CIRCOLARE FEDERFARMA
Questa Federazione, anche a seguito di alcune richieste di delucidazioni pervenute, ritiene opportuno riepilogare i termini di applicazione dei diversi sconti che devono essere riconosciuti alle farmacie in fase di acquisto dei medicinali.
Lo stratificarsi delle diverse norme nel tempo e i differenti gruppi di farmaci coinvolti dalle varie misure possono determinare elementi di incertezza tra gli operatori che si intendono chiarire con la presente circolare.
Sconto 8% sui medicinali generici – DL 39/2009 conv. con Legge 77/2009
Si ricorda che l’art. 13, comma 1, lettera b) del D.L. 39/2009 convertito con la Legge 77/2009, tuttora vigente, ha rideterminato le quote di spettanza per industrie, farmacie e grossisti, per i medicinali equivalenti presenti nelle liste di trasparenza.
Per tale tipologia di medicinali, la quota dell’industria è stata rideterminata al 58,65 e gli otto punti percentuali, detratti dal margine ordinario dell’industria, vengono ripartiti tra grossisti e farmacie secondo logiche di mercato.
Sono stati esclusi dallo sconto in questione i medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze brevettuali.
L’individuazione dei farmaci coinvolti da tale misura può presentare, in alcuni casi, elementi di incertezza, laddove dalla denominazione del medicinale non sia immediatamente evidente l’appartenenza al gruppo dei farmaci generici coinvolti da tale misura. Si segnala che nella Banca Dati Federfarma l’assoggettamento a tale condizione è evidenziato con la dicitura “Quota DL 39/09”.
Sconto industria 0,6% – Determina Aifa 30 dicembre 2005 e Determina Aifa 27 settembre 2006
La Determina Aifa 30 dicembre 2005 ha introdotto, a carico della sola industria, uno sconto dell’1% sul prezzo ex factory, pari allo 0,6% sul prezzo al pubblico sui farmaci dispensabili dal SSN con le seguenti eccezioni: medicinali inseriti nelle liste di trasparenza, emoderivati di origine estrattiva e da dna ricombinante, vaccini, farmaci con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5€.
La cessione di tale importo dall’industria al SSN avviene tramite le farmacie che operano, sostanzialmente, come sostituti di imposta, in quanto “girano” al SSN tramite evidenziazione sulla DCR la condizione migliorativa loro pervenuta in fase di acquisto. Tale sconto confermato dalla successiva Determina Aifa 27 settembre 2006 è tuttora vigente.
Sconto 0,64% – Determina Aifa 28 2 2007 e Determina Aifa 15 giugno 2012
Come noto, dal 2007 è stata consentita la possibilità alle aziende farmaceutiche di evitare la diminuzione di prezzo del 5% sul prezzo al pubblico dei medicinali individuati dalla Determina Aifa 27 settembre 2006. Le aziende produttrici interessate devono corrispondere gli importi che l’Aifa richiede in sostituzione. Tale misura, rinnovata anno per anno e diventata strutturale dal 2014, coinvolge anche la filiera distributiva, ossia grossisti e farmacie, chiamati a corrispondere, in conseguenza dei maggiori ricavi ottenuti, determinati dalla mancata diminuzione dei prezzi, uno sconto al SSN dello 0,64% applicato su tutti i farmaci con l’eccezione dell’ossigeno.
Tale sconto è ripartito nel seguente modo:
Farmacia 0,58%
Grossisti 0,06%
Nei casi in cui il grossista si limiti a riconoscere alla farmacia il solo margine minimo previsto per legge del 30,35%, occorrerà verificare che a tale percentuale sia sempre (salvo l’ossigeno) aggiunta dal grossista anche la propria quota di partecipazione allo sconto suddetto, pari allo 0,06%, che eleverà il margine ordinario della farmacia dal 30,35 al 30,41% .
Ne consegue che il grossista dovrà evidenziare in fattura, le seguenti condizioni:
– 30,35% margine base
– 0,06% quota a carico grossista per lo sconto 0,64% (in caso di applicazioni delle condizioni minime)
– 0,60% sconto industria sul p.p. (per i farmaci interessati)
– la quota parte dell’extra-sconto per i medicinali generici
Per agevolare la verifica da parte delle farmacie circa la effettiva applicazione degli sconti descritti, Federfarma ha realizzato due elenchi che si trasmettono in allegato:
– l’elenco complessivo dei medicinali per i quali trova applicazione lo sconto dell’8%: si segnala che, come anticipato nel commento, l’elenco comprende sia medicinali generici che medicinali con nome di fantasia;
– l’elenco complessivo dei farmaci erogabili in SSN con evidenziazione di quelli soggetti allo sconto dello 0,60 e all’extra-sconto dell’8%.
Si ritiene opportuno ricordare che sia lo sconto dello 0,64% che quello dello 0,60 laddove riconosciuto alla farmacia, devono essere praticati al cittadino nel caso di acquisto dei farmaci al di fuori del SSN.