi spiego:

Gli emendamenti parlano di farmacie non convenzionate facendo riferimento ovviamente ad una trasformazione anche nel nomen  parafarmacia, Si legge ben infatti:   “Al fine di sostenere ed incentivare l’occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  ( parafarmacie con fascia C le chiamerei) ed introducono nuove regole per le stesse:

  • La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri, all’interno della stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
  • Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell’articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, maggiore di età.
  • L’accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio.
  • Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell’esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio

I punti di cui sopra fulcro della domanda emandante sembrerebbero voler far notare che le “parafarmacie con la fascia C” o le “farmacie non convenzionate” sarebbero governate dalla stessa struttura legislativa delle farmacie, ma nulla si dice circa quelle le parafarmacie esistenti che ad oggi non sono per nulla obbligate a rispettare il criterio della distanza  ne quello dell’assetto della proprietà con la quasi automatica soffusa e maldestra  manovra portante una  sanatoria globale in considerazione che una “messa a norma” delle parafarmacie esistente non è possibile non potendo ovviamente ne immaginare uno spostamento di sede che tenga presenta la invocata distanza dei 200 metri ne un forzato mutamento nell’assetto sociale, senza tenere conto che le parafarmacie nella maggior parte dei casi sono gestite in forma individuale e la proprietà al 70%  di cui fa cenno il testo dell’emendamento poco chiarisce tale aspetto de non per nulla se non attraverso una  imprevedibile, illogica e incostituzionale  -come auspicato dal punto 4 del testo – richiesta di trasformazione societaria.

Ora il redattore di codesto testo, mi pare non abbia considerato o voluto considerare  l’impatto di queste “nuove o para-nuove” strutture sul servizio sanitario sul quale ho già scritto e sul quale già si è parlato fin troppo, ma l’approvazione di un simil testo  creerebbe un ulteriore scossone improduttivo sul sistema creando una mala concorrenza per quelle parafarmacie sanabili con un testo scellerato come il presente, vanificando anche le omeriche vicissitudine delle assegnazioni delle farmacie a concorso ( costrette a trovare esercizi commerciali in zone ove gli esercizi stessi non esistono).

In più sulle incompatibilità nulla si dice? Qui le farmacie convenzionate navigherebbero totalmente libere, libere dalle incompatibilità e libere dai quorum.

Mi pare che se qualcosa si deve fare per questi esercizi, certamente quanto il testo propone, mi si permetta e chiedo scusa se leggo male, peggiori molto le cose alla fine soprattutto per gli utenti ovviamente.

Dr. Marino Mascheroni

marino.mascheroni@icffarmacisti.it

Il testo degli emendamenti della FNPI 

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