Il farmacista e l’assegno di disoccupazione. Guida alla Naspi – A cura del dottor Paolo Cabas

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Settantanovemila farmacisti per sole diciottomila farmacie, oltre dodicimila nuove immatricolazioni alla facoltà di Farmacia e quasi tremila nuovi laureati l’anno: questo è lo scenario descritto dai dati Federfarma, che di certo dovrebbe scoraggiare quanti fossero in procinto di scegliere il loro percorso universitario e fossero orientati sugli studi farmaceutici. Questo articolo si occupa però di chi farmacista lo è già, non ha la fortuna di possedere una farmacia o le risorse per acquistarne una propria e, per una ragione o per l’altra, si è trovato senza lavoro. La ricerca di un nuovo impiego può richiedere diverso tempo, soprattutto alla luce del fatto che sempre più farmacie ricorrono a modalità di collaborazione poco onerose come gli stage, i quali non possono essere in alcun caso rivolti a farmacisti con esperienza: quali sono allora le misure a disposizione del farmacista per mantenere il suo reddito in questo periodo di transizione, che si spera il piú breve possibile? Come per tutti i dipendenti del settore privato, l’INPS mette a disposizione la cosiddetta Naspi, ovvero un’indennità a sostegno del reddito. In questo articolo ci occuperemo di aspetti tecnici quali i requisiti per ottenerla, la sua durata e la compatibilità con altri redditi da lavoro. • Quali farmacisti hanno diritto ad ottenere la Naspi? Hanno diritto a percepire questa indennità tutti i farmacisti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, purché rispondano ad un criterio contributivo e ad un criterio lavorativo che verranno descritti a breve. È importante sottolineare come il termine “stato di disoccupazione involontaria” non si riferisca solamente al farmacista che sia stato licenziato o al quale sia scaduto il contratto, ma comprenda anche la farmacista che abbia dato le dimissioni durante il periodo di maternità o allattamento e il farmacista che abbia rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa. A titolo di esempio, costituiscono giusta causa il mancato pagamento degli stipendi, le molestie, il mobbing e le ingiurie subite sul posto di lavoro. Infine, la risoluzione consensuale del contratto quale conseguenza del rifiuto del farmacista di trasferirsi in una sede distante più di cinquanta chilometri da quella attuale non impedisce il riconoscimento della prestazione. • Quali sono i requisiti lavorativo e contributivo? Il requisito lavorativo subordina il riconoscimento della prestazione al fatto che il farmacista abbia lavorato almeno trenta giorni negli ultimi dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore. Il requisito contributivo si riferisce invece ad una contribuzione di almeno tredici settimane negli ultimi quattro anni. • Gli stage, i voucher, il lavoro autonomo e le borse di studio danno diritto alla disoccupazione? No, in nessun caso. Diverso il discorso per i contratti di apprendistato, che costituendo un regime di lavoro dipendente danno diritto all’assegno. • Dove si fa la domanda? La domanda può essere presentata gratuitamente presso i patronati oppure chiamando direttamente il call center dell’Inps, trascorsi almeno otto giorni dalla fine del rapporto di lavoro ed entro sessantotto giorni dalla fine dello stesso. In ogni caso, per questo aspetto suggerisco di consultare direttamente il sito dell’ente e leggere le informazioni fornite con molta attenzione. • Per quanto tempo viene erogata? La prestazione viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni. È importante sottolineare come le settimane utilizzate per una richiesta non rientreranno nel calcolo di eventuali ulteriori domande per cui, qualora il farmacista trovi un lavoro a tempo determinato al termine del periodo indennizato, non potrà utilizzare nuovamente le settimane fruite per far valere il requisito contributivo ma potrà considerare solo quelle relative al nuovo lavoro. Facciamo alcuni esempi: 1) un farmacista al primo impiego in una farmacia stagionale che lavora da aprile a settembre potrà ricevere tre mesi di indennità; 2) un farmacista che ha lavorato per dodici anni nella stessa farmacia potrà ricevere l’indennità per due anni, che è il periodo massimo indennizzabile. Qualora trovi un lavoro di sei mesi al termine dei due anni, la succesiva indennità sarà corrisposta per soli tre mesi; 3) un farmacista che lavora otto mesi l’anno potrà ricevere ogni anno l’indennità per gli altri quattro mesi. • Qual è l’importo ricevuto? L’importo viene calcolato come il 75% del reddito lordo imponibile a fini contributivi sui primi 1195 euro mensili, sommato al 25% dell’eccedente. Questo corrisponde grosso modo a circa il 75% dello stipendio medio degli ultimi due anni, e quindi a circa 900 € per un full-time e a poco piú di 600€ per un part-time 24 ore. L’importo decresce, a partire dal quarto mese, del 3% ogni mese. • Si può lavorare durante il periodo indennizzabile? È possibile lavorare utilizzando voucher fino a 3000 € senza osservare riduzioni dell’assegno. Invece, qualora si firmi un contratto di lavoro dipendente di durata inferiore a sei mesi e con un reddito stimato inferiore a 8145 €, oppure si preveda di lavorare con voucher per un importo compreso fra 3000 e 7000 €, si può continuare a percepire l’assegno, decurtato però dell’80% del reddito stimato, che deve essere notificato all’Inps dal farmacista e sarà poi conguagliato in sede di dichiarazione dei redditi. Ipotizziamo il caso di un impiego di una decina di ore settimanali per cinque mesi: si può stimare un reddito complessivo netto di circa 2000 €, per una media mensile di 400 €. Si tratta con tutta evidenza di un lavoro compatibile, tuttavia l’assegno di disoccupazione verrà ridotto di 320 €. In altre parole il beneficio netto reso dal lavoro al farmacista è di soli 80 € al mese. Conviene senza dubbio, per importi inferiori a 3000 €, richiedere i pagamenti in voucher che sono completamente cumulabili, sempre tenendo presente il limite di 2020 € netti per ciascun committente. Facciamo un altro esempio ovvero quello di un farmacista che riceva un’indennità di 800€ e trovi un part-time 24 ore da 800 € al mese per sei mesi. In questo caso il reddito è compatibile con l’assegno di disoccupazione, che tuttavia verrà ridotto di 640 € al mese portando al farmacista un beneficio netto di soli 160 €. Di conseguenza, a questo farmacista conviene probabilmente richiedere la sospensione della disoccupazione, che riprenderà al termine del nuovo lavoro risultando, in ultima analisi, prolungata. Infine, giova ricordare che non è possibile lavorare per lo stesso soggetto presso il quale si sono maturati i contributi necessari ad ottenere l’assegno ovvero, su una nuova domanda, i precedenti datori di lavoro degli ultimi quattro anni. • Cosa fare quindi se si trova un lavoro di durata inferiore a sei mesi e con reddito netto previsto inferiore a 8145 €? A mio avviso, se il reddito stimato è inferiore a 3000 € conviene proporre al o ai datori di lavoro un pagamento tramite voucher. Se invece è compreso fra 3000 € e 8145 €, bisogna valutare attentamente e caso per caso se richiedere la sospensione della disoccupazione o accettare la riduzione dell’assegno, erodendo le mensilità residue indennizzabili. • Cosa fare invece se si trova un lavoro di durata superiore ai sei mesi, o con reddito netto previsto superiore a 8145 € ma inferiore a sei mesi? Nel secondo caso l’Inps procede ad una sospensione d’ufficio dell’indennità, la cui erogazione riprenderà al termine del contratto per i mesi spettanti. Nel primo caso invece ci sarà la decadenza dal beneficio dell’assegno. Il farmacista potrà però fare una nuova domanda al termine del nuovo impiego. Ipotizziamo il caso di un farmacista che abbia diritto a dieci mesi di disoccupazione ma trascorsi sei mesi trovi un lavoro di otto mesi. Al termine del lavoro questi potrà fare una nuova domanda che sarà riconosciuta per i quattro mesi che non erano stati fruiti in precedenza più altri quattro mesi, che sono quelli maturati con il nuovo lavoro. Importante ricordarsi di aggiornare sempre l’ENPAF su tutti questi cambiamenti, per evitare di perdere la possibilità di versare il contributo di solidarietà o la quota ridotta. • Si può aprire la partita IVA durante il periodo indennizzabile? L’apertura della partita Iva costituisce causa di decadenza dall’assegno. Tuttavia il farmacista che decida di aprire la partita Iva durante la disoccupazione può fare domanda per ottenere la liquidazione anticipata di tutte le mensilità spettanti, quale incentivo all’autoimprenditorialità. Ipotizziamo il caso di un farmacista che abbia lavorato full time almeno 4 anni e abbia perso il lavoro: grazie a questo incentivo, se decidesse di aprire la partita Iva subito dopo la domanda di disoccupazione potrebbe ricevere in un’unica soluzione tutte e 24 le mensilità spettanti, per una cifra presumibilmente compresa tra 15000 € e 20000 € netti. Ovviamente questi soldi dovranno essere restituiti qualora egli chiuda la partita Iva prima che siano trascorsi due anni. Spero, con questo articolo, di aver risposto a tutte le tematiche principali riguardanti la disoccupazione e anche, indirettamente, a quanti mi hanno scritto in privato per ottenere informazioni in merito. Sono naturalmente a disposizione per chiarimenti e dubbi, e auguro a quanti si trovino nella situazione descritta nell’articolo di riuscire quanto prima a trovare una nuova occupazione. Dott. Paolo Cabas Ordine dei Farmacisti di Udine n. 1913 paolocabas@icloud.com

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