Dott. Prof. Marino Mascheroni


Dottore in Giurisprudenza ed in Economia aziendale, si occupa di legislazione farmaceutica da oltre vent’ anni con predilezione per gli aspetti concernenti il diritto civile applicato alla farmacia, i passaggi generazionali e gli aspetti fiscali. Autore di diversi testi in legislazione e circa 200 saggi pubblicati sulle riviste di settore.

Titolare dell’ omonimo studio commerciale in Milano, e’ recentemente impegnato nel progetto Unimeier – Universita’ Medicina e Ricerca per la docenza di Master post laurea in legislazione farmaceutica e farmaeconomia.

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Università Popolare Medicina Integrata Europea e Ricerca – Me.i.e.r

L’Università Popolare Medicina Integrata Europea e Ricerca – Me.i.e.r è stata costituita il 4 Dicembre 2010 in virtù degli articoli 10 e 33 della Costituzione. Aderisce alla CNUPI – Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane, non ha scopi di lucro, ha durata illimitata. 

La finalità è quella di offrire ai cittadini di tutte le età un servizio di crescita culturale attraverso qualificati percorsi formativi, curare l’aggiornamento di chi esercita un’attività, agevolare la formazione e la preparazione specialistica di chi intende inserirsi e qualificarsi nel mondo del lavoro.

Il dottor Mascheroni dal 2012 collabora col Rettore, Dr.ssa Dea D’Aprile a questo  progetto  oramai avviato, soprattutto per la formazione nel campo delle professioni sanitarie.

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310 risposte a “Dott. Prof. Marino Mascheroni”

  1. Salve mi congratulo in anticipo con tutti i consulenti per la loro professionalità. Vi elenco di seguito la situazione di cui vorrei se mi è concesso avere delle delucidazioni.
    Titolare farmacista deceduto quindi status di mortis causa, eredi in assenza di titolo per la gestione. la mia domanda è dopo la nomina del farmacista direttore quale forma societaria è più opportuna formulare? E’ possibile formulare una società tra farmacista direttore ed eredi? In quel caso il farmacista deve detenere il titolo di gestione o può acquisirlo in due anni?
    Ringrazio in anticipo per l’eventuale risposta.

  2. Vorrei porre un quesito al Prof. Mascheroni, che leggo volentieri su molte riviste di settore. Mia madre titolare di una farmacia, io farmacista in impresa familiare da circa 20 anni, ho un fratello non farmacista che si oppone alla donazione, oppure vorrebbe in cambio delle proprieta’ ma mia madre non se la sente di privarsi degli immobili che ha ( sono solo tre e di medio valore e uno e la casa di abitazione). E’ necessario che mio fratello sia d’ accordo o sono fandonie. Preciso che mio padre non c’e’ piu’.
    Grazie e complimenti.

  3. ho letto un articolo postato qui prof. mascheroni, vorrei chiederle a lei o ad altro consulente disponibile ( ma preferirei lei) cosa comporta accettare l’ eredita’ della farmacia con beneficio di inventario o se e’ meglio una rinuncia visto che la farmacia di famiglia in successione e’ abbastanza indebitata.
    Grazie e complimenti.
    L. A. Sorrenti

    • Salve, prima di tutto la materia e’ delicatissima, in quanto occorrerebbe valutare se siete ancora in possibilità di rinunciare all’eredita’. La rinuncia ( che riguarda l’intero asse ereditario, quindi anche altri beni caduti in successione) La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta. È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità o di compiere qualsiasi atto dispositivo. La rinuncia all’eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell’eredità stessa. La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato. Il chiamato all’eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto o comunque compie atti di accettazione tacita (per esempio il gestire la farmacia come comunione ereditaria presuppone un’accettazione tacita non revocabile che impedirebbe la rinuncia).

      Saluti
      MM

  4. buon giorno dottore le volevo chiedere in caso di vicnita del concorso straordinario per farmacisti ,cosa ne sara’ della farmacia vecchia , la pagano per l’avviamento ? SE è SI QUANTO TI SPETTA PER LEGGE GRAZIE TANTO

    • Risposta al sig. Marco

      Per la sede che viene rilasciata spetta l’indennita’ di avviamento. Quindi, se la Sua farmacia troverà assegnatari anche all’interno del maxi concorso, il vincitore dovrà corrisponderLe l’indennità di avviamento prevista nell’art. 110 TU. (oltre a dover rilevare eventuali scorte di medicinali e altra merce e/o mobili, arredi, ecc.).

      L’indennità si determina, in ragione del triplo della media annua del reddito dichiarato per la farmacia negli ultimi 5 anni, come previsto nell’art. 110 TU.San., tuttora in vigore. Esempio: Reddito d’esercizio da conto economico:

      2007 40.000,00;
      2008 60.000,00;
      2009 50.000,00;
      2010 45.000,00;
      2011 40.000,00.

      Totale redditi di esercizio ultimi 5 anni: 235.000,00
      Media annuale: 47.000,00 (235.000,00:5)
      Indennità di avviamento: 47000,00 x 3

      Cari saluti.
      Dr. M.MAscheroni

  5. Gent.mo dott. Mascheroni, le rivolgo una domanda che ho già fatto al prof Ranaudo nel suo blog, perché vorrei conoscere il suo parere. Una società, per es di due farmacisti, vede assegnarsi con il concorso straordinario una sede. Una volta aperta l’attività, dopo un po’ di tempo, i fortunati si rendono conto che non si riuscirà, nemmeno in prospettiva, ad avere un reddito sufficiente a sostenere due famiglie. Può uno dei soci (ovviamente non il direttore) diventare socio di un’altra farmacia, anche eventualmente in un’altra provincia, lavorandoci e quindi traendone reddito? Diventando socio di un’altra farmacia, non scatterebbe l’incompatibilità prevista dalla L 362/91 con la sede vinta a concorso, giusto? Grazie per la risposta e la saluto cordialmente.

    • Risposta Dr. Ernesto. Caro dottore, non so cosa le abbia risposto il carissimo Prof. Ranaudo, ma la risposta e’ semplice. L’incompatibilità e’ ex nunc cioe’ a dire senza retroattivita’, indi il socio di società di farmacia (ovviamente non rurale sussidiata) non puo’ partecipare al concorso straordinario se prima non cede la sua partecipazione. Al contrario, per venire al suo quesito, nulla vieta che una volta costituita la societa’ per la titolarita’ della farmacia vinta a concorso, uno dei soci mantenendo la quota della sede vinta, acquisisca una quota in altra farmacia anche urbana non sussistendo alcuna incompatibilita’, anzi essendo stata sollevata col decreto del 2006, l’incompatibilita’ tra la qualifica di soci in societa’ diverse. La sede della provincia ( finche’ le province esisteranno) non riguarda il suo caso, indi la societa’ puo’ trovarsi in qualsiasi parte del territorio naqzionale.

      Cari Saluti.
      Dr. M.Mascheroni

  6. Egregio professore, può un socio di una farmacia in snc dichiarata fallita partecipare al concorso straordinario? Ci sono limiti temporali? Grazie

  7. egregio dottore con la riforma del diritto fallimentare del 2006 non sussiste piu’ il requisito della riabilitazione del fallito affermandosi il diritto secondo cui le incapacita” personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno automaticamente con la chiusura della procedura. Ovviamento parlo di fallimento e non di reati normalmente connessi al falllimento.
    quindi se ella possiede i normali requisiti per la partecipazione ( iscrizione ordine, eta’ , etc), puo’ partecipare al concorso.
    cari saluti
    mm

  8. Buon giorno professore vorrei un suo parere.Mio marito con il quale dovrei associarmi per il concorso ha avuto una borsa di studio per un Master in Bioinformatica anno 2001/2002; Certificazione Universitaria: titolo di Master universitario di primo livello ai sensi dell’art. 3 co. 8 del D.M n° 509/1999.[ Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.]
    La norma per il punteggio prevvede nel punto c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell’art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell’art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398 fino ad un massimo di punti 0,4.
    [Art. 80 Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a carico del bilancio universitario.
    Le università possono istituire borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione o di perfezionamento con fondi, iscritti nel bilancio universitario, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Le borse sono attribuite, secondo modalità da determinarsi con apposito regolamento rettorale, agli allievi iscritti alle scuole di specializzazione o di perfezionamento che, pur rientrando nelle condizioni di reddito previste nel precedente art. 75, non abbiano ottenuto la borsa di studio ministeriale.]
    Inoltre la norma prevvede che sia “attinente” alla facolta’ di farmacia o ctf.
    Io vorrei che il master venisse valutato nel punto C e che non come aggiornamento professionale (altrimenti non varrebbe visto il limite dei 5 anni),lei cosa ne pensa?

    errore : ho scritto”attinente” volevo scrivere “relative”

    Grazie

  9. Egregio Prof, volevo farle una domanda:
    se una farmacia ha registrato un fatturato negli ultimi 5 anni di 800.000,00. Quale sarà l’indennità di avviamento?
    Grazie!!!!

  10. Buongiorno, le pongo un dubbio che mi hanno fatto sorgere alcuni colleghi ovvero se, laddove presso la ASl non dovesse risultare un periodo di collaborazione effettuato in farmacia possano essere utilizzate le buste paga (ciò perché ad una collega è stato rifiutato il rilascio del certificato per cui non sa se effettivamente presso la ASl risulti tutto il periodo di pratica). Inoltre, vista la precisazione chiarissima sulla modalità di calcolo dei punteggi in caso di associazione, ho notato che su altri forum, dopo l’interrogazione parlamentare che è stata presentata, viene data per certa la somma aritmetica dei punteggi che, a per come da Voi indicato nel blog ed a detta di vari amici avvocati, darà sicuramente adito a ricorsi. Cosa ne pensa?
    La ringrazio
    Rosa

  11. Quanto al primo punto il periodo collaborativo va provato con mezzi idonei e la certificazione rilasciata dall’Asl non e’ altro che un imprimatur di quello che e’ un dato certo ( vero e’ che i vari titolari presso i quali ella ha lavorato dovevano ottemperare all’obbligo di notifica). Starei tranquillo in quanto la documentazione a cui fa riferimento e’ probante.
    Per il secondo punto i latini dicevano in claris non fit interpretatio, ma qui di chiaro non c’e’ nulla, ora suggerirei a Ranaudo di fare insieme un interpello per ottenere definitiva chiarezza, in quanto il punteggio elevato si otterebbe con maggiore falicita’ ed indi vi sarebbe uno spostamento per maggiore valore al fattore eta’.
    E siamo a tre (due e mezzo) concorsi pubblicati. W l’Italia.
    mm

  12. La ringrazio e … viva l’Italia. Spero riusciate a far capire che oltre che giusto è se non altro opportuno (per evitare ricorsi) operare nel senso da voi sempre indicato (società=soggetto unico).
    Rosa

  13. Le riporto quanto indicato anche sul blog del Prof. Ranaudo per sapere cosa ne pensa

    Egr. Professore,
    segnalo quello che ho appena notato sulla piattaforma del Ministero ovvero che la stessa ha subito già 5 aggiornamenti (fra l’altro è stata introdotta una casella per l’attestazione della ruralità di farmacie e parafarmacie al posto dell’infdicazione degli abitanti). La cosa mi è sembrata strana visto che era stato già pubblicato il bando della liguria e che dunque delle domande potevano già essere state inoltrate. E’ un dubbio solo mio e si tratta di una cosa normale? Cosa ne pensate?
    Rosa

  14. Buongiorno in merito al concorso straordinario partito in questi giorni, le chiedo come vengono valutate due attività DIVERSE (informatore scientifico, titolare di parafarmacia)svolte contemporaneamente e documentabili.
    Vorrei capire se la commissione è libera di decidere e valutarne una soltanto ed eventualmente, così fosse, se posso impugnare il bando, a cosa vado incontro e quali sono le probabilità di un riconoscimento del punteggio per entrambe le attività dopo aver fatto ricorso al TAR.
    Grazie della consulenza.
    Cordiali saluti

    Sonia Borgato

  15. Buongiorno, in merito al concorso straordinario, le chiedo se la maggiorazione del 40% viene riconosciuta a due farmacisti titolari di parafarmacia che si associano per arrivare ai 5 anni previsti dalla normativa.
    Cordiali saluti.

    Borgato Sonia

  16. BONGIORNO DOTTORE
    DOVREI PARTECIPARE AL CONCORSO CON UN AMICA CHE E in societa di farmacia urbana con la madre,quanto tempo prima del concorso deve sciogliere questa societa’?

  17. Egregio professore, spero che lei, con la sua competenza, riesca a darmi una risposta che, per me e per la collega con cui vorrei associarmi, é MOLTO importante. Io sono già pensionata statale, lei è farmacista ospedaliera e maturerebbe (se le leggi non cambieranno!) la pensione nel 2016. Qualora dovessimo vincere una sede (il nostro punteggio è di circa 45 punti)io perderei la pensione durante i dieci anni di titolarità obbligatoria? E la mia collega, oltre a dover dimettersi dal suo impiego,non riceverebbe la pensione fino a quando rimanesse titolare di farmacia?

    • Dottoressa
      purtroppo non sono un giusvalovorista ma un civilista e la materia e’ delicata.
      Ben tuttavia la persona in pensione che riprende a svolgere attività lavorativa, o che continui a lavorare dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, ha diritto ad avere un supplemento in relazione ai contributi versati o accreditati per i periodi di lavoro svolti successivamente al pensionamento. Il supplemento viene liquidato a domanda della persona interessata, insieme all’importo della pensione diretta.
      Tratatndosi di pensione Enpaf dovra’ chiedere la ricongiunzione.
      Anche per la sua collega problemi non ce ne dovrebebro essere.
      Le consiglio vivamente tuttavia,
      di rivolgersi ad un patronato ( p. es. Acli o altro sindacato)spiegando il tipo di pensione che ella riceve, oppure direttamente all’Enpaf che rispondono velocemente ed in modo esaustivo.
      Se avesse difficolta’ me lo segnali che la faro’ contattare da una collega che si occupa di codeste materie
      Mm

  18. Gentile Avv. Mascheroni,
    mi risulta che le uniche forme societarie permesse per la gestione associata di una farmacia siano societá di persone e quindi non sia ammesso costituire una Srl.
    Poiché vorrei concorrere in forma associata per il concorso straordinario mi sto chiedendo quali rischi corro a livello del mio patrimonio personale (possiedo un appartamento) costituendo una soc. di persone nel caso in cui la societá dovesse avere problemi economici.
    La ringrazio per la sua cortese risposta.
    Cordiali saluti
    Patrizia

    • Cara dottoressa il socio di una societa’ di persone risponde con il proprio patrimonio per i debiti societari previa la preventiva escussione del patrimonio societario ( cioe’ a dire prima i creditori si devono rivalere sulla farmacia e poi se non vi e’ capienza possono aggredire il suo bene).
      Solo nella sas un tipo di socio l’accomandante che non puo’ amministrare la società non risponde col proprio patrimonio neanche in caso di fallimento. ( ovvio l’altro socio dovra’ fare l’accomandatario con piena responsabilita’.)
      Potrebbe donare l’immobile ad un figlio o al coniuge, ma la vedo per ora operazione abbastanza inutile e rischiosa in quanto soggetto ad azione revocatoria
      mm

  19. Patti parasociali e forma associata nel concorso straordinario per farmacie e il dubbio Societa’ in accomandita semplice.
    Dr. M.Mascheroni
    Studio Mascheroni
    Milano
    marino.mascheroni@icffarmacisti.it

    Conteggi del Bando Lombardia, idoneita’, non voglio rovinare le serate, ma un altro dubbio mi balena tra le meningi: la Societa’ in accomandita semplice.
    La norma:
    Il comma 7 dell’art. 11 prescrive che la “gestione” associata della farmacia da parte dei vincitori al concorso avvenga su “base paritaria”.
    La norma evidenzia infatti che la gestione – sarà su “base paritaria” , qui metto le mani avanti e sollecito un altro intervento ministeriale:
    Base paritaria? non e’ che fra un po’ qualcuno ci dirà che anche poteri gestori debbano essere paritari escludendo la forma della societa’ in accomandita semplice laddove la distinzione fra accomandanti ed accomandatari preclude ai primi di compiere atti di amministrazione in nome della società?
    Il secondo comma dell’art. 11 comma 7 prescrive che la gestione associata da parte dei vincitori al concorso deve essere mantenuta per un “periodo minimo di dieci anni” che decorreranno dall’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia da parte dell’autorità amministrativa competente per territorio.
    La norma soggiunge che per un decennio gli “associati” non possano cedere la quota o l’azienda, “fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità”.
    Dunque, salve queste ultime eccezioni, che non vi era necessita’ che venissero cosi’ ben specificate ( e’ difficile pensare ad una società con un defunto) la norma non si presta ad interpretazioni diverse e sancisce l’obbligatorietà della comunione societaria decennale e questa e’ il punto di maggiore criticita’ della faccenda in quanto potrebbe ravvisarsi che in caso di non osservanza il rischio decadenza della sede potrebbe essere vantato dall’amministrazione.
    Forse ci saranno contenziosi se di fronte ad un recesso per giusta causa o ad una esclusione del socio ( procedura prevista per esempio per gravi comportamenti del socio, come il furto) non ci si possa svincolare dal sodalizio decennale.
    Varrebbe la pena di stipulare anche extra contratto dei patti parasociali dove si indichino le varie mansioni che saranno affidate a ciascun socio, le obbligazioni di presenza, l’ alternanza della direzione, le clausole di non concorrenza.
    I patti parasociali sono degli accordi tra soggetti appartenenti ad una stessa società al fine di allearsi e di regolare l’agire comune all’interno della società.
    Come noto, i patti parasociali sono accordi atipici stipulati tra tutti o solo alcuni soci di una società (generalmente di capitali) contestualmente o successivamente alla sua costituzione, al fine di influire sulla gestione e organizzazione del rapporto sociale. Trattasi, in altri termini, di accordi interni che mirano a condizionare il comportamento degli aderenti nell’esercizio dei diritti sociali, rimanendo l’organizzazione sociale totalmente estranea al patto stesso: la pattuizione quindi non riguarda la società in sé, ma vincola esclusivamente la persona dei singoli soci e degli eventuali terzi che vi partecipano, con le conseguenze, in tema di tutela accordata al patto.

    La pratica ha generato una molteplicità di patti parasociali, i quali vengono quindi a costituire un amplio genus entro il quale si collocano diverse tipologie di accordi. Una prima categoria è rappresentata dai sindacati azionari di cui, il sindacati di voto, attraverso i quali gli aderenti disciplinano l’esercizio del diritto di voto in assemblea, rappresenta un’ulteriore sottospecie.

    Per individuare i soggetti e la disciplina dei patti parasociali occorre il coordinamento degli artt. 122, 123 d. lg. 58/1998 (t. u. interm. fin.), 2341 bis e 2341 ter c.c. con il passo dei lavori preparatori alla riforma societaria dov’è scritto:
    la disciplina, inserita nel capo relativo alle società per azioni, ha inteso regolare la fattispecie con riferimento a quel tipo sociale, perché in esso è più sentita l’esigenza di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario; essa, ovviamente, non intende escludere la possibilità che analoghi patti riguardino altre forme di società, per le quali ovviamente resterà applicabile la disciplina generale dell’autonomia privata e dei contratti, così per esempio per le società a responsabilità limitata, come anche per le società di persone.

    Ovvio e attenzione i patti non possono contraddire la norma: sono vietati patti che deroghino alla base paritaria di quote ( del tipo facciamo societa’ 50% e50 ma io apporto piu’ punti quindi fra un decennio mi cederai gratuitamente un tot di quote), mentre credo che siano legittimi patti sul diverso apporto di capitali, qualora un socio apporti dei capitali per esempio per l’adattamento dei locali, nulla osterebbe al fatto che il socio possa vantare un credito nei confronti della società ( e quindi indirettamente nei confronti dell’altro socio) che possa o meglio deva essere considerato trascorso il decennio in un riconoscimento del diverso apporto, ovvero nel malaugurato caso della premorienza.

    Indi ed infine aggiungerei ai problemi in corso anche quello della Sas.
    M.Mascheroni

    .

  20. buongiorno Prof Mascheroni
    desideravo chiederLe un parere vista l’incertezza che gravita attorno al fattore idoneità non richiesta per partecipare al concorsone ma per formare una società con altri colleghi.
    ritiene sia più saggio associarsi con colleghi tutti idonei senza attendere una risposta dal legislatore che forse non arriverà mai o non arriverà in tempo per certe regioni o rischiare ad associarsi con neolaureati non idonei?
    grazie.

  21. Gent dott Mascheroni, so che ha sempre dato parere negativo a domande come questa che le farò, ma vorrei sapere se esiste qualche vincolo legislativo che vieta allo stesso farmacista di partecipare in due regioni diverse con due società DIVERSE di accettare entrambe le sedi. Se è vero che le società vincitrici dovranno essere conformi alla legge Bersani, non crede che sarebbe il caso di specificare nei bandi che il singolo nominativo pur associato può rispondere positivamente una volta soltanto, così come è stato specificato che nelle domande di partecipazione il singolo nominativo può comparire non più di due volte? Ringrazio e saluto

    • Cara dottoressa la norma che lei cita e’ la norma del 1991. .
      Ora il problema e’ che la norma sul concorso in forma associata e’ limitato a due righe scarne.
      Ieri con dei colleghi abbiamo anche sollevato il problema della possibilità di utilizzo della Sas come tipologia societaria (ammessa dalla legge che lei cita), in quanto l’articolo 11 parla di gestione su base paritaria e non di partecipazione su base paritaria, laddove nella sas i soci hanno diversi poteri amministrativi (anzi l’accomandante non puo’ amministrare).
      quindi la ringrazio dell’osservazione perche’ mi e ci da il desco per porre all’attenzione dell’esecutivo i problemi irrisolti che sono:
      a) l’idoneita’
      b) la Sas
      c) il calcolo diversificato tra Bando Lombardia e) altri
      f) la pluripartecipazione.
      Vero e’ che la pluripartecipazione se ammessa deve avvenire non in province diverse bensi’ in regioni diverse.
      Il principio ispiratore e’ il medesimo quello della equita’ anche il singolo puo’ partecipare in due regioni diverse ma poi deve optare per una o l’altra sede.
      Questo e’ il mio parere per evitare contenziosi, ma penso che qualora non arrivino direttivi ministeriali gli avvocati avranno un gran da fare.
      CHIEDO ANCHE IL PARERE DEL PROFESSORE:
      RITENGO PER QUANTO POSSA VALERE MA ATTENDO VIA LIBERA DAL PROFESSORE CHE SE IN FRETTA E FURIA POTESSIMO INVIARE UN ULTERIORE INTERPELLO O DIRETTO O ANCORA ALLA FOFI SUI PUNTI OSCURI FORSE NON SAREBBE MALE.

  22. Buongiorno prof. Mascheroni,
    la ringrazio molto per la sua sollecita risposta. Mi sto attivando presso il patronato ACLI per avere risposte per la mia posizione pensionistica e per quella della mia amica con la quale mi associerei nel concorso straordinario. Qualora non dovessi avere risposte soddisfacenti la disturberò nuovamente.
    Grazie ancora!

  23. Buongiorno Dott.Mascheroni,
    mi scusi anticipatamente se forse ha gia’ risposto a questa domanda.
    Sono socia,con mia sorella,di una snc rurale sussidiata;se dovessimo partecipare entrambi al concorso da singoli o con altri soci e vincere due farmacie potremmo teenre anche la nostra?potremmo partecipare noi due in forma associata mantenendo,in casa di vincita, entrambe le farmacie?
    Ringrazio e saluto
    Cordialmente
    alberto

    • CAro dottore da singoli no, perche la norma impone l’incompatibilita’ tra plurititolarita’ individuale e tra titolare individuale e socio di societa’ titolare di farmacia.
      La complessita’ del caso: la partecipazione non e’ amessa per il socio che abbia prima di un decennio conferito ( cioe’ trasformato) la farmacia i societa’ prima di un decennio.
      Quindi se la societa’ non e’ derivazione di una trasformazione la potete tenere e partecipare in forma associata, altrimenti e’ solo il socio non conferitario che deve partecipare con un terzo ( sempre mantenendo la sede storica).
      Se non sono stato chiaro vista la complessita’ del caso ho mi scrive qua o in studio.
      M.Mascheroni
      marino.mascheroni@icffarmacisti.it

  24. Buongiorno dott Mascheroni.
    Se gentilmente mi puo chiarire questa questione?
    Io dovrei partecipare al concorso con un socio che gia in societa’ titolare con il padre (farmacia urbana).se lui sciogle la societa’
    prima di partecipare al concorso puo’ partecipare o no?
    Poi nel caso di vincita’ al concorso,lui vorrebbe tornare di nuovo in societe’ con suo padre mantenendo anche societa con me.se legalmente questo e’ possibile?dopo ci sarano problemi per me? grazie.

  25. salve dottore,sono titolare al 50 % di una farmacia urbana,l’altro 50 % è di mio padre.volevo chiederle se staccandomi dalla società ,potevo partecipare ai concorsi.grazie

      • Buonasera Dr Mascheroni,
        desideravo una delucidazione sulla possibilità di partecipare al concorso da parte di colleghi già titolari di farmacia in società con altri. Possono partecipare previa uscita dalla società? Grazie.

  26. Gent.mo dottore,
    vorrei sapere se una mia borsa di studio (vinta nell’85) di addestramento didattico e scientifico istituita dall’università ai sensi del capo III – DPR 382/80 e relativa Circolare Ministeriale N.308 del 14.10.1981 è valida per il punteggio titoli di 0,4 p. oppure se è necessario che se ne documenti il contenuto. Le mie pubblicazioni sono valide se risalenti all’85? Un attestato di frequenza al corso triennale “scuola Federfarma per laureati in farmacia” rilasciato dall’Università nell’89 ha valore come titolo?
    Grazie

  27. Buonasera Professore, la mia domanda è se partecipo al concorso in due regioni associandomi per ognuna con soggetti diversi posso con le due società avere assegnata una farmacia? due in definitiva! una per ogni regione?? la ringrazio per la cortese attenzione, distinti saluti
    Michele

  28. GRAZIE MILLE PER LA RISPOSTA SA COME SI RICAVA L’INDENNITA’ DI AVVIAMENTO , E AVENDO 30 ANNI DI SERVIZIO TITOLARE DI FARMACIA RURALE SUSSIDIATA POTREBBE DIRMI IL MIO PUNTEGGIO

    • bhe dottore ovvio che lo so. mi usi una cortesia sto chiudendo metta la sua domanda sul blog speciale concorsi prof. ranaudo specificando anche i titoli,
      voto laurea, eventuali corsi o master.
      per il calcolo dell’ indennita mi servirebbero approssimativi gli utili della farmacia desumibili dalla divhiarazione redditi dal 2006 al 2011
      Domani sera le rispondo
      cari saluti.
      mm

  29. Gentile professore, le delucidazioni sulle snc rurali sussidiate sono in contraddizione con quanto lei ha sostenuto sulla possibilità di restare in società ; cosa pensa accadrà ?
    Grazie tante per il suo aiuto.

  30. Buongiorno professore, le pongo il mio quesito:
    io e mia sorella voremmo partecipare al concorso in due regioni, poichè io abito in Piemonte e lei in Lombardia. Nel caso di vincita nell’una o altra regione, è possibile che una delle due mantenga il proprio lavoro attuale? io lavoro nella farmacia di mio padre, sono nell’azienda famigliare, lei è dipendente di un’azienda di formazione. Inoltre, quando mio padre lascerà la titolarità, cosa potrà succere?

    • Cara Dottoressa ogni lavoro privato e pubblico e’ incompatibile.
      Quando verra’ a mancare suo padre se passa il concetto della circolare FOFI, non glielo dico per non creare inutili allarmismi. Confido in una rettifica.
      mm

  31. Sono socio snc rurale sussidiato, farò ricorso al TAR e chiederò i danni (spese commercialista, giornate con colleghi per associarsi etc….) a questi ” dilettanti allo sbaraglio” che interpretano le leggi con una ignoranza incredibile. Ma questi ignoranti sono pagati??

  32. Gentile professore, volendo partecipare in forma associata ritengo sia utile sottoscrivere un pre-contratto tra i futuri soci, non essendo io un esperto in diritto societario, sarebbe così cortese di darci uno schema su come svilupparlo e su come renderlo effettivamente valido?
    Ringraziandola anticipatamente per il tempo che vorrà dedicarci le porgo i nostri più cordiali saluti.
    Dr. Marco

    • Dottore non mi critichi ma uno schema contrattuae senza sapere quelli che sono gli intenti dei soci e’ fuorviante.
      Il contratto preliminare deve essere redatto sulla base dei reciproci accordi.
      Le bozze fan piu’ male che bene.
      MM

  33. Buongiorno professore, mi riferisco ad una sua risposta postata in data odierna in cui afferma che ogni attività pubblica e privata é incompatibile con la titolarità. Questo vuol dire che, se fossi vincitrice di sede farmaceutica dovrei vendere la parafarmacia di cui sono titolare? E comunque non potrei più lavorarci?
    Grazie anticipatamente per la sua attenzione

  34. Dr. Mascheroni ci rendiamo conto di che pasticci crea l ‘ interpretazione sulle quote snc e su tutte le società che nasceranno? In pratica tutti i soci vincitori potranno solo lavorare in quella sede per 10 anni e non potranno avere nessuna quota di altre farmacie oppure altri lavori?
    Ma possono violare così il diritto societario con un’ interpretazione che riporta errori evidenti?
    Grazie di tutto, sta facendo più lei per i farmacisti che federderfarma- fofi- ordini messi insieme.
    Grazie

    • Guardi esco ora da una riunione di esperti in materia.
      La circolare Fofi arriva a delle conclusione a cui non arriva la risposta del ministero ( anche se le fa supporre).
      Si parla di una comunione di titolarita’ tra soci e una societa’ che gestisce.
      Questa abberrazione non e’ ammissibile dal nostro diritto farmaceutico e nasce da una liberissima interpretazione dell’art. 11 ( deceto monti) che fa acqua da tutte le parti.
      Passando il concetto il rischio di quello che lei teme e’ rilevante, anche se il primo che si opporra’ avanti agli organi giudiziari preposti, aprira’ un contenzioso infinito.
      Mi auguro una chiarificazione immediata.
      mm

  35. Gent.mo dottore
    volevo delle delucidazioni sulla mia situazione:
    ho una dichiarazione Usl dove mia madre titolare di farmacia comunicava la mia assunzione come collaboratore a decorrere dal 1/6/1984. Ho lavorato in farmacia in impresa familiare,solo che la dichiarazione di sussistenza della società è stata fatta con atto notarile il 24/12/1984.
    Secondo Lei per l’anzianità di servizio vale la data della comunicazione all’USL oppure devo considerare la data dell’atto notarile.La farmacia è stata venduta da più di 10 anni per cui non nessun tipo di problema di partecipazione al concorso sia individualmente che in forma associata.
    La ringrazio anticipatamente per il tempo che le faccio perdere e cordialmente la saluto

  36. Lei è preparatissimo Dr. Mascheroni, complimenti. Alla luce Dell’ interpretazione della ” comunione di titolarità tra soci” mi viene da affermare che solo un pazzo possa costituire una società per vincere il concorso. Se si associano in 3 e la sede non da da vivere a tre famiglie cosa si fa? Se un socio eredita una fortuna e vuole buttare 2 milioni di euro per comprare una quota di farmacia non può farlo?
    Che pasticcioni!! Dilettanti allo sbaraglio .
    Grazie mille prof.

    • Guardi concordo. Io sono fedele anzi fedelissimo. Ma un matrimonio si puo’ sciogliere e una societa’ no per dieci anni?????? in piu’ con questi limiti?? La butto sul semplice, ma a codesto punto se non intervengono chiarezze da professionista dovrei sconsigliare vivamente la partecipazione associata anche fra parenti.
      Il ns. diritto prevede un caso l’esclusione del socio ( quello che ruba per esempio) se dopo tre anni ho un socio arsenio lupin e chiedo l’esclusione e il tribunale ovvio me l’accorda mi decade la farmacia?? Cornuto proprio.
      Chi ha scritto la norma dovrebbe rifare l’universita’ da principio.
      Cari saluti e grazie. I complimenti fanno sempre piacere.

  37. Egr. Dott. Mascheroni, le volevo porre un quesito:
    mia moglie è socia, con una collega, di una snc che è titolare di una farmacia rurale sussidiata in una frazione di circa 1500 abitanti.
    Precedentemente con un collega, avevano costituito una snc per la gestione di una farmacia che poi non è mai stata acquisita e quindi la società è ora esistente ma inattiva. Può partecipare ai concorsi con questo collega?
    Se si, deve lasciare le quote della società titolare di farmacia?
    Al concorso devono partecipare lei ed il collega associandosi o può partecipare la società oggi non attiva?
    La ringrazio in anticipo e mi scuso per la prolissità.

    • il problema non e’ di poco conto. ritengo che la vecchia societa’ non possa essere utilizzata a meno che prima dell’ assegnazione modifichi i patti sociali.
      per la conservazione della quota attuale, stiamo a vedere la ri ri ri risposta richiesta al ministero fopo il parere del 29novembre che non ha ne capo de coda.
      teniamoci in contatto
      cari saluti
      mm

  38. Sono laureato e abilitato all’esercizio dell’attivita di farmacista, frequento come volontario una farmacia ospedaliera. Questa frequenza dopo due anni mi permetterebbe di acquisire l’idoneità alla titolarità?

  39. Buongiorno Dottore,il bando dice che alla presentazione della domanda bisogna avere i requisiti per partecipare.
    I soci di farmacia urbana devo sciogliere la societa’ se vogliono paretecipare al concorso?non e’ questa sempre una vendita? e i soci si snc rurale sussidiata invece possono sciogliere la socieata’ solo se dovessero vincere la sede?
    Novita’ per le snc rurali sussidiate e per il concorso in 2 regioni?
    garzie tante dr. Mascheroni

    • la cessione di quote di una farmacia urbana o non urbana non determina cessione di azienda.
      sciogliere la rurale sussidiata spero di no, ho fatto interpello a fofi, e so che ol mio parerino e’ arrivato a palazzo, vediamo che succede.
      se passasse la regola ( contestabilissima) la societa’ deve essere ridotta a ditta individuale a meno che sia stata costiuita da meno di un triennio allora mi scapperebbe da ridere anzi mi ha dato un idea.
      mm

  40. Caro dott. Mascheroni
    vorrei chiarire con il mio socio gli impegni reciproci che ci prendiamo al momento in cui partecipiamo al concorso.
    E’ possibile avere un templato di precontratto contenente i dettagli che secondo lei sarebbe meglio definire già da ora?
    Grazie

    • Dottore non ne abbia a male qui facciamo consulenza gratuita su quesiti, l’elaborazione di un contratto e’ atto professionale, per cui le consiglio di rivolgersi ad un serio ed onesto professionista, esponendo i vari dubbi che avete.
      Contratti a distanza non ne mando in quando vi e’ pure una responsabilita’ del professionista sul contenuto.Comunque a disposizione.
      mm

  41. Gentile Dott. Mascheroni,
    per la scarsissima chiarezza del bando ligure sul calcolo del punteggio io e il mio collega abbiamo deciso alfine di partecipare separatamente per la regione liguria, scoprendo il giorno dopo che la suddetta regione avrebbe forse(?) applicato il metodo lombardo e comunque si riservava l’interpretazione del modus operandi per il calcolo dei punteggi in sede di commissione!!
    E’ pazzesca la totale mancanza di serietà ! Poi sulla base delle ultime delucidazioni(?) allora abbiamo fatto bene…ho una certa voglia di fare ricorso!
    Infine mi risponda a questa domanda per favore: se,fino a chiarimenti contrari, la titolarietà è in capo alla farmacia vinta e non in capo ai soci che non possono possedere quote in altre farmacie, per quale motivo i soci sono comunque assimilati ai titolari proprietari e/o soci di diverse farmacie e tenuti pertanto a pagare oltre €4.000 all’enpaf? Lo trovo assolutamente un abuso!

    Grazie infinite

  42. Scusi dottore ma sta dicendo che se una snc rurale sussidiata e’ stata fondata da meno di tre anni i soci possono partecipare al concorso, mantenere la farmacia snc originaria ed essere contitolari di quella vinta???
    Nei sei mesi di attesa posso costituire 2 societa’ allora;rifondare la vecchia snc e costituirne una nuova magari anche con lo stesso socio con cui parteciperei al
    concorso?
    Ma non potevano commissionare a lei la legislazione societarie questi dilettanti??
    grazie mille

  43. Caro Prof. Mascheroni,visti gli ultimi sviluppi riguardo le farmacie rurali sussidiate gestite in snc,come possono due soci di una società composta da tre,partecipare ed eventualmente vincere una nuova sede senza rinunciare alla vecchia?

  44. Caro proffessore Ranauto non ho capito se le parafarmacie urbane
    hanno 40 percento di maggiorazioni oppure soltanto quelli rurali? poi se i due soci hanno la specializzazione il punteggio e’ 0.40+0.40 o solo 0.40?

  45. ” se passasse la regola ( contestabilissima) la societa’ deve essere ridotta a ditta individuale a meno che sia stata costiuita da meno di un triennio allora mi scapperebbe da ridere anzi mi ha dato un idea”
    Scusi per il guazzabuglio ma mi riferivo a questa sua frase sul triennio.Se una snc rurale sussidiata e’ stata costituita da meno di un triennio i soci possono paretcipare entrambi e mantenere la snc?
    garzie mille

    • dottore x me si senza problema alcuno ( e per tutti quelli ches si ovvupano di iritto farmaceutico in Italia), per la circolare fofi no. quindi siccome abbiamo investito di mail ministero, ufficio legale dello stesso e fofi per fare censurare una presa di posizione che e’ contraria ad ogni buon senso oltre che al diritto, le suggerirei di attendere un attimo, confidando che non debba presentare domanda in una regione il cui bando e’ in scadenza
      mm

  46. Esimio Prof. Mascheroni ,
    lo scrivente è da 27 anni titolare di una farmacia rurale sussidiata in in un comune della provincia di salerno di circa 7000 residenti ma con ben 3 farmacie in p.o. 1 dispensario ordinario ( che è in realtà una 4° farmacia )
    e ben 3 dispensari stagionali.
    A tale singolarità si aggiunge quella che una farmacia
    più il dispensario ordinario( mai chiuso per intervenute leggi Regione Campania nonostante siano negli anni intervenute almeno 2 ordinanze del C.d.S ) oltre 2 dispensari stagionali ( sempre aperti..) e ancora una parafarmacia , fanno capo ad un solo titolare delle 3 farmacie in P.O.(che naturalmente non è che Le scrive ).
    Non apro lo scenario sul patrimonio finanziario che ho stupidamente dilapidato per esistere e resitere in questa
    realtà.
    Ora desidero trovare una via di uscita.
    E , quindi domando alla S.V. se la nuova normativa demografica di una farmacia ogni 3.300 abitanti consente di poter ipotizzare il trasferimento di una sede di queste tre oltrove , ovvero , la dove potrebbe essere certamente più utile a tutti titolare compreso.
    Sin d’ora grato per il cortese responso.
    cordiali saluti

  47. Dottore la materia e’ in divenire, lo spostamento soggiace a regole non molto diverse da quelle precedenti che hanno vonsrntito l’ apertura. Comunque lo spostamento non puo’ che avvenire nello stesso territorio comunale e in zona che sia priva di assistenza farmaceutica.
    La richiesta deve essere fatta dal titolare che si vuole trasferire e non puo ‘ avvenire di ufficio ed e’ soggetta a nulla osta del sindaco con parere non vincolante di asl e ordine provinciale
    mm

  48. RINGRAZIO PER IL RESPONSO PROFESSORE .
    NON RIMANE CHE RASSEGNARSI , TUTTAVIA PER LE FUTURE GENERAZIONI SI DOVRA’ PUR PENSARE AD UN MECCANISMO
    CHE UNA VOLTA DETERMINATA UNA BRUTTURA BUROCRATICA
    AMMINISTRATIVA SI POSSA IN TEMPI RAGIONEVOLI CORREGGERLA.
    VOGLIO ALMENO SPERARCI.

  49. Gent Proff desidero porle alcuni quesiti.Parteciperò in forma societaria al concorso per sedi.Sono socia di snc di rurale sussidiata insieme a mia madre di 83 anni . punteggio certo 41.il mio socio è ricercatore universitario a contratto con dottorato borsa di studio e numerose pubblicazioni negli ultimo 10 anni punteggio presunto circa 44 44,5.
    1)E’ compatibile la figura del ricercatore a contratto con quella di socio in snc di farmacia?
    2)come posso in caso di aggiudicazione di una buona sede non rinunciare alla mia attuale società?Avevo pensato in caso di aggiudicazione di cedere una piccola quota della società con mia madre alla mia attuale collaboratrice, ma se mia madre dovesse mancare prima dei fatidici 10 anni cosa succede? Grazie anticipatamente.

    • dottoressa la figura del suo socio e’ incompatibile. Per la farmacia materna bisogna porre in essere atti conservativi nell’ attesa che venga demolita un’ interpretazione folle di Fofi ( che non ha nessun valore ma che e’ stata scritta) .
      La soluzione sebbene complessa si puo’ facilmente trovare.
      a sua disposizione le lascio la mail se non fossi stato chiaro.
      marino.mascheroni@icffarmacisti.it
      mm

  50. Gentile Dr Mascheroni,
    mio zio ha venduto sette anni fa una farmacia rurale di 800 abitanti a causa di seri problemi economici. Successivamente non ha abbandonato la sua professione in quanto ha aperto una parafarmacia. Puó partecipare al concorso?

  51. Caro Prof. Mascheroni,visto il pasticcio che hanno combinato con le norme riguardanti le società di farmacie rurali sussidiate,è possibile,con l’accordo del mio socio, partecipare al nuovo concorso in due regioni sia singolarmente sia in associazione?
    Ringrazio e saluto.

  52. Si e’ possibile ma badi che una annulla l’altra, quindi il suo socio deve mettersi in preventivo di perdere l’occasione.
    Disciplinerei con un accordo preliminare in modo che non possa muoverle responsabilita’.
    Cari saluti.
    mm

  53. Gentile dott Mascheroni vorrei sapere se io partecipo in due regioni con dei soci diversi nel caso di vincita in tutti e due,dovrei rinunciare ad una sede,come ho capito
    nel capitolo chiarimenti del ministero.in qusto caso altri
    soci della sede rifiutata da ma possno fare azioni legali contro di me tipo risarcimento danni?

  54. Buon giorno Dott. Mascheroni, le volevo chiedere secondo lei quale dovrebbe essere il bacino d’utenza minimo di una farmacia che possa sostenere 2 soci e quale potrebbe essere la spesa iniziale per l’allestimento, le modifiche e messe a norma di un locale.
    Detto questo potrei stabilire attraverso una scrittura privata che al di sotto di un certo bacino d’utenza io non accetto la sede?

    Cordialmente

  55. Per due soci caro dottore almeno 2000 abitanti e un fatturato previsionale di 500.000,00 euro ( guardi che non e’ molto) poi dipende molto dalla sede, dalla tipologia del fatturato, divisione extrafarmaco/ farmaco mutuabile.
    Nel contratto preliminare se ben fattto puo’ prevedere tutte le clausole non contrarie alla legge e quella che mi significa non e’ contraria, ma va fatto secondo diritto, vale a dire apponendo la condictio iuris appropriata.
    Non e’ bello dirlo ma si deve fare assistere da professionista serio e non costoso.
    A sua diposizione.
    MM

    • Grazie per la tempestiva risposta!
      Quindi su 500.000,00 euro di fatturato , quale potrebbe essere il netto per socio?
      Come faccio questo calcolo?
      Abbia pazienza ma sino ad ora mi son occupato di tutt’altro.
      Cordialmente

  56. Gentile dott Mascheroni, le volevo chiedere una delle associate ha inserito i propri dati e il codice fiscale in minuscolo,non credo che una cosa del genere possa creare problemi di ammissione al concorso.
    Ringrazio anticipatamente e la saluto.

  57. I 10 anni li diamo alla mia socia che mi fa fare questa figura da cioccolatino.
    Grazie, lei è una persona simpatica e disponibile

  58. Mi scuso per aver omesso preparato era sottinteso.
    Auguri per tutto anche a Lei, sicuramente ci risentiremo ancora.
    Saluti.
    Francesca

  59. Gent.prof mascheroni vorrei un chiarimento tecnico: sto partecipando in società al concorso in Lombardia e se Dio vuole in Sicilia …se mai si fara’,ipotesi di vincita in Lombardia ,affitto locale ,spese per lo start up, leasing vari ,mutui vari,dopo sei mesi o piu’vincita in Sicilia , come si calcola l’indennità di avviamento di una sede che ha aperto da due giorni ……..e il lavoro per fare tutto cio’ chi lo paga ???? Siamo nella libera repubblica delle banane o dove? Sicuro di una sua simpatica risposta le pongo distinti saluti e complimenti per la pazienza

  60. l’ indennita’ di avviamento per due giorni gliela calcolo io: ZERO
    Chi aubentra ainsensi dell’ art 110 del TULLS le dovra’ pagare arredi e merci e subentrare nei contratti stipulati.
    Eventuali affidamenti bancari o finanziamenti li potra’ traslare senza problemi sulla nuova sede.
    Il resto a suo carico.
    questa e’ la risposta seria se vuole quella spiritosa deve attendere qualche giorno in quanto non ho l’ ispirazione stasera a motivo che sono dalle sette in studio e ho pure pagato una valanga d’iva indi sono depresso. Lunedi ho un appuntamento a Mantova e martedi la mia segretaria me ne ha fissato uno a Taranto dicendo intanto sono vicini e per farmi piacere mercoledi’ ne ha fissato uno a Roma e il 2 gennaio dopo capodanno a foggia.
    Ha bidogno di una segretaria per caso?
    mimstia bene
    mm

  61. Giusto per tirarLe su il morale, ma mi sa che se ha pagato una valanga di iva avrà emesso una valanga (+ qualcosa) di fatture verso Suoi clienti. 🙂 Per il resto mi sa che Le serve un buon agente di viaggi… io ne conosco uno che è pure farmacista!!!!
    Saluti e auguri.

  62. Egregio Professore,

    volevo sapere se per il requisito “non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni” si può fare riferimento alla data dell’atto notarile (nel nostro caso dicembre 2002) e non al decreto dell’autorità sanitaria (settembre 2003), basando la considerazione sull’art.1353 del codice civile e sugli effetti prodotti ex tunc.

    La ringrazio per la sua disponibilità.

  63. Salve Dott. Mascheroni, sono ancora io.
    Volevo chiederle se in caso di vincita di una sede, questo rende incompatibile il contemporaneo proseguimento di un dottorato di ricerca.
    Cordialmente

    • e caro dottore facendo anche docenza a tempo perso la tecnica della comunicazione mi impone qualche sciocchezza, lei e’ persona accorta tutti i suoi colleghi pensano che io spari ogni tanto stupidaggini perche’ son fatto cosi e noo ha ragione lei e’ tutta una tecnica per fare comprendere argomenti noiosi ed ostici, anche se noi (io) non proprio adoni usiamo la simpatia al fine di compensare la mancanza di fascino e da giovani con le signorine funzionava.
      ora che vuole siamo sulla strada del declino….
      comunque grazie
      incollero’ la sua risposta a tutti quelli che mi dicomo spiritoso.
      mm

  64. Salve Prof. Mascheroni vorrei sapere se, al fine del calcolo del punteggio relativo agli anni di servizio,si calcolano i periodi di durata inferiore ad un anno,e se, le porto ad esempio il mio caso specifico, ci fosse concomitanza tra un full time in parafarmacia(21 ore settimanali considerate appunto full time)ed un part- time in farmacia rurale (8 ore settimanali)possono essere sommmati i 2 punteggi relativi o debba essere considerato quello relativo ad uno solo di essi.
    Cordialmente.

  65. Buongiorno Prof. Mascheroni,mi interessava sapere se ci sono dei chiarimenti sulla normativa “soci di farmacie rurali” che partecipano al concorso in forma associata.
    Ringrazio e saluto.

    • nel modo piu’ assoluto no, esco da una riunione a roma in comm. sanita’ sembra l’ ultimo dei problemi e comunque chi di dovere non conosce il problema.
      Il governo che sta per andare in vacanza definitiva temo non dara’ riisposte esaustive, perche’ non conosce il problema e cio’ e’ drammatico.
      Sono d’ accordo di porre ulteriore sollecito.
      mm

  66. Egregio Prof.Mascheroni ,
    il n.ro di domande presentate in associazione per l’assegnazione di farmacie relative al concorso straordinario , non lascia possibilità alcuna per chi ha presentato la domanda individuale. Se l’obbiettivo del legislatore era quello di garantire la massima occupazione potrà riternersi soddisfatto. Che sia la volta buona per smentire i dubbi sulle difficoltà che le società tra farmacisti comporterebbero , anche all’interno di questa complessa forma societaria ?
    Di grazia, la Sua autorevole considerazione.
    molti cordiali saluti

    • Caro dottore, le cose bisogna guardarle a lunga distanza, la forma associata con codeste regole e’ una negazione di certi principi elementari del diritto che dara’ maggior lavoro piu’ che ai farmacisti a noi legulei ed ad avvocati.
      Se le cose si chiarissero ben felice.
      MM

  67. Gentile dr.Mascheroni
    Partecipo al concorsone in associazione con un collega più anziano che attualmente lavora come consulente o libero professionista presso altre farmacie ed in futuro vorrebbe diminuire il suo impegno lavorativo settimanale.Approfitto della sua disponibilità per chiederle dei chiarimenti :in caso di vincita il socio potrebbe lavorare come libero professionista anche presso altre farmacie?Pur essendo obbligatoria la gestione paritaria tra i soci , ci si potrebbe mettere d’accordo per
    fare una diversa distribuzione del carico lavorativo ,della distribuzione degli utili,e dell’impegno finanziario iniziale (ad es.80% socio A e 20% socio B) ?grazie

    • L’ attivita’ libero professionale e’ incompatibile con quella di socio di societa’ ex art. 8 legge 362/91.
      Quanto alla seconda domanda il diritto societario vigente nulla vieta che i soci prestino, nonostante parita’ di quote, diversa attivita’ lavorativa e di distribuiscano utili in maniera differente. Questo proponimento deve ben tuttavia risultare dall’ atto costitutivo di societa’.
      sugli investimenti iniziali differenti, nessun problema, anche se sarebbe meglio contrattualizzare il tutto.
      mm

  68. Gent. Dr. Mascheroni,
    se la gestione è paritaria è possibile fare una distribuzione diversa degli utili per motivi di esperienza e di diverso contributo nel punteggio?

    • nelle societa’ di persona e’ sempre possibile dividere gli utili in modo differente dalle quote di partecipazione basta che sia prevista l’ esatta quota nell’ atto notarile costitutivo o in successivi atti modificativi.
      la diversa partecipazione agli utili non deve essere giustificata nell’ atto notarile, e sconsiglierei di indicarla nelle motivazioni che ella mi identifica in quanto al limite dell’ ammissibile, prevedete una diversa partecipazione agli utili ( e alle perdite, differentemente il patto cosi detto leonino e’ vietato) e nulla piu’.
      a disposizione.
      mm

  69. Buona sera Prof. Mascheroni,
    ero a chiederLe spiegazioni, in quanto prima di partecipare al concorsone avevo avuto la possibilità di mettermi in società, nella mia piccola farmacia rurale sussidiata, con un giovane farmacista. Posi il quesito proprio su questo forum e mi fu risposto(non ricordo se da lei o da qualcun altro), che non si poteva fare, in quanto l’ingresso in società era visto cmq come una vendita. Poi ieri mi è arrivato il giornale Collegamento Utifar, ed a pag 8 si evince come da discussione del vice presidente Dott. Cini, che invece avrei potuto farla fino al giorno prima della presentazione della domanda. Ora, mi chiedo, chi ha ragione? Se dovesse aver ragione il Dott. Cini io potevo aver trovato già un socio(che ora ovviamente nn c’è più)e potevo anche godermi una meritata vacanza(già che sono 5 anni che nn ne faccio). Per carità nn sto colpevolizzando nessuno, nn è mia abitudine, ma in tutto questo marasma(come ne parla anche il Dott. Cini, non si capisce più niente. Chiedevo infine,e tolgo il disturbo, ma ora, potrei farla una società o mi è vietato(ora che sto aspettando l’esito del concorso)?
    Gentilissimi come sempre colgo l’occasione per porgerVi i miei più distinti saluti.
    Vito Solazzo.

    • caro dottore, io e cini ci sentiamo e confrontiamo spesso anzi lo ritengo uno dei miei maestri nel diritto sanitario.
      guardi che egli nel suo articolo non considera affatto il suo caso ma un aspetto differente, a meno che parliamo di articoli differenti.
      la costituzione in societa’ prima del decennio e’ a norma di legge tale da precludere la partecipazione al concorso.
      mi scriva dove ha letto cio’ che asserisce.
      mm

      • E’ scritto sul NUOVO COLLEGAMENTO UTIFAR NUMERO 8, PAG 8 TERZA COLONNA CON TITOLO ” Cessione di farmacia da meno di dieci anni:irrazionalità rispetto alla cessione di quote”; restando in attesa di risposta colgo l’occasione per porgerLe i miei più distinti saluti.
        VITO SOLAZZO.

        • Appunto, e’ esattamente il caso contrario al suo.
          lei trasformando ovvero conferendo la farmacia in societa’ cede la titolarita’ prima del decennio e cio’ e’ palesemente ostativo alla partecipazione al concorso.
          Io e il professor Cini diciamo esattamente la medesima cosa.
          in piu’ Cini afferma un suo pensiero piu’ che condivisibile ma opinabile sul piano del diritto tanto e’ vero che immagina ricorsi giudiziari, ma lo ribadisco e’ il caso opposto al suo.
          CINI – Cessione quote prima del concorso di societa’ ( ma non conferita prima di un decennio ovvio)
          LEI – Cessione titolarita’ prima del decennio
          e arriva alla medesima conseguenza applicazione art. 12 Lex 475 preclusione partecipativa. Cio’ lo ribadisco e’ super palesemente INDISCUTIBILE poi se vuole si informi sul suo caso, ( le faccio rispondere pure da Maurizio CIni se lo desidera per tranquilllita’ sua) ma se legge attentamente e legge pure le norme citate si rende conto del tutto.
          Cosi dovevo
          M.Mascheroni

  70. Gent.mo Prof
    gentilmentee Le chiedo se può darmi risposta alla seguente domanda: un socio di una eventuale farmacia vinta con concorso straordinario può avere continuare a mantenere una propria partita IVA per consulenze esterne (Es. presso enti ospedalieri) che non collidono assolutamente con la gestione della farmacia stessa?
    Grazie

  71. Gent.mo Prof,
    ho un dubbio su un punto del bando del concorso straordinario, in caso di vincita della sede: se rinuncia uno solo dei soci, anche gli altri perdono la sede?
    La ringrazio.
    Distinti saluti.

  72. Gent.mo prof,
    sono un farmacista neo iscritto all’ordine dal 2013, dato che vorrei lavorare nella farmacia di cui è titolare mio padre, gradirei un suggerimento per inquadrare al meglio tale rapporto in ambito sia fiscale che giuridico. Mi era stato suggerito di costituire un’impresa familiare che però doveva essere costituita entro il 31 dicembre 2012. Cosa mi suggerisce ora per il 2013?
    La ringrazio.
    Distinti saluti.

    • L” impresa familiare e’ l’ istituto che le suggerisco in quanto maggiormente idoneo.
      La scadenza del 31-12-2012 ha una valenza fiscale non giuridica, vale a dire che lei e’ giuridicamente inquadrato in impresa familiare dal giorno dell’ atto, ma fiscalmente il papa’ potra’ spezzare il reddito solo a partire dalla dichiarazione fiscale del 2013.
      Poi se cambiasse qualche regola nella primavera come si ventila si vedra’.
      mm

      • Egregio prof,
        La ringrazio per la risposta. Avrei un altro quesito da porLe. Creando un’impresa familiare verrebbe meno la possibilità di partecipare al concorso? Sentivo inoltre parlare di numerosi adempimenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro quando in azienda vi è un dipendente. Tale discorso vale anche per le farmacie? E se si quali sono gli adempimenti da compiere.
        Grazie per l’enorme disponibilità che sta dimostrando.
        Distinti saluti Francesco.

        • L’impresa familiare non e’ ostativa alla partecipazione al concorso, e’ ostativa in caso di assegnazione di vincita, indi puo’ mantenere la collaborazione familiare sino a quel momento.
          In caso di vincita l’impresa familiare va sciolta.
          La presenza di un collaboratore familiare impone l’iscrizione anche all’Inail con tutti gli obblighi sulla legge sicurezza ( che non sono un granche’).
          mm

  73. Buongiorno Dr Mascheroni,
    Desideravo chiederLe anche se una farmacia gestita da una srl composta da un comune (minoranza) e altra srl (maggioranza), composta da soggetto privato non farmacista e farmacista, nel caso il comune decida di vendere con bando di gara la sua quota, il socio non farmacista deve uscire obbligatoriamente dalla società perché vengono meno i presupposti che gli hanno permesso di farne parte.
    Grazie.

    • E’ una societa’ di gestione di una farmacia in titolarita’ del comune in base alle ultime direttive le farmacie comunali devono essere gestite da societa’ miste a partecipazione comunale, ovvero a mezzo azienda speciale o in economia.
      indi la cessione della sola partecipazione comunale senza atti successivi mi pare improbonibile.
      mm

      • Buonasera,
        Mi conferma, quindi, che il soggetto privato non farmacista non può rimanere in società se il comune vende la sua quota?
        Grazie.

        • Non glielo confermo in assoluto perche’ la materia e’ in divenire.
          La legge della fine del 2009 (legge 20.11.2009, n. 166) ha ricondotto la gestione delle farmacie comunali alle forme previste col riordino del servizio farmaceutico del 1991. La norma di cui qui si argomenta appare poi l’unica forma (rectius forme), per le farmacie dei comuni, nonostante per altri servizi permanga la possibilità di affidamento a imprenditori o società a capitale totalmente privato. Tale interpretazione sembra anche confermata dal regolamento di attuazione di tale norma (art. 23-bis D.L. 25.6.2008, n. 112 nel testo convertito in legge e aggiornato) pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2010 (D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168). La legge 166 con l’art. 20 ha infine fatto salve le gestioni precedentemente affidate a società partecipate da soggetti operanti nel campo della distribuzione intermedia dei medicinali prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 219/2006. La posizione assunta dal suo comune mi appare a rischio.
          mm

          • Gentilissimo Dottore,
            mi potrebbe chiarire il tipo di rischio in cui si trova il comune?
            Come potrebbe evolversi la situazione col minore dei mali per un potenziale acquirente?
            Gli converrebbe rilevare la quota societaria privata con tutti gli annessi e connessi (rischio su eventuali debiti presenti) e poi cercare una soluzione col comune tramite un bando di gara?
            Grazie.

  74. Buongiorno Professore,avrei da porLe un quesito URGENTE: tra due o tre farmacisti che partecipano,dopo aver vinto una sede,che tipo di società di persone può essere costituita(Snc o Sas..)? La prego di darmi una risposta a strettissimo giro. Grazie tante e cordialità.

    • La snc crea una situazione di associazionismo in forma paritetica che risponde all’ esigenza di porre i soci sul medesimo piano.
      La sas pone i soci amministratori in una posizione di preminenza sugli accomandanti tanto e’ che nei mille dubbi che la legge sui concorsi lascia, qualcuno ritiene che non sia ammissibile.
      Per dare un suggerimento compiuto occorerebbe sapere quale sono le vs. reali intenzioni gestorie.
      a disposizione.
      mm

    • Gentilissimo Professore,
      E’ possibile annullare la partecipazione ad un concorso

      per poter fare domanda ad altra regione?

      e’ legittimo senza ombra di dubbio

      la valutazione titoli in associazione modello lombardia?

      mi scuso per l’eventuale duplicazione delle domande

  75. Caro Prof.,in merito alla sua risposta,Le aggiungo che uno dei tre parteciperebbe solo se è una sas; il tutto è legato a situazioni familiari particolari. Molti mi dicono che è possibile. Lei che ne pensa? Gradirei la risposta con celerità. Grazie tante ancora.

    • Da parte mia la sas la ritengo una societa’ possibile in quanto prevista dall’articolo 7 legge 362/1991 e non espressamente negata dalla norma concorsuale. qualche collega la ritiene inamissibile per il fatto che non crea situazione di pariteticita’ fra i soci, ma l’esclusione sarebbe contraria alla norma imperativa. Vi e’ in giro per il web un mio saggio che smonta tali tesi, ma e’ pensiero mio.
      Da questo punto di vista starei molto tranquillo in quanto forma societaria ammessa per la gestione di farmacia privata e la preclusione creerebbe una disparita’ di trattamento facilmente smontabile se opposta.
      Vada tranquillo con la sas.

    • Baci e Luci allora le dico il contrario…………..
      Con Bacigalup mi scontro sempre, con Stefano Lucidi meno ( siamo coetanei).
      Sono due eccellenti giuristi (quasi come me, ora Bacigalupo mi querela lo so… )indi si fidi faccia la sas e non si preoccupi sono in pieno accordo con gli avvocati.

  76. Gentile Dott. Mascheroni
    mi scusi per la domanda che le farò, in quanto non c’ entra nulla con il concorso.
    non vorrei abusare della sua gentilezza e disponibilità che ci ha sempre dimostrato in questi mesi, ma a causa della crisi di occupazione/sottocupazione in cui versa la farmacia ho bisogno del suo aiuto.
    Sto pensando di lavorare come libera professionista in quanto l’ azienda dice che i dipendenti adesso costano troppo, ma non ho ancora chiaro se oltre a pagare l’ ENPAF per intero, sono obbligata ad iscrivermi all’ INPS.
    Potrebbe chiarirmi il dubbio ?
    E secondo Lei a fine mese in questo modo guadagnerei di piu’ (anche se so di sacrificare la futura pensione) ?
    Potrebbe darmi dei chiarimenti ?
    Infinitamente GRAZIE

    • Cara dottoressa, io non faccio consulenze solo per il concorso anzi ( i concorsi escono una volta ogni mille anni morirei di stenti).
      Se lavorera’ in farmacia non e’ necessaria l’iscrizione all’INPS e’ sufficiente l’Enpaf.
      Ponga molta attenzione in quanto la monofatturazione di un libero professionista e’ cagione di accertamento simulatorio ( vale a dire la libera professione deve avere le connotazioni sue proprie e non solo una maschera per coprire un lavoro subordinato).
      Sul guadagno occorre comparare il lordo con il lordo, dipende da quanto le offrono in alternativa come onorario.
      Non credo sia il medesimo lordo altrimenti non ci sarebbe convenienza ( per loro).
      Mi faccia sapere meglio.
      MM

  77. Gentilissimo Professore….mi potrebbe spiegare come viene calcolato il punteggio ai fini di partecipazione al concorso? So che il 110 e lode vale 5 punti. Ma quanto vale il solo 110? Oppure il solo 95 o 99 103?
    Se in associazione di 3 si hanno un 102, 106 e 98 che punteggio si ha?
    Grazie!!

  78. Gent.mo Dott. Mascheroni,
    siamo due farmaciste in fututa società di cui solo è proprietario di un immobile, che dovrebbe essere garanzia per un prestito richiesto alla banca. Come sarebbe secondo lei giusto impostare la società (sas o snc ?) e le rispettive % sugli utili?
    In attesa di una sua cortese risposta la ringrazio e la saluto cordialmente.

    • Sulla forma della societa’ l’ apporto non ha alcun valore, sas e snc si differenziano per responsabilita’ del socio e poteri amministrativi, indi se entrambi i soci prestassero la loro attivita’ in farmacia la forma maggiormente idonea e’ la societa’ in nome collettivo.
      Ora i casi sono due:
      a) il socio contrae un mutuo dando a garanzia l’ immobile e apporta il denaro in societa’.
      b) la societa’ contrae un mutuo con la garanzia di un solo socio.
      nel caso sub. a) la societa’ sara’ debitrice nei confronti del socio che potra’ ristornarlo con maggiori utili e risorse della societa’ senza potere dedurre gli oneri passivi.
      nel secondo caso i aoci potrebbero accordarsi per una valutazione del valore della garanzia per stabilire la diversa ripartizione di utili.
      Occorre una valutazione valore ipoteca/ proiezione utili.
      Ricordo che chi percepisce maggiore utili risponde in egual modo con maggiori perditi ( divieto di patto leonino).
      Regolate il tutto con un buon contratto preliminare fatti i debiti conteggi.
      a disposizione
      mm

  79. Gent.mo Dott. Mascheroni,
    siamo due farmaciste in futura società di cui solo una è proprietaria di un immobile, che dovrebbe essere garanzia per un prestito richiesto alla banca. Come sarebbe secondo lei giusto impostare la società (sas o snc ?) e le rispettive % sugli utili?
    In attesa di una sua cortese risposta la ringrazio e la saluto cordialmente.

  80. Egregio professore,
    volevo esporre alcuni dubbi circa la consegna dei farmaci a domicilio in particolar modo sono 2 gli aspetti che mi interessano. E’ possibile consegnare farmaci al di fuori del proprio territorio di pertinenza(farmacia rurale che consegna farmaci in centro città)? Può il farmacista d’accordo con il paziente ritirare le ricette dal medico curante e consegnare successivamente i farmaci? Un’ultima cosa c’è bisogno di ottenere qualche autorizzazione o fare qualche comunicazione per attivare il servizio?
    Grazie mille per l’attenzione e il tempo dedicatomi.

    • Quanto al punto 2 il fatto costituisce un illecito, ai sensi del 122 del Tuls la vendita del farmaco deve avvenire in farmacia sotto la responsabilita’ del farmacista, la consegna a domicilio puo’ avvenire dopo che e’ stata consegnata la ricetta in farmacia e regolarmente spedita ( se dovuta).
      E’ vietato ad oggi ogni accordo farmacista/ medico/ paziente.
      mm

  81. Egregio professore, sono titolare di una parafarmacia non ho dipendenti, vorrei partecipare al concorso in forma singola. Le volevo chiedere in caso di vincita di una sede piccola rurale, vorrei rimanere titolare capitale della parafarmacia mi potrebbe indicare la soluzione migliore di assunzione di un collega farmacista e le pratiche da svolgere. La ringrazio infinitamente

    • Dottoressa o lo assume o lo costituisce socio con una piccola percentuale anche l’1% .
      Trattasi di conferire la parafarmacia in una societa’ ad hoc e stipulare gli accordi renumerativi e gestori col collega.
      Si affidi ad un consulente in materia in quanto le pratiche da porsi sono abbastanza complesse.
      A disposizione comunque.
      mm

  82. Siamo 3 farmacisti che partecipano in associazione al concorso straordinario.
    Vorremmo sapere se risulatassimo assegnatari possiamo costituire una SAS con quote diversificate tra i soci?

  83. La sas e’ una delle societa’ ammesse dal nostro ordinamneto farmaceutico per la titolarita’ di sede, ben tuttavia a norma dell’articolo 11 Decreto Istitutivo le quote di partecipazione debbono essere paritarie.
    Cari saluti.
    MM

    • In un Comune pur in presenza di una popolazione eccedente di 3156 quindi superiore ai 1650 necessari per richiedere l’apertura di una nuova farmacia, vi ha rinunciato in forza alle linee guida della regione Marche, approvate con D.G.R n.467 del 2/4/2012 che recita “è consentita ma non obbligatoria l’apertura di una nuova farmacia quando la popolazione ecceda rispetto al parametro 3300 al di sopra del 50%. Tenendo conto che nel caso specifico per poche unità non si è raggiunto il quorum di 3300 e che lo stesso Comune prima dell’attuale normativa aveva intrapreso l’iter per aprire un nuovo esercizio in deroga. Quindi il comportamento dell’Amministrazione mi sembra incomprensibile e mi si consenta “schizofrenica”. Le chiedo è legittimo il comportamento dell’Amministrazione Comunale e quali iniziative possiamo intraprendere per correggere questa decisione che penalizza dei Colleghi e l’Utenza?

  84. Siamo tre farmacisti che in forma associata parteciperemo al concorso straordinario per l’assegnazione delle farmacie. In caso di assegnazione la società da costituire dovrà essere una società di persone nelle varie tipologie previste dalla legge, avere le quote di partecipazione paritarie a norma dell’art. 11 del Decreto Istitutivo e operare congiuntamente per 10 anni salvo per morte o grave impedimento. Nel nostro caso uno dei soci per indisponibilità economica, per esssere debitaro verso l’erario e avanti con l’età, vorrebbe partecipare con una minima quota associativa (2-3%) cosa impossibile per i vincoli di bando che prevede la pareteticità. Noi saremmo disponibili ad affrontare tutte le spese inerenti all’avviamento dell’impresa, compresa la quota dell’associato attualmente indigente. Vorremo sapere da Voi come poter realizzare ciò salvaguardando gli investimenti che noi faremo, nei confronti dei pregressi creditori del socio debitore che non impegna risorse ed eventuali future rivalse dei familiari o eredi. Una scrittura privata tra i soci rappresenta una garanzia valida a tutti gli effetti di legge.

    In attesa di una Vostra cortese risposta inviamo cordiali saluti.

    • Dottore la richiesta e’ un po’ complessa e non chiarissima.
      Rivalse dagli eredi? perche’?
      Ben tuttavi avere un socio che ha creditori alle costole e tra questi il fisco, purtroppo non e’ bella cosa, le scritture private hanno valore tra le parti ma non si possono opporre ai terzi e in modo particolare al fisco.
      Gli atti devono prevedere che gli investimenti sono fatti da voi e quindi deve risultare chiaro il debito della societa’ nei confronti dei soci mutuanti in modo che il valore della quota del terzo sia gravata dal debito.
      Il rischio del pignoramento della quota esiste, indi metterei un pegno sulla quota del terzo a vs. favore.
      Non e’ cosa semplice ma si puo’ fare.
      La scrittura privata che disciplini il tutto e’ indispensabile.
      A disposizione.
      mm

  85. Gentile Dottor Mascheroni,
    non ho seguito più la vicenda per molti impegni familiari, quindi mi scuso se avesse già spiegato la cosa. Non vorrei farla ripetere.
    Volevo sapere se si hanno novità sul fatto che i soci vincitori di farmacia assegnata con il prossimo concorso non possono acquisire quote di altra società. Vale solo per le rurali o non vale affatto ? Avevo letto un suo commento in cui affermava che questa sciocca interpretazione del ministero (dove risiedono dei veri FENOMENI) sarebbe stata facilmente smontata dal diritto farmaceutico vigente.
    Grazie

  86. Se riuscirò ad avere assegnata una farmacia nel concorso straordinario, potrei succesivamente spostare la sede nei limiti delle distanze previste dal decreto salvaitalia, o bisogna mantenere la sede indicata dalla delibera comunale e trasmessa alla Regione come riportato nel bando di ogni Regione, anche se l’attività risultasse fallimentare?

  87. Gentilissimo Dottore,
    sono una farmacista rurale sussidiata da oltre 30 anni, da aprile 2012 ho costituito con le mie due figlie farmaciste una impresa famigliare ( fino ad allora la grande è stata dipendente dal febbraio 2007 ) che , ovviamente, lasciava a me la titolarita’ ed il 51 % degli utili.
    Il titolo a partecipare al concorso mi pare appartiene a tutte e tre individualmente o in forma associata , nella fattispecie di appartenenza PREVISTA dal bando-concorso le mie figlie indicheranno socio di farmacia rurale sussidiata ( l’impresa famigliare è una societa’ ) o piu’ semplicemente non titolari di farmacia? Se le mie due figlie partecipassero e vincessero in associazione senza di me e successivamente , per vari motivi, io dovrei lasciare la titolarita’,essendo gia’ loro titolari di quote,rischierei di non poter
    lasciare ad una di loro la titolarita’ della mia farmacia attuale ?
    LA valutazione dei titoli in associazione , visto anche il pendente ricorso al TAR Lazio,dev’essere per forza aritmetico nel senso che 5 102 sono un 110 e quattro anni di servizio di cinque candidati sono equivalenti a venti anni di un solo candidato , o sara’ introdotto il principio originario della sommatoria dei miglior titoli dei vari candidati ?
    L’ associazione nella gestione puo’ avere quote diverse ed ad un socio che ricevesse una quota inferiore al 10% sara’ comunque vietato qualsiasi altro lavoro libero professionale o di consulenza ?
    Sono interessata ai bandi di Basilicata e Puglia ( sa quando escono ??) per partare personalmente avanti il discorso sulla valutazione dei titoli in associazione devo impugnare il bando o successivamente le modalita’ di valutazione della commissione ?
    Sara’ ritenuto legittimo la valutazione diversa dei titoli in associazione nelle singole realta’ regionali ??
    E la FAMOSA PIATTAFORMA MINISTERIALE a che serve se non riesce a garantire almeno la stessa interpretazione su tutto il territorio nazionale ovviamente lasciando alle commissioni la discrezionalita’ del punteggio dei titoli ove prevista ?
    GRAZIE PER LA PROFESSIONALITA’ MESSA AL SERVIZIO DELLA CATEGORIA .

    • Cara dottoressa l’impresa familiare non da mai origine ad una societa’ e trova una disciplina specifica nell’articolo 230 bis c.c.
      Indi qualora ella partecipasse in forma singola o associata dovrebbe optare per una o l’altra sede.
      Quanto al passaggio generazionale dell’attuale vi sono ostacoli dettati dalla famosa circolare del Ministero della Salute che prevederebbe uan incompatibilita’ tra socio e socio cncorsuale, ma non mi preoccupererei piu’ di tanto, essendoci strumenti a rimedio che vanno sviluppati per ogni caso specifico.
      Per tutto il resto vi e’ un buco normativo che fa spavento.
      Domenica prossimo ho un convegno a Bari sul concorso spero che il bando venga pubblicato per tempo.
      Mi ricontatti per approfondire.
      MM

  88. Caro dottore,
    mi permetto di disturbarla per un problema che riguarda una possibile società.
    Un mio amico ha ceduto al fratello metà della sua farmacia rurale sussidiata e sta aspettando dalla regione il decreto di approvazione di tale società. Può dopo questa operazione partecipare al concorso in forma associata con un altro farmacista?
    Se dovesse vincere cosa succede al 50% della sua farmacia? Può tenerla o eventualmente cederla al fratello.?Capisce bene che vuole comunque garantire la titolarità o a lui o al fratello e non in mano di estranei.
    Grazie per la sua disponibilità!!!

    • la cessione della farmacia dovrebbe essere stata realizzata attraverso un conferimeno societario attraverso cioe’ la costituzione di una nuova societa’.
      questa operazione preclude la partecipazione al voncorso per il mancato rispetto del termine decennale di cui all’ art. 12 lex 475/68.
      mi permetto di affermare che l’ operazione e’ stata incauta ( se ho bene compreso l’ iter effettuato) in quanto lo ribadisco l’ atto e’ tale da impedire la partecipazione al concorso.
      le lascio la mia mail privata marino.mascheroni@icffarmacisti.it in quanto occorerebbe porre subito rimedio, oppure mi chiami in studio, i miei numeri li trova ovunque digiti marino mascheroni su google.
      ( sempre che la partecipazione al concorso sia considerata quale operazione desiderata dal suo socio e da ella in quanto il fatto annullerebbe anche la sua partecipazione)
      dr. marino mascheroni

  89. Caro Prof. ammettiamo che si vinca una sede partecipando in due o tre; si apre e dopo cinque anni ad uno dei soci,figlio unico di farmacista, la madre gli deve cedere la farmacia. Cosa succede? La madre lo può fare? Si andrebbe ad alterare la società formatasi con il concorso straordinario? Si perderebbe la sede? Grato per una celere risposta. Giangiva.

    • caro dottore la norma attuale impone una incompatibilita’ tra titolare unico e socio di farmacia, indi occorerebbe fare un passo prodromico, cioe’ una cessione parziale della farmacia materna.
      vi e’ un ulteriore blocco dato dalla circolare dell’ ufficio legale del ministero della salute ma spero che la situazioni si sblocchi al piu’ presto.
      se vuole approfondire a sua disposizione.
      mm

      • Caro Prof. la situazione attuale del collega è semplice collaboratore nella farmacia che un domani sarà sua in quanto figlio unico. Il collega si pone il problema che se nell’arco dei dieci anni(con la sede vinta..) la madre è costretta per un motivo qualunque a cedere la sua farmacia al figlio,cosa succederebbe alla ns. farmacia vinta con il concorso straordinario?

  90. Gentile Dott. Mascheroni,
    gradirei un Suo parere in merito ad una situazione un pò particolare , per la partecipazione al concorso straordinario.
    Ho da poco fatto una snc con mio fratello (farmacia rurale sussidiata) , che mi ha conferito le quote, per cui non ho ben capito se posso partecipare solo io (in quanto acquirente) o possiamo partecipare entrambi come società di fatto (visto che da solo mio fratello non potrebbe partecipare ,in quanto ha ceduto le quote ). Nella prima ipotesi credo che in caso di vincita dovrei cedere la quota societaria (che comunque sembra non vada a concorso).Nella seconda ipotesi , se vincitore di una sede nella stessa provincia , la società rimarrebbe in possesso della 1° farmacia o quest’ultima andrebbe a concorso. Rimango in attesa di una sua gentile risposta , cordiali saluti . Giancarlo.

    • dottore puo’ partecipare solo lei, a suo fratello la partecipazione e’ negata per avere ceduto la titolarita’ prima del decorso del termine decennale ex articolo12 legge 475.
      ella potrebbe mantenere le due partecipazioni se si riuscisse a censurare un parere ministeriale che non ha ne capo ne coda e che confido abbia vita breve.
      non esiti a interpellarmi in privato per approfondire qualora non fossi stato chiaro.
      marino.mascheroni@icffarmacisti.it
      mm

  91. GiangiVa 10 FEBBRAIO 2013 ALLE 20:37
    Caro Prof. la situazione attuale del collega è di semplice collaboratore non titolare nella farmacia che un domani sarà sua in quanto figlio unico. Il collega si pone il problema che se nell’arco dei dieci anni(con la sede vinta..) la madre è costretta per un motivo qualunque a cedere la sua farmacia al figlio,cosa succederebbe alla ns. farmacia vinta con il concorso straordinario?

  92. Le chiedo umilmente scusa se insisto ed approfitto della sua bontà. Sarei venuto di persona a Bari stamane,se non fossi stato bloccato da 40° di febbre..
    Grazie ancora

    • Penserei a che la madre faccia urgentemente un atto prodromico di conferire la farmacia con un altro farmacista dandogli lo 0, 5% delle quote in una sas con una serire di atti a latere.
      Atto complesso ma indispensaile se si vuole dare proseguio agli intenti.
      Le motivazioni di diritto andrebbero valutate vis a vis.
      A sua disposizione per urgenze anche in puglia.
      auguri per il malanno
      MM

    • Solo nei casi previsti dall’articolo 11 della legge 362/1991 ( esempio malattia del titolare, chiamata a cariche elettive, gravidanza)
      mm

  93. Caro Prof.,mi scuso per i miei quesiti posti ma è la necessità di trovare colleghi idonei x l’obiettivo.. che mi spinge. Quesito: potrebbe un collega che lavora con aziende del farma con contratti di consulenza e non continuativi,dopo aver vinto una sede e creata la società, continuare ad avere queste consulenze? Le sono infinitamente grato per le risposte.

  94. Buongiorno,
    ho letto una notizia che in una città è stata assunta la figlia della direttrice delle farmacie comunali prima a tempo determinato e poi indeterminato senza concorso. Quali sono i casi previsti dalla legge perchè ciò sia possibile? Sembra che ci sia stato un esposto da parte del comune.
    Grazie

  95. Gentilissimo dr Mascheroni volevo chiederle un’informazione…. poichè ho partecipato in forma associata agli attuali concorsi e solo successivamente ho ricevuto l’offerta da parte di un parente di una probabile cessione di farmacia rurale a mio favore, qualora dovessi vicere una sede con gli altri soci, cosa succederebbe alla farmacia cedutami dal parente?? esiste un modo per mantenere entrambe le farmacie?? grazie mille per la disponibilità.

  96. Volevo anche chiederle, qualora le due cose fossero incompatibili, e io dovessi optare per la farmacia rurale lasciatami dal parente, gli altri soci con i quali ho partecipato al concorso potrebbero rivalersi in qualche modo? grazie ancora.

    • Gran brutto caso dottoressa. La titolarita’ individuale e’ incompatibile con la partecipazione associata.
      Casi simili esistono purtroppo bisogna agire con tempestività le consiglio assistenza professionale qualora decidesse di optare per l’accettazione della donazione.
      Il caso investe problematiche civilistiche che non posso esprimerle qui.
      Mi ritenga a disposizione, ma e’ il caso di vederci o che ella si confronti con un esperto in diritto farmaceutico.
      le lascio la mia mail marino.mascheroni@icffarmacisti.it

  97. Egr. Dott.
    Un collega ora libero professionista e titolare di p.iva, nel caso fosse aggiudicatario del concoso di una sede farmaceutica in forma societaria, puo continuare l’attivita di professionista o dipendente? Quali potrebbero essere le alternative? La ringrazio anticipatamente per la Sua cortese risposta

  98. dimenticavo: la persona è un consulente aziendale per Società Farmaceutiche e si occupa di formazzione del personale. Grazie e cordiali saluti.

      • Ma nel caso in cui questa persona decida di concorrere con dei soci e poi per questo problema di incompatibilità dovesse recedere dalla società, cosa succede agli altri soci?
        Grazie mille per la cortese risposta

        • purtroppo e’ cagione di decadenza della sede. Il recesso non e ‘ considerato causa valido, l’ art.11 del decreto ammette solo la morte ( e ci mancava altro) e la sopraggiunta incapacita’.
          Poi vedremo se la norma sara’ mutata in sede giurisdizionale, ma porrei grande attenzione al fatto in quanto tale da cagionare problematiche tra gli associati non di poco conto come puo’ bene immaginare.
          mm

  99. Gentile dott. M. Mascheroni, al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove farmacie presumibilmente prevaleranno chi partecipa in forma associata, i quali avranno l’obbligo di una gestione congiunta per 10 anni. Le chiedo se uno della società si ritirà dopo 2 anni, limite previsto per la validità della graduatoria del concorso medesimo cosa succederà? Decade la licenza di concessione della farmacia avviata dai soci o rimarra ai soci non ritirati, i quali subentreranno sulla quota del dimissionario?

      • Nel caso prospettato per la quale secondo l’attuale normativa la sede decadrebbe, i soci adempienti alla norma come potranno tutelarsin nei confronti del non adempiente? Credo che la situazione prospettata sarà frequente oggetto di contenziosi che finiranno al cospetto dei Giudici.

  100. Nel caso che quattro farmacisti in forma associata ottengono al concorso straordinario l’assegnazione di una farmacia, e l’associazione è fatta da professionisti che possono dedicare tempi diversi all’attività, possono essere loro stessi dipendenti della società di cui sono titolari? Pur avendo quote paritarie come previsto dal bando, prevedendolo nello statuto gli utili possono essere ripartiti secondo l’impegno dato?

    • I soci possono essere dipendenti della societa’ solo se la societ’ fosse una societa’ in accomandita semplice. Uno di essi l’accomandatario che e’ amministartore non lo puo’ essere.
      Per quanto riguarda la seconda risposta e’ possibile ma deve essere previsto nell’atto notarile ed espresso in percentuali fisse che non possono essere modificate se non sempre con un atto notarile.
      mm

  101. CHIEDO INFORMAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA SRL PER GESTIRE UNA FARMACIA DI TRE SOCI: quanti sono i soci minimi e se i soci possono essere assunti come dipendenti o ottenere un compenso mensile proporzionato alle ore di lavoro svolto per ogni singolo socio, e quale vantaggio ci sono rispetto a una snc o sas???grazie

  102. Le chiedo un semplice e secco quesito girato senza ancora ottenere risposta all’Enpaf, diventare titolare in forma associata di una quota di una farmacia, si perde lo status di disoccupato involontario? Non avere utili per i primi anni, visto i costi di avviamento e non poter svolgere la propria attività nella società per gravi motivi di famiglia a qualche rilevanza nella valutazione sopra richiesta?

  103. Caro Prof.,mi riferisco al quesito posto da Luca sulla persona con part. iva,e chiedo: se la persona in oggetto(cioè con p.iva) costituisse una società x qualunque a cui fare confluire i proventi della sua attività di consulente, potrebbe partecipare comunque e,vincendo una sede che gli interesserebbe solo per la vecchiaia.., continuare a lavorare con questa società? In pratica penso non risulterebbe in prima persona? Gtato e grazie.

    • fatta la legge trovato l’ inganno? dipende da che societa’ e chi fara’ il socio amministartore.
      Direi che potrebbe essere una soluzione ma si dovrebbe approndire sull’ oggetto, sull’ amministrazione sui poteri di firma e sulla convenienza.
      a disposizione
      mm

  104. Buongiorno Dr Mascheroni
    Desideravo chiedere se c’è la possibilità da parte di un socio di una farmacia vinta a concorso di aprire un farmacia come società a socio unico.
    Grazie.

    • No dottore non e’ possibile in quanto nel nostro ordinamento solo la societa’ a responsabilita’ limitata puo’ essere a socio unico e codesto tipo societario non e’ ammesso dall’ ordinamento farmaceutico.
      cari saluti
      mm

  105. Egr. Prof.,
    Le pongo un quesito da miliardi di euro…..; se io riuscissi a vendere la mia farmacia in quella finestra di 5 giorni che ho per accettare la nuova sede che, eventualmente,vinco con il recente concorso, sarei in regola? In poche parole, posso vendere la mia farmacia, dopo aver accettato la sede? Se no, perchè? Mi darebbe gli estremi della legge? Perchè da quello che so, nn posso partecipare a concorsi solo se ho venduto la farmacia nei dieci anni precedenti, ma nn si parla di quei pochi giorni che si hanno per accettare la sede.Confidando in un suo sempre celere riscontro, colgo l’occasione per porgeLe i miei più distinti saluti.

    • il termine decennale vale sino all’ accettazione di sede e non di presentazione concorso. Poi se anche si considerasse il termine dei 5 gg come non operativo in questi 5 gg dovrebbe fare il rogito, registrare l’ atto e ottenere la delibera di cessione dalla Regione in quanto gli atti di cessione farmacia sono sottoposti a condizione sospensiva con efficacia risolutiva.
      Indi impossibile.
      mm

  106. chiarissimo prof.,
    lo scrivente , quasi 60 enne , è da molti anni titolare di farmacia
    rurale sussidiata. Il discreto punteggio non gli consente comunque di
    poter vedersi assegnata una farmacia per concorso straordinario rispetto
    ai colleghi , molti , che si prentano in forma asociata.
    potrebbe in tempi brevi trasformare la sua farmacia in snc o sas
    e partecipare al concorso straordinario in forma associata , cedendo le quote al suo socio prima di partecipare al concorso straordinario ?

    • no dottore. la’ trasformazione ‘ in societa’ le precluderebbe la partecipazione x mancato decorso del termine ex art. 12 legge 475/68.
      mi spiace.
      mm

  107. Gentile Dottore,
    in tutte le tabelle del concorso si parla di Direttore Tecnico, definizione ormai scomparsa dal 2006 e sostituita da Qualified Person
    Io per 15 anni sono stata Direttore Qualità (qualified person).
    Per fare il calcolo uso il punteggio assegnato a Direttore Tecnico?
    Grazie per la sua risposta.

    • il direttore della farmacia ai sensi della normativa attuale si chiama ancora cosi’ .
      mi specifichi meglio il suo ruolo.
      mm

      • Grazie dottore.
        Intendevo Direttore Tecnico di officine farmaceutiche.
        Comunque, ho 15 anni di Direttore Qualità in officina farmaceutica. Che punteggio ho?
        In qule categoria rientrano i miei anni di lavoro?
        Grazie.

  108. Gentile Dottore,
    sono un laureando in farmacia e tra pochi giorni finirò il tirocinio curriculare, come previsto dal piano di studi (1 semestre).
    Le chiedo se c’è un modo per poter continuare a “tirocinare”. Mi spiego meglio; vorrei poter continuare la mia formazione-collaborazione senza, necessariamente, richiedere un contratto di lavoro, (data la situazione politico-economica di questi tempi; l’essere ancora studente; inoltre troppo “grande” per l’apprendistato, ho superato i 30 anni), ma allo stesso tempo, vorrei essere inquadrato, per l’ordine dei farmacisti, come collaboratore (stagista, volontario o altra figura..) per evitare complicazioni legali.
    Come posso fare?
    In attesa di una sua gentile risposta, La ringrazio anticipatamente.

    • Io le consiglierei di farsi pagare. E’ ammessa la prestazione di lavoro gratuita, ma potrebbe simulare un rapporto subordinato con tutte le conseguenze del caso per il datore di lavoro.
      MM.

  109. Egr. Prof., La disturbo per un problema che mi porto ormai da quando mi sono trasferito qui. Il mio collega del paese vicino, forse per paura di perdere altri clienti già che ne ho portati via molti, puntualmente la domenica che io sono di turno, lui apre lo stesso la sua farmacia, obbligando cmq me ad aprire perchè di turno, ma effettivamente a lavorare ben poco, perchè già vivo in un paese di 600 abitanti che generalmente non “disturbano” la domenica, in più dal paese vicino nn vengono perchè lui è aperto, per cui la mia apertura risulta quasi completamente inutile. Cosa si può fare? Premetto che ne ho già parlato con il mio ordine e con federfarma locale, me ad oggi c’è un nulla di fatto anche dopo 5 anni…anche oggi che sono di turno lui è aperto, ed io sono qui dopo aver spalato metri di neve a non fare nulla…le sembra giusto?? spero di risolvere con lei una volta per tutte. Distinti saluti Vito Solazzo.

    • Dottore sulla materia vi sono piu’ incognite che certezze. L’orientamento recente della Cassazione le rema contro.
      Bisogna attendere in quanto vi sono dei pronunciamenti in fieri, ma le ribadisco alla luce delle ultime sentenze la vedo in salita.
      Mm

  110. Gent.mo Prof. Mascheroni,
    con la presente si richiede cortesemente, Suo autorevole parere, sull’interpretazione del bando di Concorso Pubblico Regionale Straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia, in relazione al seguente aspetto:
    l’art 2 del bando di cui sopra prevede la non partecipazione al concorso di farmacisti, che alla data di scadenza del termine di presentazione del bando siano titolari di quote di farmacie private urbane. Il mio quesito è il seguente, preso atto che il requisito di cui sopra sia soddisfatto alla data di scadenza del bando, cosa succede qualora dopo la scadenza del bando e prima dell’assegnazione di una delle sedi messe a concorso, il farmacista partecipante dovesse acquistare un quota in una farmacia privata urbana? In tal caso, qualora vincitore del concorso, verrebbe escluso dalla graduatoria perdendo il diritto all’assegnazione o avrebbe l’opportunità di trasferire a terzi la sua quota, al fine di poter accettare la sede vinta a concorso? In quest’ultimo caso quale sarebbe l’iter e la tempistica da seguire?
    In attesa di un cortese riscontro, la saluto anticipatamente
    Cordiali saluti, Giuseppe Conca

    • Il fatto non e’ disciplinato dalla normativa, ben tuttavia mi parrebbe una operazione a rischio in quanto in caso di assegnazione dovrebbe poi cedere tempestivamente le quote con costi fiscali e notarili non di poco conto.
      Metto le mani avanti per non sbagliare in quanto una interpretazione analogica della norma potrebbe dare corso ad impugnazioni del suo operato, indi le chiederei approfondimenti professionali allorche’ l’occasione le si presenta effettivamente.
      mm

      • Gent.mo Prof Mascheroni, sono una farmacista collaboratrice, mi trovo in una situazione di emergenza, gradirei il Suo aiuto. La Dott.ssa Titolare presso la cui farmacia presto servizio rinuncia alla sede, sede unica rurale del territorio comunale, per averne vinta un’altra tramite concorso. Io ho presentato la domanda per poter avere la gestione provvisoria sino ad altra assegnazione, l’amministrazione comunale risponde positivamente (per ora solo a parole) ma è bloccata dalla regione (Abruzzo), secondo la quale la legge prevede l’istituzione di un dispensario farmaceutico. Sono quasi sicura che ciò non sia vero ma vorrei un Suo consulto, e qualora fosse possibile gradirei ricevere le leggi sulle quali posso appoggiarmi e magari qualche precedente sentenza per casi come il mio. Grazie dell’attenzione, Saluti, Nadia Pascale.

  111. Gent.mo Prof. Mascheroni,
    sono una farmacista che vorrebbe acquistare una farmacia, vorrei acquistare una cessione di farmacia non una quota, in questo caso come bisogna considerare l’ammortamento per l’avviamento?
    effettivamente su una spesa di 500000 euro ipotetiche quanto sarebbe l’ammortamento annuale 1/18 per intero27777 l’anno ouna percentuale di questo valore? 27777×35=9722?
    la ringrazio in attesa di una sua risposta.
    Cordiali saluti Rossana Matera.

    • L’ammortamento e’ deducibile per 1/18 all’anno come costo.
      Indi esempietto semplice semplice
      RICAVI 400.000
      COSTI 340.000
      utile 60.000
      amm.to 28.000
      utile tassabile 32.000,00
      CAri saluti.
      mm

  112. Ho partecipato al concorso straordinario in due regioni, se l’assegnazione avenisse prima nella regione della mia seconda scielta e non sapendo il risultato nella regione a me più gradita, io dovrò accettare l’assegnazione ma poi potrò, se risulterò vincitore nella mia regione, rinunciare e accettare nella regione a me più gradita?

    • Confido con poche speranze che le graduatorie siano emesse in contemporanea, ma e’ una illusione in quanto vi e’ l’incognita oltremodo l’incognita dei ricorsi amministrativi.
      Lei puo’ rinunciare ad una sede anche dopo averla aperta ( con non indifferenti disagi anche economici) ed accettare la seconda.
      MM

  113. Egregio professore,
    è possibile inserire nella pagina facebook della propria farmacia immagini con prodotti in offerta con tanto di prezzo(ovviamente solo SOP e OTC)?
    Grazie per l’attenzione

    • Glielo sconsiglio vivamente. Trattasi di illecito deontologico di certo impatto, trattandosi pur sempre di farmaco.
      MM

      • Inserire nella pagina orari, turni settimanali ed eventi invece è concesso? Mi scusi qual è allora la differenza tra una farmacia che vende on line prodotti su un proprio sito ed una invece esopone offerte su fb?
        Grazie per la cordiale risposta

        • Non e’ ammessa dalla legislazione la vendita on line di Otc e Sop chi lo fa, incorre in un illecito. Diversa e’ la vendita di extrafarmaco.
          Ogni altra forma pubblicitaria e’ ammessa anche se per essere pedante

    • Quindi posso far presente al mio ordine di appartenenza che alcune farmacie pubblicizzano i prezzi di otc e sop sulle loro pagine o contatti facebook? ne ho visto a decine 🙂
      Credo di aver sollevato una questione molto interessante e che merita attenzione.
      Grazie infinite per la sua quotidiana disponibilità

  114. Pascale Nadia

    18 marzo 2013 alle 14:07

    Gent.mo Prof Mascheroni, sono una farmacista collaboratrice, mi trovo in una situazione di emergenza, gradirei il Suo aiuto. La Dott.ssa Titolare presso la cui farmacia presto servizio rinuncia alla sede, sede unica rurale del territorio comunale, per averne vinta un’altra tramite concorso. Io ho presentato la domanda per poter avere la gestione provvisoria sino ad altra assegnazione, l’amministrazione comunale risponde positivamente (per ora solo a parole) ma è bloccata dalla regione (Abruzzo), secondo la quale la legge prevede l’istituzione di un dispensario farmaceutico. Sono quasi sicura che ciò non sia vero ma vorrei un Suo consulto, e qualora fosse possibile gradirei ricevere le leggi sulle quali posso appoggiarmi e magari qualche precedente sentenza per casi come il mio. Grazie dell’attenzione, Saluti, Nadia Pascale.

  115. egr dr.
    dopo 2 anni di lavoro come farmacista collaboratore nella busta paga è comparsa la voce indennità speciale quadri.tale indennità spetta atutti i farmacisti con 2 anni di anzianità.nella sentenza di 1 grado il giudice ha accoltola tesi dellas controparte secondo cui al farmacista che riceve l’ indennità quadri non spetta alcun straordinario(art 1 RDL15 3 1923 N 692; CASS 22 8 2003 N 12367).Mi sembra assurdo che ai farmacisti collaboratori con 2 anni di lavoro non spetti alcun staordinario eppure questa è stata la sentenza,non so se fare appello visto che mi stanno scadendo i tempi per l’appello .grazie

    • Caro dottore mi pare che ella abbia fatto una causa, occorre vereficare le motivazioni della sentenza in quanto i riferimenti giurisprudenziali a cui ella si riferisce non negano le prestazioni di lavoro straordinario per una posizione come la sua.
      Si affidi al suo legale e verifichi bene il dire della sentenza di primo grado.
      MM

      • In una precedente sua risposta consigliava per gestire una nuova farmacia la creazione di una società di persone rispetto una società cooperativa a responsabilità limitata. Visto che la stampa sempre più frequentemente riporta la notizia che un numero significativo di farmacie falliscono, non è forse meglio farlo da società coperativa a responsabilità limitata, che non coinvolgerebbe in solido i familiari? In modo sintetico mi spiegherebbe le differenze tra le due opzioni? Grazie per la pazienza e il tempo che vorrà dedicarmi.

  116. Buonasera Dottor Mascheroni,
    Volevo sottoporle una domanda riguardo il concorso per l’assegnazione delle nuovi sedi farmaceutiche.
    Nel caso in cui uno dei soci fosse un laureando in medicina, già laureato in farmacia e regolarmente iscritto all’albo dei farmacisti, presentasse domanda e riuscisse ad aggiudicarsi una farmacia, potrebbe comunque specializzarsi in medicina nei 10 anni in cui risulta anche cotitolare della farmacia? (nonostante nel periodo di specializzazione non eserciti la professione di farmacista)
    Durante i 10 anni la forma societaria può essere modificata?
    Grazie mille

    • allo stato dei fatti la compagine societaria della farmacia vinta a concorso nonche’ la forma associativa non sembra essere modificabile nel decennio. il socio se non direttore non e’ obbligato a prestare attivita’ professionale in farmacia, il tutto dovra’ ovviamente essere ben contrattualizzato per un corretto rapporto giuridico tra le parti onde evitare contenziosi di facile innesco.
      mm

  117. Egregio Prof. Mascheroni,
    avrei un quesito che non riguarda il Concorso straordinario, bensì la possibilità o meno di acquistare una farmacia dopo aver ceduto la propria, qualora per il mio caso valesse l’art. 12 della Legge 475/1968. Titolare di farmacia, nel dicembre 2009 ho trasformato la ditta individuale in sas, diventando socia accomandante e cedendo la titolarità (la direzione tecnica, in quanto titolare è la sas) ad un socio accomandatario. In questo periodo, pur essendo socia, per motivi personali non ho lavorato fisicamente in farmacia (nemmeno in altre farmacie per l’incompatibilità citata dall’art. 8 della Legge 362/1991) perciò per l’ASL risulto come “socia non attiva”. Nel dicembre 2012 ho venduto (cessione) la mia quota al socio accomandatario. Dal 21 gennaio 2013 lavoro come farmacista part-time (20 ore) con un contratto a tempo determinato (fino ad agosto, per un totale di 7 mesi). Ora mi si presenta l’opportunità di acquistare una farmacia. La mia domanda è: la legge 475/1968 mi riguarda per la cessione di titolarità del 2009 o per la cessione di quota del 2012? E il lavoro, seppur 7 mesi, ma di sole 20 ore settimanali, varrebbe quale “pratica professionale semestrale” per riottenere l’idoneità? La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente. Francesca

  118. Salve Prof. Masheroni,ma se dpo i due anni dal decesso del farmacista titolare, l’erede non ha ancora l’idoneità che gli permetta di intestarsi la farmacia, la deve vendere per forza oppure può ottnere una proroga?

  119. ciao dott. volevo salutarla!

    Noto che la piazza si e’ spopolata, forse stanno tutti cercando i locali in previsione delle nuove aperture ! Chissa’

  120. Buongiorno Prof. Mascheroni, vorrei chiederle come camcierà il valore della Farmacia in virtù della nuova remunerazione (tot, 1,5 euro?, a confezione e non più percentuale sul farmaco in classe A)? Conviene acquistare ora una farmacia o meglio rimandare quando sarà in vigore la nuova remunerazione? La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente.

  121. Gent.imo Prof. Mascheroni

    vorrei porre un quesito alla sua cortese attenzione. Avendo partecipato al Concorso Pubblico Regionale Straordinario in forma associata, il mio quesito è il
    seguente, preso atto che il requisito relativo al non essere titolare sia soddisfatto alla
    data di scadenza del bando, cosa succede qualora dopo la scadenza del
    bando e prima dell’assegnazione di una delle sedi messe a concorso, se uno dei
    farmacisti partecipanti volesse acquistare una farmacia
    privata rurale sussidiata o una quota di essa?In tal caso, qualora vincitore del concorso, al fine di poter
    accettare la sede vinta a concorso, deve trasferire a terzi la titolarità della farmacia rurale (o la sua quota) o può conservarla avendo partecipato al concorso in forma associata (visto che con il decreto Bersani ciascuna società può essere titolare di massimo 4 farmacie)? La ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti

  122. Preg.mo Prof. Mascheroni sono una farmacista iscritta all’albo che non ha maturato l’idoneità alla titolarità (avendo sempre lavorato in parafarmacia) le volevo chiedere se fosse possibile per me acquisire una quota di una farmacia,( nella farmacia resterebbe comunque un socio idoneo alla titolarità) o se invece è indispensabile che entrambi i soci siano idonei.
    La ringrazio anticipatamente

  123. Buongiorno Gent.imo Prof. Mascheroni

    Vorrei porLe un quesito: io sono laureato in farmacia e sto per prendere una laurea in odontoiatria, vorrei sapere se esiste un modo per poter esercitare la professione di odntoiatra e allo stesso modo possedere delle quote societarie di una farmacia.

  124. Titolare farmacista deceduto (stato di mortis causa). Cosa prevede la normativa nel caso in cui il nipote è iscritto al primo anno della facoltà di farmacia e quindi ancora in assenza di titolo per la gestione? Grazie in anticipo per la sua disponibilità.

  125. egr.dott.in un articolo del sito apparso quest estate, e che non ritrovo più, concernente la responsabilità delle associazioni, introduceva la risposta( di un altro professore o ricercatore di napoli )che ipotizzava la possibilità di un associazione di 3 farmacisti, di costituire 2 società separate in 2 regioni diverse ed in caso di vincita in entrambe, di non dover rinunciare ad una sede nominando 2 direttori diversi .lei pensa sia possibile ?grazie

  126. Buongiorno Prof.
    sono laureato in CTF sto frequentando come volantario una farmacia ma non ho ancora acquisito l’”idoneità alla titolarità” perchè non ho terminato i 2 anni di frequenza. Vorrei sapere se posso acquistare con altri soci una farmacia e in seguito finire il conseguimento del titolo?
    Ringrazio in anticipo ogni eventuale risposta.

  127. Spett.le prof. Mascheroni, mi chiamo Roberto e mi sto adoperando per aprire una Parafarmacia. Quando, tramite un ingegnere, ho presentato la pratica relativa alla D.I.A., all’ufficio tecnico non hanno avuto nulla da eccepire mentre l’ufficiale sanitario mi ha intimato a modificare le dimensioni dei servizi igienico-sanitari per poter accogliere, nell’eventualità, anche le persone con handicap. Nelle mie ricerche sulla normativa che regolamenta le caratteristiche dei servizi igienico-sanitari della farmacia, nonché della parafarmacia, non ho trovato alcuna limitazione ai requisiti di tali servizi igienico-sanitari.
    Tuttavia, essendo un ignorante in giurisprudenza, la prego di aiutarmi a capire se l’ufficiale sanitario del comune ha ragione o vuole semplicemente giocare di ostruzionismo…
    Le sarei, per tanto, molto grato se mi desse i riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche necessarie per i servizi igienico-sanitari di una parafarmacia.
    Fiducioso di una sua preziosa consulenza, le porgo i miei più cordiali saluti!

  128. Egregio Dott. Prof. Mascheroni, mi chiamo Simona e sono una collaboratrice presso una farmacia privata, purtroppo la mia titolare non mi paga l’indennità camici. come mi devo comportare?
    Grazie
    cordialmente saluto

  129. Egr. Dott. Prof. Mascheroni,
    ho partecipato al concorso,e sono in attesa dei risultati,
    vista la difficile situazione economica anche delle farmacie avviate,
    ed essendo in tre soci, le volevo chiedere se c’e’ qualche forma di sgravio fiscale per i primi anni,
    e se l’accesso a finanziamenti daparte delle banche del ramo , e’ percorribile o meno.
    Distinti Saluti e complimenti per la qualita’ del suo servizio! Marco

  130. Egregio Dott. Prof Mascheroni,

    volevo porle una domanda. Io e mio padre abbiamo partecipato in associazione al concorso straordinario.Per il 2014 vorremmo creare un’impresa familiare per la gestione della farmacia di cui è titolare, sia per avere uno sgravio delle imposte sia per avere una mia collocazione nella farmacia (per il 2013 sono risultato come tirocinante). La creazione di un’impresa familiare può pregiudicare qualcosa per quanto riguarda il concorso straordinario? Ha qualche suggerimento in merito?

    Grazie per la disponibilità

  131. posso acquisire una farmacia in società con mia figlia che però possiede già una quota della parafarmacia (20%) in cui presta lavoro in qualità di socia e paga per quella l’intera quota enpaf non essendo dipendente. La società, solo per i farmacisti, è di una tale complessità e con regole così diverse tra grossi gruppi e farmacie comunali che sono sempre agevolate. La ringrazio in anticipo per una sua cortese risposta. La FoFi esclude qualsiasi rapporto di lavoro e di collaborazione con altri.

  132. Carissimo Dott.Prof. Mascheroni,
    vorrei sapere se esiste una precisa regolamentazione che inquadra la fornitura di farmaci ospedalieri
    a cliniche private/case di riposo.
    La rigrazio in anticipo per una sua cortese risposta.
    Alex

  133. Egregio Dott.Prof. Mascheroni, vorrei porle un quesito:
    ho vinto e successivamente aperto (a ottobre 2013) una farmacia in una provincia, ad oggi risulto vincitore di una farmacia in un altra provincia(due province diverse) vorrei sapere se posso tenere entrambi le farmacie e quindi aprire questa nuova farmacia anche avvalendomi di soci (farmacisti e abilitati)? a titolo esemplificativo cedendo quote di entrambi le farmacie.
    La ringrazio in anticipo per la risposta e le porgo i miei saluti.

  134. Egregio Dott.Prof. Mascheroni, vorrei sapere se un farmacista socio accomandante di una sas di farmacie e farmacista collaboratore dipendente della stessa società deve versare per intero i contributi Enpaf.
    La ringrazio in anticipo per una sua risposta.
    Loredana.

  135. Egregio Prof.,non mi è chiaro perchè si sostiene che anche i soci accomandanti di una società sas (farmacia) debbano essere necessariamente dei farmacisti, atteso il divieto d’immistione imposto ai soci accomandanti in forza dell’art.lo 2320 comma 1 del codice civile.
    Grazie
    domenico bolazzi

  136. Egregio Prof. Mascheroni, volevo chiederle se un farmacista vincitore del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche possa essere anche un consulente per aziende farmaceutiche.

  137. Egregio Prof. Mascheroni, un dubbio sulla possibile localizzazione delle sedi: se la zona indicata dalla regione è delimitata da una certa strada e poi si estende, per esempio, verso sud, la sede può essere collocata anche sul lato nord di questa strada? Preciso che nella descrizione non si parla di “numeri pari o dispari”, come, invece, precisato in altre situazioni.
    La ringrazio e saluto cordialmente

  138. Egregio Prof. Mascheroni, ho un quesito sui concorsi per nuova sede farmaceutica:
    sono da poco farmacista abilitato alla professione , mi chiedevo quando saranno disponibili dei concorsi per poter almeno tentare di essere idoneo alla titolarità della farmacia, visto che il lavoro manca (non so come raggiungere i due anni)e non sono presenti concorsi visto che sono bloccati dal concorso straordinario.esistono concorsi solo per attestare che si è idonei alla titolarità?
    La ringrazio;

  139. Gent.mo Prof Mascheroni, avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla gestione societaria di una farmacia vinta a concorso. L’accettazione comporta la rinuncia a qualsiasi lavoro dipendente? e da libero professionista? Come viene considerato un assegno di ricerca universitario?
    Inoltre se uno è già socio di una farmacia non potrà acquisire in futuro quote di nessuna altra farmacia anche in regioni diversa?
    La ringrazio molto,
    cordiali saluti,
    Eleonora Calcagno

  140. Buonasera Prof.Mascheroni, sono un farmacista abilitato e iscritto all’albo, vorrei sapere se per aprire una parafarmacia è obbligatoria l’idoneità alla titolarità (conseguibile con la pratica professionale biennale presso una farmacia)….grazie per la sua disponibilità e cordialità.

  141. Egregio Professor Mascheroni

    Le scrivo per avere un parere. Ho partecipato in forma associata
    al concorso straordinario per la regione Emilia Romagna. Nella graduatoria la
    mia associazione si è classificata al 97° posto con 43,52 punti.

    Dai criteri adottati dalla commissione giudicatrice per la
    valutazione dei titoli si evince (nota in calce alla lettera h) che “in
    caso di attribuzione di punti 0,1 per l’abilitazione professionale non si
    valuteranno i corsi di aggiornamento professionale inclusi master e corsi di
    perfezionamento”.

    Poiché io ho conseguito un master universitario di II livello di durata
    biennale che non mi è stato valutato, avendo già conseguito punti 0,1 per
    l’abilitazione, posso fare ricorso avverso al criterio utilizzato essendo stato considerato il master biennale alla stregua di un aggiornamento?
    Nessun’altra regione, come lei sa, ha fatto nulla del genere!

    La ringrazio anticipatamente
    Cordiali saluti
    Monica

  142. Egr. Prof. Mascheroni,
    sono vincitrice di sede farmaceutica nella frazione di un piccolo Comune, in cui precedentemente esisteva unicamente un dispensario farmaceutico.
    La farmacia precedente al dispensario veniva dismessa nel 2007, nonostante ciò il titolare della predetta, pretende l’indennità di avviamento ex art. 110 del TU.LL.SS. per gli anni dal 2002 al 2007.
    Lei ritiene sia dovuta? se si, gli ultimi 5 anni si calcolano dall’assegnazione della nuova sede o devono intendersi come gli ultimi 5 anni di attività della farmacia cessata? In quest’ultimo caso non si applica la prescrizione decennale?
    RingraziandoLa anticipatamente, Le porgo cordiali saluti.

  143. Egr. Prof. Mascheroni,
    sono vincitrice di sede farmaceutica nella frazione di un piccolo Comune, in cui precedentemente esisteva unicamente un dispensario farmaceutico.
    La farmacia precedente al dispensario veniva dismessa nel 2007, nonostante ciò il titolare della predetta, pretende l’indennità di avviamento ex art. 110 del TU.LL.SS. per gli anni dal 2002 al 2007.
    Lei ritiene sia dovuta? se si, gli ultimi 5 anni si calcolano dall’assegnazione della nuova sede o devono intendersi come gli ultimi 5 anni di attività della farmacia cessata? In quest’ultimo caso non si applica la prescrizione decennale?
    RingraziandoLa anticipatamente, Le porgo cordiali saluti.

  144. Egr. Prof. Mascheroni, sono socio con mio padre di una società
    snc che gestisce una farmacia rurale sussidiata.
    La mia compagna ha un bar al
    mare ed essendo a corto di personale (non trovando al momento nessuno che possa aiutarla nelle mansioni), negli orari di chiusura della farmacia mi
    premerebbe darle una mano.
    Essendo quasi quotidianamente sotto il mirino di
    finanza e guardia costiera (evidentemente non hanno altro da fare che, come al
    solito, controllare piccole attività), sarebbe opportuno che lei mi facesse
    anche una sorta di contratto a prestazione divenendo così dipendente occasionale
    della struttura.
    Ciò è incompatibile con la mia posizione di socio di snc
    titolare di farmacia?
    Grazie mille per la Sua pazienza.

  145. Buongiorno Professore, lavoro come collaboratore e mi capita di dover svolgere a volte il turno notturno. Nella settimana in questione ho lavorato complessivamente 47 ore comprensive delle 8 notturne, che mi sono state retribuite con maggiorazione del 40%. Le domande sono:
    1) dopo il notturno quanto riposo devo osservare per contratto prima di riprendere il lavoro?
    2) se dalle 47 storno le 8 ore di notturno, è giusto che mi venga tolta un’ora poiché non ho raggiunto le 40 settimanali? Oppure le 8 notturne rientrano nel computo delle 40 settimanali?
    La ringrazio anticipatamente.
    Fabio

  146. Egr. Prof. Mascheroni, ho un quesito di natura legislativa che non sono riuscito a risolvere finora, la situazione è la seguente: piccolo paese di montagna, quindi sede farmaceutica rurale. Il precedente titolare vince concorso e lascia la sede vacante che viene assegnata dopo poco tempo al farmacista del comune limitrofo tramite dispensario farmaceutico. C’è un iter legislativo che permetterebbe di istituire nuovamente una farmacia in quel paese tramite gestione provvisoria in attesa di nuovo concorso? (N.B. la sede si è resa vacante dopo il “concorsone Monti”).
    Grazie per la risposta, saluti.
    Salvatore.

  147. Egregio Professore, sono risultata vincitrice in forma associata ( con altri due colleghi) nel concorso straordinario in Emilia Romagna. Ci chiedevamo quale fosse il tipo di società più idoneo e conveniente nella gestione della farmacia. Una srl è possibile? La ringrazio anticipatamente.

  148. Buongiorno professore posso sottoporle il seguente quesito: la partecipazione ad una snc titolare di farmacia è consentita ad un farmacista già titolare con ditta individuale in una città ?
    grazie

  149. Buongiorno prof. Mascheroni, volevo chiederle se con la sola licenza della farmacia è possibile fatturare parafarmaco (e quindi dispositivi medici, cosmetica, ecc) a terzi, siano essi società di persone o società di capitale) senza la licenza di grossista (219/06).
    Molte grazie,
    Davide

  150. Buon giorno professore,
    sono una neolaureata in farmacia e mi dovrei iscrivere all’ordine. Vorrei sapere se posso iscrivermi all’ordine di qualsiasi provincia in Italia o necessariamente in quella in cui risiedo. Grazie

  151. Buongiorno professore, le riassumo brevemente la seguente problematica; il titolare di una farmacia rurale sussidiata partecipa al concorso straordinario in associazione con altro farmacista ed ottiene l’assegnazione di una sede in Toscana; dopo aver espresso l’accettazione (in data 6 luglio 2015) e prima di ottenere l’autorizzazione all’apertura della nuova sede dal Comune, nel dicembre 2015 lo stesso farmacista presenta alla Regione istanza per il riconoscimento del trasferimento di titolarità della propria sede rurale; nella specie la sede è stata conferita in una SAS costituita con altro farmacista con atto pubblico stipulato nel novembre 2015.
    Stante la norma di cui all’art.112 TULS che prevede la decadenza dalla titolarità della sede in caso di accettazione di nuova sede all’esito di concorso, vorrei capire se alla data di stipula del rogito il farmacista era ancora titolare della sede, non essendosi ancora verificata la decadenza, oppure se la decadenza debba intendersi verificata già a far data dall’accettazione della nuova sede; la decadenza si verifica già alla data dell’accettazione definitiva della sede assegnata, oppure solo al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione all’apertura della nuova sede da parte del Comune ?
    Grazie.

  152. Buongiorno professore, chiedo il suo autorevole parere su questo quesito: sono titolare di parafarmacia ed ho vinto, insieme ad altri due soci campani, una sede (già assegnata) al concorso straordinario nel Lazio.Siamo in fase di costituzione della società e fra poco bisognerà togliere ogni incompatibilità lavorativa, come da regole prescritte in questo concorso per l’attività di farmacia.Le chiedo, nell’ipotesi che non volessi chiudere, nè cedere la parafarmacia avviata con tanti sacrifici in Campania, la stessa potrebbe essere resa un ramo d’azienda della nascente farmacia nel Lazio e non rappresentare quindi oggetto di incompatibilità, ma parte integrante della attività farmaceutica svolta nel Lazio?La gestione della stessa verrebbe affidata ad uno dei soci vincitori che avrebbe il desiderio di non trasferirsi pur volendo partecipare attivamente alla gestione collettiva, mentre il sottoscritto andrebbe a gestire la farmacia laziale insieme all’altro socio.La ringrazio.Dr.Rosario

  153. Egregio Prof. Mascheroni, abbiamo partecipato al Concorso straordinario in forma associata e, nella graduatoria provvisoria, siamo in posizione utile.
    Le chiediamo: 1) è compatibile l’attività di docente di scuola superiore con contratto a tempo indeterminato part time al 50% (legge 662/96?) con la contitolarità di farmacia?
    2) eventualmente, potrebbe essere possibile ritirare la candidatura di un solo concorrente prima della pubblicazione della graduatoria definitiva (Regione Abruzzo, casistica non contemplata nel bando)?
    Grazie mille.

  154. Gentile dottore, le scrivo perchè ho vinto al secondo interpello una farmacia in puglia.
    Il mio socio col quale ho partecipato vorrebbe abbandonare ma io vorrei convincerlo a continuare col minor rischio. Quindi, mi hanno consigliato di cositituire una società SAS dove il mio socio farebbe il socio accomandante con una quota minoritaria (fino al max di 5%) mentre io farei il socio accomandatario col resto della quota.
    Mi conferma che è possibile farlo?
    I vincoli sono che il mio socio risponderà sempre e soltanto per il 5% al massimale per la quota conferita, mentre io risponderò per tutto il resto?
    In questa formula, io dovrei presenziare in faramacia ma, avendo poca esperienza, pensavo di inerire in direttore di farmacia. E’ possibile?
    Ad oggi mi occupo di consulenza manageriale presso aziende e laboratori di analisi. Potrei continuare a svolgere tale attività o vi è conflitto.
    La ringrazio molto per una risposta.
    Donatella Pezzuto

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