A cura del dottor Rosario Porzio
La delusione (e la sconfitta definitiva?) di molti avvocati:(anche blasonati) convinti di poter ottenere per i loro clienti la doppia assegnazione Infatti anche la Regione Lazio assegna in co-titolarita’ evitando immediatamente la possibilita’ di una duplice vincita al concorso straordinario per le associazioni di colleghi piu’ blasonati.Ne avevamo sentiti tanti e l’unico studio che ci era sembrato da subito contrario alla sola idea della doppia assegnazione era stato sin dall’incipit lo studio De Lisio di Mercogliano capitanato dal battagliero ed efficacissimo dottor Attilio Mediatore.
Ecco uno stralcio della determinazione Determinazione 8 settembre 2016, n. G10035 Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Assegnazione con riserva della sede farmaceutica n. 8 del Comune di Sora (FR) tratta dal BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 74 del15/09/2016 .
….RIBADITO che vincitori della procedura concorsuale sono risultati essere in larga parte concorrenti che vi hanno partecipato in associazione; TENUTO CONTO, a tale riguardo, che, in via di principio, l’art. 11, comma 7, del D.L. 1/2012 ha previsto che, “ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti” e che, “ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”; CONSIDERATO, poi, che, relativamente allo specifico profilo dell’assegnazione ai partecipanti in forma associata, con nota prot. n. 9007 del 23.11.2012, l’indicato Ufficio Legislativo del Ministero ha spiegato che, avendo vinto il concorso, i titolari in forma associata potranno costituire, fermo restando il rispetto del vincolo decennale sopra previsto, una società ai sensi dell’art. 7 della L. 362/1991 e che tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, poiché la titolarità, per effetto della richiamata disposizione di legge, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall’art. 7 della citata L. 363/1991; 15/09/2016 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 74 13 RITENUTO, pertanto che, in caso di partecipazione in forma associata, a fronte dell’assegnazione disposta dalla Regione, l’autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica che sarà rilasciata dal Comune dovrà intendersi unica pro indiviso e ad essa verrà applicata la regola che la stessa è strettamente personale e non potrà essere ceduta o trasferita ad altri; RITENUTO, altresì, vietato il cumulo di due o più titolarità in una sola persona, intendendo anche quest’ultima anche quale persona “fisica” formata in modo plurimo, cioè in “gruppo”; CONSIDERATO, quindi, che ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell’intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti il gruppo, per un periodo di dieci anni; RILEVATO, quindi, che il “gruppo” (di vincitori in forma associata) che sarà autorizzato all’esercizio di una farmacia mediante il presente concorso, potrà concorrere per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra, ma decadrà di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzierà con dichiarazione notificata alla Regione entro dieci giorni e che, analogamente, il singolo titolare di un’autorizzazione rilasciata al gruppo mediante il presente concorso potrà concorrere da solo o con altro “gruppo” per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra sede di farmacia, ma l’autorizzazione rilasciata con il presente concorso decadrà di diritto nei confronti anche degli altri partecipanti al “gruppo”, qualora alla seconda il singolo titolare non rinuncerà con le medesime forme prima riportate; CONSIDERATO, pertanto, che l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata (cfr. modulo citato) alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegni, a pena di decadenza, dall’assegnazione stessa, a: – non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione; – non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero; RILEVATO che, ai fini della gestione associata, i co-assegnatari dovranno costituire una società di persone, optando per una delle tipologie elencate nell’art. 7, comma 1, della L. 362/91, individuando uno tra i co-titolari che assumerà il ruolo di direttore tecnico dell’esercizio 15/09/2016 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 74 14 farmaceutico delle relative responsabilità; DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 52/1980, il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia sarà rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità della farmacie; CONSIDERATO che, nei sei mesi successivi alla comunicazione dell’assegnazione della farmacia, gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia e che, diversamente, decadranno dall’assegnazione; CONSIDERATO, inoltre, che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione: – l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni; – l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia; ATTESO che il protocollo assegnato alle singole sedi farmaceutiche scelte dal vincitore nella piattaforma informatica è quello generato e inoltrato alla Regione Lazio dal relativo sistema e al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art 53, comma 5, DPR 445/00…….
Per leggere l’intera Determinazione consultare il BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 74 del15/09/2016.