FARMACIA, somministrazione lavoro: cosa cambia con i voucher

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CIRCOLARE FEDERFARMA

SOMMARIO:

Sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 con il quale sono state introdotte modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi di attuazione del jobs act.

 

PRECEDENTI

Circolari Federfarma n. 384 del 1/10/2015, n. 330 del 5/8/2015, n. 131 del 25/3/2015 e n. 18 del 15/1/2015.

                                                          

Sulla G.U. n. 235 del 7/10/2016 è stato pubblicato il d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185 “Disposizioni integrative e  correttive  dei  decreti  legislativi  15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150  e  151,  a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge  10  dicembre  2014,  n. 183”  (allegato).

Il decreto, entrato in vigore l’8 ottobre 2016, modifica e integra i decreti del c.d. jobs act (commentati nelle circolari Federfarma nn. 384, 330, 131 e 18 del 2015).

Si segnalano le modifiche di maggior interesse.

Modifiche al d.lgs. n. 81/2015

Le modifiche riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher): si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio devono, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

 

 

Modifiche al d.lgs. n. 148/2015

E’ stata prevista la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in contratti di solidarietà “espansivi”. La trasformazione può riguardare sia i contratti di solidarietà difensiva in corso da almeno 12 mesi e sia quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 e non può prevedere una riduzione oraria superiore a quella concordata.

Il trattamento che spetta ai lavoratori è stabilito di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore è tenuto ad integrare tale trattamento fino alla misura della integrazione salariale originaria.

E’ stata ampliata, per l’anno 2016, la percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva.

E’ stata prevista la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, anche in deroga, per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può essere concessa, per non più di 12 mesi. Per accedere alla misura le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Modifiche al d.lgs. n. 150/2015

Viene specificato che la vigilanza sulla gestione dei fondi interprofessionali è esercitata dall’ANPAL, che ne riferisce gli esiti al Ministero del Lavoro.

In merito agli incentivi all’apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è eliminato il riferimento specifico all’apprendistato di alta formazione e ricerca.

.Modifiche al d.lgs. n. 151/2015

Per quanto riguarda il diritto al lavoro dei disabili, ai fini della determinazione della quota di riserva viene precisato che potranno essere esclusi dal computo anche i lavoratori la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari al 60%. Vengono, inoltre, inasprite le sanzioni per i datori di lavoro che non abbiano adempiuto alla copertura delle quote dell’obbligo, prevedendo, tuttavia, che per tali sanzioni si applichi la procedura di diffida disciplinata dall’art. 13 del D. Lgs n. 124/2004 e le relative agevolazioni per il datore di lavoro inadempiente che presenti la richiesta di assunzione di un lavoratore disabile ovvero che stipuli un contratto di assunzione con un lavoratore disabile avviato dagli uffici.

Per quanto riguarda gli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo vengono corretti i riferimenti in relazione all’istituzione dell’ispettorato nazionale del lavoro, cui vanno rivolte le richieste di autorizzazione all’installazione degli impianti e strumenti di controllo, in mancanza di accordo con le organizzazioni sindacali.

Viene inoltre specificato che i provvedimenti emanati dalle sedi territoriali o dalla sede centrale dell’ispettorato del lavoro sono definitivi, per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico.

Per quanto concerne le dimissioni, vengono inclusi, nell’elenco dei soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli per le dimissioni e la risoluzione consensuale, anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’ispettorato nazionale del lavoro.

* * * * *

Con l’occasione, si comunica che, in materia di sicurezza sul lavoro, sulla G.U. n. 193 del 19/8/2016 è stato pubblicato l’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 relativo alla formazione dei responsabili e  degli  addetti  dei servizi di prevenzione e protezione dai rischi. (trasmesso e commentato con circolare Federfarma n. 354 del 12/8/2016).

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