Parafarmacie, Di Stefano (PD): «Reso ammissibile emendamento che può risolvere la questione»

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Ho riproposto nella legge di stabilità un emendamento che mira a risolvere il problema delle parafarmacie oramai molte in stato di dissesto finanziario. Mi auguro che questa volta il governo sia più attento alle esigenze di sopravvivenza di migliaia di cittadini.
L’emendamento è stato reso ammissibile ed è il seguente:
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di sostenere e incentivare l’occupazione nel comparto farmaceutico, nonché di rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Servizio sanitario nazionale (SSN), in materia di vendita dei farmaci, sono istituite farmacie non convenzionate con il SSN, costituenti esercizi di vicinato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, previa apposita comunicazione al Ministero della salute, all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, all’agenda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), elativa al possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero della salute e dell’autorizzazione rilasciata dalla ASL. L’autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base dell’ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l’esercizio della farmacia. La sede della farmacia non convenzionata con il SSN deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 100 metri, all’interno dello stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. Decorso un mese dall’invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l’apertura dell’esercizio farmaceutico non convenzionato con il SSN ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, l’ubicazione della farmacia non convenzionata con il SSN, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dai decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 n. 241, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, l’ubicazione della farmacia non convenzionata con il SSN, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell’articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che sia cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, maggiore di età. L’accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservato ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell’esercizio può essere affidata a un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio. Le farmacie non convenzionate con il SSN possono, oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1.993, n. 537. Le parafarmacie dovranno contribuire al sensi dell’Articolo 3 LEGGE 22 novembre 1354, n. 1107 secondo la seguente tabella:
a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti, euro 100;
b) nei Comuni con più di 40,000 abitanti e fino a 100.000, euro 70;
c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, euro 50;
d) nei Comuni con più di 10,000 abitanti e fino a 15.000, euro 30;
e) nei Comuni con più di 5000 abitanti e fino a 10.000, euro 20.
59. 164. Marco Di Stefano.

dal profilo FB del parlamentare del Partito democratico

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