CIRCOLARE FEDERFARMA
Nell’ambito della trasmissione telematica delle operazioni IVA, il DLgs. 127/2015 ha disposto – come noto – che, a far data dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sia obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.
L’inalterabilità e la sicurezza dei dati da memorizzare ed inviare è affidata a strumenti tecnologici, le cui caratteristiche tecniche, insieme alle informazioni da trasmettere ed ai termini per la stessa trasmissione telematica, sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia il 30 giugno scorso.
Dalla lettura combinata delle disposizioni di legge e attuative permangono alla scrivente Federazione alcune perplessità sull’ambito soggettivo del nuovo adempimento e sulla tipologia di strumenti da censire per adempiere a quanto previsto dal punto 1. del provvedimento sopra richiamato.
Sul primo aspetto, la specificità della norma recata dall’art. 2, comma 2, del DLgs 127/2015 rispetto ai contenuti del comma precedente, riferito a tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/1972, fa ritenere che il legislatore abbia voluto rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per coloro che effettuano cessioni di beni, unicamente, attraverso l’uso di distributori automatici. Questi soggetti, infatti, pur essendo ricompresi al numero 1, comma 1, del citato art. 22, si differenziano nell’attività di commercio al minuto per la particolare modalità di svolgimento.
Questa ipotesi è ancor più rafforzata dall’esame delle disposizioni contenute nel richiamato provvedimento del Direttore, con cui vengono definiti ed articolati i distributori automatici, che sembrano descrivere, inequivocabilmente, una tipologia di apparecchi rinvenibile soltanto nell’area settoriale di chi esercita il commercio al dettaglio mediante distributori automatici.
Quanto sopra è stato esposto per rappresentare un quadro in riferimento al quale poter valutare se le farmacie che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico e possono eventualmente disporre anche di un distributore automatico, siano da considerare interessate all’adempimento in oggetto.
Seppure superfluo, si fa presente, che l’attività svolta dalla farmacia viene esercitata, quasi esclusivamente, con la modalità di vendita al banco per cui l’uso di distributori automatici risulta, di fatto, del tutto residuale.
Con riferimento a questi ultimi, si precisa, inoltre, che quelli in esercizio attualmente, pur erogando un bene a fronte di un corrispettivo, non includono “periferiche di pagamento” come definite al punto 1.3. del più volte ricordato provvedimento del Direttore.