In riferimento a SOLIPHEN, medicinale veterinario a base di FENOBARBITAL, sono pervenute a Federfarma numerose richieste di chiarimento sul cosiddetto “uso in deroga”, ovverossia sulla possibilità da parte del medico veterinario di curare animali da compagnia attraverso prescrizioni di medicinali ad uso umano.
La questione, come è noto, è già stata oggetto di precedenti circolari (v. “Precedenti”).
Tuttavia, considerata la delicatezza della questione, Federfarma ha nuovamente interpellato il Ministero della Salute con uno specifico quesito (allegato 1), evidenziando che il farmacista, a fronte di una prescrizione veterinaria di un farmaco ad uso umano per un animale da compagnia, deve procedere alla spedizione della ricetta non potendo conoscere le ragioni per cui il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, ha ritenuto necessario ricorrere all’uso in deroga.
Il Ministero, con nota prot. n. 21404 del 21/9/2017 (allegato 2) e con successivi chiarimenti forniti per le vie brevi, ha ricordato che nell’applicazione dell’uso in deroga è responsabile esclusivamente il medico veterinario. In particolare, il Ministero ha ribadito che “ai fini della salvaguardia del benessere animale, è ammessa l’applicazione dell’uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti, sotto l’esclusiva responsabilità del veterinario che ha in cura l’animale, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 193/2006”.
A corollario di quanto sopra, il Ministero ha ricordato le sanzioni eventualmente applicabili nella fattispecie (art. 108 d.lgs.193/2006), che riguardano il medico veterinario che non si attiene alle regole sull’uso in deroga e coloro che forniscono medicinali veterinari senza la prevista prescrizione.
Infine, il Ministero ha ricordato anche quanto già indicato relativamente a SOLIPHEN nel proprio sito all’indirizzo
Il presente ulteriore chiarimento del Ministero, a cui verrà inoltrata copia della presente circolare, conferma che nel caso di presentazione in farmacia di una ricetta veterinaria contenente la prescrizione di un farmaco ad uso umano per un animale da compagnia, il farmacista è tenuto solamente a verificare che su tale ricetta siano presenti gli elementi previsti dalla legge che, nel caso in esame (uso in deroga per animali da compagnia), sono quelli della ricetta non ripetibile in unica copia, vale a dire: cognome e nome del proprietario dell’animale, specie dell’animale, dose e modo di somministrazione, data e firma del veterinario.
Si ricorda, inoltre, che trattandosi di medicinali a base di FENOBARBITAL (DPR 309/90, Testo Unico stupefacenti, Tabella dei medicinali sezione C) la ricetta deve essere conservata per due anni dall’ultima registrazione sul registro di entrata-uscita stupefacenti.