Distributori automatici in FARMACIA: si scala al 2017 per le imposte

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CIRCOLARE FEDERFARMA

Questa Federazione rende noto che il comma 6 dell’art. 4, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre scorso, sostituendo il comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 27/2015, ha disposto il differimento dal 1° gennaio al 1° aprile 2017, dell’entrata in vigore dell’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati da parte di coloro che incassano corrispettivi mediante l’utilizzo di distributori automatici. Si segnala, con l’occasione, che le altre disposizioni del provvedimento in oggetto saranno commentate con separata nota.

Nella riscrittura delle precedenti disposizioni sono state incluse anche le prestazioni di servizio e si fa riserva di ulteriori provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (oltre a quello emanato il 30 giugno 2016, oggetto di commento con la Circolare Federfarma prot. n. 10220/328 del 27/7/2016), per disciplinare altre fattispecie di distributori in base alle specifiche peculiarità tecniche degli stessi.

 

 

 

Tenuto conto del maggior lasso di tempo a disposizione, nonché della disponibilità dimostrata dall’Agenzia delle Entrate nel corso del confronto recentemente svoltosi con questa Federazione e le altre associazioni di categoria interessate (cfr. Circolare prot. n. 13078/427 del 17/10/2016), la scrivente, proprio per evitare che nel settore si verifichi una situazione che porterebbe ad obblighi diversi per il solo fatto di operare con un’apparecchiatura automatica anziché che con un’altra, comportando gravi discriminazioni atra farmacie, anticipa la propria volontà di condurre una rilevazione, attraverso un apposito link, riportato sulla home page della parte riservata del sito www.federfarma.it, circa il tipo di apparecchiatura oggi utilizzata dalle farmacie sul territorio, al fine di misurare il fenomeno e consentire di acquisire maggiore consapevolezza del fenomeno.

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