SCONTO PROIBITI SUI TICKET O MANCATA RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE: I CHIARIMENTI DALL'ORDINE

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A seguito di alcune segnalazioni giunte allo scrivente, si rende necessario ribadire le disposizioni inerenti la riscossione delle quote di compartecipazione sulle prescrizioni dispensate in regime di S.S.N. Si ricorda al riguardo che, in base all’accordo di cui alla Convenzione Farmaceutica Nazionale (“Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”), il farmacista ha l’obbligo della esazione delle quote di partecipazione, così come previsto dall’art. 3, comma 2, il quale testualmente stabilisce che: “le eventuali quote di partecipazione a carico dell’assistito debbono essere percepite dalla farmacia all’atto della spedizione della ricetta e riportate sulla stessa”. In proposito, si ritiene utile evidenziare che la vigilanza in merito all’osservanza delle disposizioni della Convenzione Farmaceutica Nazionale è affidata alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e che le stesse possono sottoporre il farmacista alle valutazioni delle Commissioni Farmaceutiche provinciali e regionali, alle quali è attribuito per legge il potere di applicare eventuali sanzioni amministrative o misure cautelari. Si evidenzia, altresì, che il farmacista che omette di porre a carico dell’assistito le quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica, di fatto applica uno sconto sul prezzo dei medicinali, contravvenendo a quanto disposto dall’Articolo 125 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265). Inoltre, l’indebita applicazione dello sconto sui medicinali e la mancata riscossione delle quote di compartecipazione, costituiscono anche violazione dei principi sanciti dal Codice Deontologico. In proposito si ricorda che proprio al fine di garantire una più efficace informazione all’utenza sul predetto obbligol’Ordine in intestazione ha predisposto  un apposito cartello recante il seguente avviso: “La legge vieta lo sconto sul ticket e sulla quota fissa delle ricette del S.S.N.” (cfr.all.1). Si dispone che il predetto cartello venga esposto in modo ben visibile negli ambienti destinati all’utenza, ai sensi dell’art. 3, lett. d), del vigente Codice Deontologico. Anche a tutela della credibilità della Classe Farmaceutica e dei tantissimi Colleghi che operano nel rispetto delle regole, si comunica che la presente nota viene trasmessa alle competenti Autorità di vigilanza per le iniziative del caso. I titolari e i direttori di farmacia sono invitati, pertanto, ad attenersi alle disposizioni impartite con la presente nota, fornendo anche adeguata informazione ai loro collaboratori iscritti all’Albo, al fine di evitare di porre in essere comportamenti non conformi alle norme giuridiche. Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri (Presidente Ordine dei farmacisti Bari – Bat)]]>

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