Croce a bandiera anche in parafarmacia secondo il tar, Ruggiero (LPI) e i chiarimenti sui social: «Non è un simbolo che fa di noi dei professionisti»

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Tar Toscana che dà la possibilità anche alle parafarmacie di installare l’insegna con la croce a bandiera continua a far discutere. Ivan Giuseppe Ruggiero, presidente di Libere parafarmacie italiane, risponde a quanti, su web e social network hanno sottolineato che: che nessuna norma italiana definisce le parafarmacie un esercizio di pubblica utilità. Nella norma che le istituisce sono definite esercizi commerciali. «Se l’abito non fa il monaco, di certo una croce, a bandiera o meno che sia, non fa un farmacista. Quest’ultimo è professionista, operatore sanitario per la tutela della salute pubblica, indipendentemente dalle mura e dalla forma della croce utilizzata. Non facciamoci strumentalizzare da questi sistemi. In risposta anche ad alcune polemiche, che ho letto sui social, e alle dichiarazioni rilasciate sul web e su alcune testate giornalistiche,  anche se le parafarmacie sono per la normativa esercizi commerciali,  i titolari e chi ci lavora, anche come dipendente,  sono professionisti con una Laurea riconosciuta dallo Stato. L’utilità o meno delle parafarmacie, non si vede dalla classificazione dell’esercizio, commerciale o meno che sia, ma dal lavoro che il farmacista è in grado di apportare alla propria attività». E ancora: «Per le diverse esperienze sul territorio, le parafarmacie, per la loro capillarità e per i servizi che offrono ai cittadini, compresi gli orari di lavoro e la professionalità dei titolari e del personale, sono esercizi utili, essenziali. La croce non è l’indice di professionalità, come non lo è l’etichetta di esercizi commerciali. Quanto detto, dunque, poteva essere evitato. La normativa italiana ci inquadra come professionisti, iscritti ad un albo e pagatori di una cassa previdenziale ad hoc. A tal proposito è stata chiara la circolare Inps n° 12 del primo Febbraio 2008, che alleghiamo al seguente comunicato. Le dichiarazioni che sono state rilasciate sono in contrasto sia, con la sentenza del Tar della Toscana, sia con le norme nazionali e comunitarie, con la giurisprudenza europea e amministrativa e con i pareri dell’Autorità garante per la concorrenza, inoltre sono in disaccordo con la circolare Inps evidenziata. Seguendo la normativa del settore, è sbagliato legare, l’utilità delle Parafarmacie alla struttura, alle mura, alla croce, alla denominazione esercizio commerciale e non al professionista, che ci lavora. Nessuna Legge nazionale ed europea, dice che il farmacista non sia garante delle tutela della salute pubblica così come non ce n’è alcuna che recita: le parafarmacie sono inutili. E’ ora di smettere di legare la professionalità del farmacista al luogo in cui esercita la sua opera».  ]]>

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