COMUNICATO fARAMCIA INDIPENDENTE
Come definire l’assoluta mancanza di una qualsivoglia comunicazione, da parte degli attuali
vertici di Federfarma Nazionale, in merito alle affermazioni apparse sulla stampa sulla
impossibilità di avere in farmacia un infermiere o un fisioterapista o qualsiasi altra figura
individuata dai decreti sulla “Farmacia dei Servizi” (d.lgs 153/2009) a seguito dell’eliminazione della norma che prevedeva la modifica dell’art. 102 TULS, modifica che si riporta per pronta
lettura:
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1324
Art. 8. (Modifica dell’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sostituzione del socio di farmacia)
1. L’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
Ferma restando la contrarietà alla volontà del Parlamento di mantenere in vita una norma
obsoleta e superata e l’apprezzamento per quanto fatto sinora dal nostro Presidente Andrea
Mandelli per modificarla, non vorremmo si buttasse, come al solito, il bambino con l’acqua
sporca perseverando in una interpretazione restrittiva e superata dello stesso art. 102 del TULS.
Basta ricordare la sentenza del TAR Umbria n. 421/2014 che afferma che il divieto previsto dall’art. 102 TULS “non può che intendersi riferita alla persona fisica, vietando al farmacista l’esercizio dell’arte sanitaria di tecnico audioprotesista,” (o altre professioni o arti sanitarie) “senza precludere invece l’esercizio di tal professione sanitaria all’interno dei locali di una farmacia da parte di tecnico audioprotesista non farmacista”, addirittura ripresa con maggiore incisività (forse eccessiva) dalla sentenza del TAR Lombardia,
sezione di Brescia, n. 1692 del 5/12/2016.
I farmacisti che la pensano come noi apprezzerebbero una chiara presa di posizione in tal senso soprattutto considerando che questo sport (prendere posizione a favore della categoria) non è il più praticato dalla dirigenza Federfarma